IL DIRETTORE GENERALE
        per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
  Visto  il  codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto
30 marzo  1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione  sull'addestramento,  la certificazione e la tenuta
della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning,
certification  and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione
aggiornata  di  seguito  denominata  Convenzione  STCW),  nonche'  il
comunicato  del  Ministero  degli affari esteri, relativo al deposito
presso  il  Segretariato  generale dell'Organizzazione internazionale
marittima  (IMO)  in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione
dell'Italia  alla  Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore,
per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n.  435  relativo  all'approvazione  del  regolamento della sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
  Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con  la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la
certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
  Vista  la  Regola  VI/2,  paragrafo  1,  della suddetta Convenzione
nonche'  la  Sezione  A-VI/2,  paragrafi da 1 a 4 compreso del codice
STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del
certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;
  Visto   il   decreto   ministeriale   6 aprile  1987  e  successive
modificazioni  recante  l'istituzione  del  corso  di sopravvivenza e
salvataggio;
  Viste  le  direttive  94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e
98/35/CE  del  25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per
la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  2001,  n.  324  recante  il regolamento di attuazione delle
direttive  stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  324/2001  come  modificato con decreto del Presidente
della  Repubblica  2 maggio  2006,  n.  246  recante  regolamento  di
attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1996, n.
474  concernente  il regolamento relativo ai requisiti e al programma
di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i
mezzi di salvataggio;
  Visto   l'art.  20,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  2001, n. 324 con il quale e' stato disposto che
fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori
marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996,
n. 474;
  Visto  il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 con il quale e' stato
sostituito  il  modello  di  certificato di marittimo abilitato per i
mezzi   di  salvataggio,  di  cui  all'allegato  A)  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 474/1996;
  Visto  l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Considerata  la  necessita' di dare piena attuazione alla Regola VI
della suddetta Convenzione relativa alle conoscenze minime necessarie
al  conseguimento  del certificato di marittimo abilitato per i mezzi
di salvataggio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico
che  il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio deve effettuare per
ottenere  la  certificazione  di  marittimo  abilitato per i mezzi di
salvataggio.
  2.  Tutti  i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti
bandiera  italiana  risultano  addetti ai mezzi di salvataggio devono
essere   addestrati   ed   essere  in  possesso  del  certificato  di
addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.
  3.  L'addestramento  pratico  ai  sensi  della Sezione A-VI/2-1 del
Codice  STCW  e' svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave
rilascia  al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato
al presente decreto, accludendo altresi' copia conforme all'originale
dell'estratto  del  giornale  nautico  -  parte  II,  vidimato  dalla
Capitaneria  di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto
l'addestramento  sulle  conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino,
manovra,   conduzione,   recupero  e  manutenzione  di  un  mezzo  di
salvataggio  attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni
di emergenza.