IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  11,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto  legge
1° ottobre  2007,  n.  159  ad oggetto «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo  e  l'equita'  sociale»,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che  prevede  che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere
sul  fondo  ordinario  di  cui  all'art. 34, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 sono attribuiti, fino
all'importo  di  30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata
di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni;
  Visto  il  successivo  periodo  del  medesimo art. 11, comma 1, del
citato  decreto  legge n. 159 del 2007 che stabilisce che ai comuni e
province  che  ne  fanno  richiesta,  per  far fronte agli indennizzi
correlati  strettamente  alle  estinzioni anticipate effettuate negli
anni  2007,  2008  e 2009 i contributi sono corrisposti sulla base di
una  certificazione,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare le modalita' della predetta
certificazione;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  1.  Con  il  presente  decreto sono individuate le modalita' per la
determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle
somme  corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle
estinzioni   anticipate  dei  mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari
effettuate   negli   anni   2007,  2008  e  2009,  mediante  utilizzo
prioritario  dell'avanzo  di amministrazione disponibile accertato in
sede di rendiconto e, in caso di insufficienza, delle entrate finali.
Il  rimborso  e'  corrisposto  fino all'importo di 30 milioni di euro
annui  e comunque fino alla concorrenza del complessivo importo di 90
milioni di euro per il triennio.