IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626, come
modificato  dal  decreto  legislativo  2 febbraio  2005,  n. 25 ed in
particolare  l'art.  72-terdecies,  comma 2,  che  prevede  che siano
stabiliti  valori  limite  di esposizione professionale tenendo conto
dei  valori  limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione
europea;
  Visto  il  decreto  del  26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e
delle  politiche  sociali e della salute, con cui e' stato sostituito
l'Allegato VIII-ter del decreto legislativo n. 626/1994;
  Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006
che stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi;
  Ritenuto   necessario   procedere   all'integrazione  dell'Allegato
VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Ritenuto  necessario  apportare alcune modifiche all'Allegato della
direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di
elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori;
  Sentito il Ministero dello sviluppo economico;
  Sentite le parti sociali;
  Vista  l'intesa  intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;

                             Decretano:

                               Art. 1.
  1.  L'allegato  VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  come  sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, e' integrato
dall'unito  elenco  di valori limite di esposizione professionale che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.   Per  i  seguenti  agenti  chimici:  Acetonitrile,  Isopentano,
Pentano,  Cicloesano,  Cromo  metallico, Composti di Cromo inorganico
(II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali
e' previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a
quello  previsto  dalla  direttiva  2006/15/CE  della Commissione del
7 febbraio  2006,  il  termine di adeguamento e' differito di 12 mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, al fine di
consentire   un'adeguata   attuazione   delle  misure  specifiche  di
protezione  e  di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,   n.  626  e  successive
modificazioni.
    Roma, 4 febbraio 2008

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano

                      Il Ministro della salute
                                Turco