IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  2,  comma 203,  lettera e)  e comma 206, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  8-bis  del  decreto-legge  n. 81 del 17 luglio 2007,
convertito  con  modificazioni  con  la  legge 3 agosto 2007, n. 127,
relativo  alle  disposizioni  in  materia di concessione di incentivi
alle  imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non
regolamentare  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le
attivita'  della  filiera  agricola,  con il Ministro delle politiche
agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono
stabiliti  i  criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad
apposita   graduatoria,   per   la   concessione  delle  agevolazioni
finanziarie  di  cui  all'art.  2,  comma 203, lettera e) della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la  Disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore  di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C323;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   16 gennaio   2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente  le  direttive  per  la  concessione delle
agevolazioni  del Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il  Regolamento  della  Commissione europea n. 1628/2006 del
24 ottobre  2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale,
pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione  europea  del
1° novembre 2006, L302;
  Visto  il  Regolamento  della  Commissione  europea  n. 70/2001 del
12 gennaio  2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87
e  88  del  trattato  CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie   imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea del 13 gennaio 2001, L10;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata  dalla  Commissione  europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di
Stato n. 324/2007;
  Vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 -
Aiuto  di  Stato  n.  302/2007  con  la quale e' stato autorizzato il
regime  di  aiuto  per  la  concessione  di agevolazioni in favore di
programmi  di  investimento  in  ricerca,  sviluppo e innovazione, ai
sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006;
  Considerato  che  e'  in  corso di adozione il decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico  con  il quale viene istituito il predetto
regime di aiuto per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
  Ritenuto  opportuno dare rapida attuazione allo strumento contratti
di  programma  per  assicurare  il  necessario sostegno allo sviluppo
economico  territoriale  e pertanto di procedere alla definizione del
presente  decreto  senza  includere la filiera agricola alimentare in
attesa  della  completa  approvazione  di  tutti  i Piani di Sviluppo
Rurale  regionali,  essenziali  per  la concessione di aiuti in detta
filiera;
  Considerato, altresi', che con successivo decreto si provvedera' ad
integrare  le  presenti  disposizioni  al  fine  di ampliare ad altri
settori  di attivita' economiche l'accesso ai contratti di programma,
nonche'  ad individuare eventuali disposizioni specifiche riferite ai
contratti di programma per la localizzazione anche per quanto attiene
alle  modalita'  di approvazione degli stessi ed alle soglie di spesa
ammissibili;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina i criteri, le condizioni e le
modalita'   di   concessione   delle   agevolazioni   attraverso   la
sottoscrizione   dei  contratti  di  programma  di  cui  all'art.  2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.