IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 17 luglio 2007, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C323; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° novembre 2006, L302; Visto il Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, L10; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007; Vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006; Considerato che e' in corso di adozione il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale viene istituito il predetto regime di aiuto per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione; Ritenuto opportuno dare rapida attuazione allo strumento contratti di programma per assicurare il necessario sostegno allo sviluppo economico territoriale e pertanto di procedere alla definizione del presente decreto senza includere la filiera agricola alimentare in attesa della completa approvazione di tutti i Piani di Sviluppo Rurale regionali, essenziali per la concessione di aiuti in detta filiera; Considerato, altresi', che con successivo decreto si provvedera' ad integrare le presenti disposizioni al fine di ampliare ad altri settori di attivita' economiche l'accesso ai contratti di programma, nonche' ad individuare eventuali disposizioni specifiche riferite ai contratti di programma per la localizzazione anche per quanto attiene alle modalita' di approvazione degli stessi ed alle soglie di spesa ammissibili; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.