IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35  convertito,  con  modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'accordo  intervenuto,  in  data  11 giugno 2007, presso il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della
Sottosegretaria  on.le Rosa Rinaldi, con il quale e' stata concordata
la  proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per
i  quali  sussistono  le condizioni previste dal sopra citato art. 1,
comma  1190,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la
gestione   delle   problematiche   occupazionali  ed  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Visti  gli  elenchi,  vidimati  dall'INPS,  dei  lavoratori  aventi
diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
  Visto  lo  stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art.
1,   comma   l190   della   legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  come
ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
  Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle
unita'  interessate  al trattamento e' ridotto nella misura di almeno
il  10%  rispetto  al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti
scaduti  nel  dicembre  2006,  cosi' come previsto dal citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del
trattamento  di  mobilita',  entro il 31 dicembre 2007, in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2007 al 31
dicembre  2007,  la  concessione  della  proroga  del  trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 giugno 2007, in favore
di  un  numero massimo di 265 ex dipendenti della societa' Ente Parco
Nazionale  del  Pollino  (Duemila  S.p.a.),  i  cui  nominativi  sono
indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori
del  trattamento  in  questione  fino  al  31 dicembre 2006, ai sensi
dell'art.  1 del decreto n. 40162 del 9 gennaio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12
febbraio  2007,  registro  n.  1, foglio n. 90 e del decreto n. 41179
dell'8 giugno 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato
alla Corte dei conti il 25 luglio 2007, registro 6, foglio 55.
  Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro
4.035.165,60.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.