LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista   la   legge   7  giugno  1974,  n.  216  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724 e le
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in cui e' previsto, tra
l'altro,  che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina
in  ciascun  anno  l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti  sottoposti  alla  sua  vigilanza e che nella determinazione
delle  predette  contribuzioni  adotta  criteri di parametrazione che
tengono  conto  dei  costi  derivanti  dal  complesso delle attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
    Viste  le  proprie delibere n. 15.711 e n. 15.712 del 29 dicembre
2006  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2007 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
    Vista  la  propria delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 con la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2008, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
    Attesa  la  necessita'  di  stabilire,  per  l'esercizio 2008, la
misura  della  contribuzione  dovuta  dai  soggetti individuati nella
suddetta delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                     Misura della contribuzione
    1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2008, dai soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 e'
determinato nelle seguenti misure:

             ---->   Vedere da pag. 47 a pag. 49   <----

    2. Il   contributo   dovuto  dai  soggetti  di  cui  all'art.  1,
lettera q),   della  delibera  n.  16.258  del  18 dicembre  2007  e'
computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi
alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2008.
  L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad  una  quota fissa di Euro 6.840 fino a Euro 10.000.000 di capitale
sociale,  piu'  Euro 64,4  ogni  Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e
fino  a  Euro 100.000.000  di  capitale  sociale, piu' Euro 51,6 ogni
Euro 500.000  oltre  Euro 100.000.000  di  capitale  sociale.  Per le
frazioni   di   Euro 500.000  la  relativa  tariffa  viene  applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
  L'importo  del  contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e'  pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni emissione quotata.
Sono  esentate  le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del
2 gennaio 1998.
  L'importo  del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 6.840 per ogni warrant quotato.
  L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates
emessi  da  societa'  italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 955
per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
  L'importo  del  contributo per le quote e le azioni di fondi comuni
di  investimento,  di  exchange  traded  funds  e  di sicav emesse da
societa'  italiane  e'  pari  ad  una  quota  fissa di Euro 1.870 per
ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
  La   misura  massima  della  contribuzione  per  ciascun  emittente
italiano e' pari ad Euro 272.790.
  L'importo  del  contributo  per  le  azioni,  le  obbligazioni ed i
warrant  emessi  da  societa'  estere  e'  pari ad una quota fissa di
Euro 6.840.  L'importo  del  contributo per i covered warrant e per i
certificates  emessi  da societa' estere e' pari a quello fissato per
le  societa'  italiane.  L'importo  del  contributo per le quote e le
azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di
sicav  emesse  da  societa'  estere  e'  pari a quello fissato per le
societa'  italiane. La misura massima della contribuzione per ciascun
emittente estero e' pari ad Euro 272.790.
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s),
della  delibera  n.  16.258 del 18 dicembre 2007 e' determinato nelle
seguenti misure:
    3/1  per  le  offerte  pubbliche  di  acquisto  residuali  di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 2.340 per ciascuna offerta conclusa;
    3/2  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi ad oggetto
prodotti  finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il  diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un valore
prestabilito  ed  il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 230 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola  tranche  per  tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente  individuati,  contraddistinta  da un differente valore
teorico prestabilito);
    3/3  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi ad oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari,
per  ciascuna  sollecitazione,  ad  una  quota  fissa  di  Euro 2.340
maggiorata,  nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore
a Euro 500.000, dello 0,468% del controvalore eccedente tale importo.
La  misura  massima  della contribuzione e' pari a Euro 2.500.000 per
ciascuna sollecitazione all'investimento;
    3/4  per  le  sollecitazioni  all'investimento  aventi ad oggetto
strumenti  finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo
continuo  o  ripetuto  da  banche,  di  cui all'art. 33, comma 4, del
Regolamento  Consob  n.  11.971/1999,  e'  pari ad una quota fissa di
Euro 360 per ciascuna sollecitazione conclusa;
    3/5  per  le  altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte  pubbliche  di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e'  pari,  per  ciascuna  sollecitazione  ovvero per ciascuna offerta
pubblica  conclusa,  ad una quota fissa di Euro 2.340 maggiorata, nel
caso  di  offerta  avente  controvalore  superiore a Euro 13.000.000,
dello  0,018%  del  controvalore  eccedente  tale  importo. La misura
massima  della  contribuzione  e'  pari a Euro 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione   all'investimento  ovvero  per  ciascuna  offerta  di
acquisto o scambio.
  4.  Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e'  determinato  con  riferimento  al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto  finanziario  indicato nel prospetto o documento informativo
ed  al  quantitativo  effettivamente  collocato  o acquistato. Per le
offerte  pubbliche  di  scambio  il  controvalore  dell'operazione e'
costituito  dal  valore  dei  titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni    all'investimento   aventi   ad   oggetto   cambiali
finanziarie   o  altri  prodotti  finanziari  emessi  sulla  base  di
programmi  di  emissione  annuali,  il  contributo  e'  computato sul
controvalore  effettivamente  collocato  e  comunque  nei  limiti del
controvalore  complessivo  previsto  dal  programma  di  emissione  e
indicato nel prospetto o documento informativo.
  5.  Il  contributo  dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.t),
della  delibera  n.  16.258 del 18 dicembre 2007 e' determinato nella
misura  del  6,42%  dell'ammontare  dei  ricavi  da corrispettivi per
attivita'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio e sul bilancio
consolidato  dei  soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  del decreto
legislativo  n.  58/1998.  Il  contributo  si  applica  ai  ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2007.