IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e l'introduzione e la diffusione della Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Considerato che la processionaria del pino e' un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa; Ritenuto opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. 1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schif) e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo. 2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonche' di altri idonei soggetti.