IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni
sulla   lotta   obbligatoria   contro   la  processionaria  del  pino
(Traumatocampa pityocampa)»;
  Vista  la  direttiva  2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 214, recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure di
protezione  contro  l'introduzione  e  l'introduzione e la diffusione
della  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai prodotti
vegetali»;
  Considerato  che la processionaria del pino e' un fitofago endemico
in  Italia  e  molto  diffuso  anche nel bacino del Mediterraneo e in
Europa;
  Ritenuto  opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo
che  possono  compromettere,  in  particolari condizioni ecologiche e
agroambientali,  la  produzione  o  la  sopravvivenza dei popolamenti
arborei;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  Comitato  fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  lotta  contro  la  processionaria  del  pino  Traumatocampa
pityocampa  (Den.  et  Schif)  e'  obbligatoria, nelle aree in cui le
strutture  regionali  individuate  per le finalita' di cui al decreto
legislativo  19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno
stabilito   che   la  presenza  dell'insetto  minacci  seriamente  la
produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
  2.  Le  strutture  regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente
decreto,  possono  avvalersi  del  Corpo  forestale dello Stato o dei
Corpi o Servizi forestali regionali nonche' di altri idonei soggetti.