IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  recante  disposizioni  in  materia  di
adempimenti  che  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  societa'   a
prevalente  partecipazione  pubblica  effettuano  prima  di  eseguire
pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2,  comma  9,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, il comma 2 del citato  articolo  48-bis,  il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi  nella  nozione
di pubblica amministrazione; 
  Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
recante misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che  dispone  che
le funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite
all'Agenzia delle entrate che le  esercita  mediante  la  Riscossione
S.p.A., ora Equitalia S.p.A.; 
  Rilevato che Equitalia  Servizi  S.p.A.,  societa'  controllata  da
Equitalia S.p.A., gestisce le attivita'  informatiche  condivise  tra
gli agenti della riscossione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 196 del 2003, espresso  nell'adunanza  del  25  luglio
2007; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n.  400  del  1988
effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007; 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) «soggetti  pubblici»:  le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e
le societa' a totale partecipazione pubblica; 
    b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento,  a  qualunque
titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da  parte
dei soggetti pubblici; 
    c) «agenti della riscossione»: Equitalia  S.p.A.  e  le  societa'
dalla stessa partecipate, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
    d) «sistema informativo»: l'insieme delle  informazioni  relative
ai beneficiari che risultano  inadempienti,  contenute  nelle  banche
dati condivise tra gli agenti della riscossione, con  gestione  delle
attivita' informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e  delle
procedure di interrogazione di tali banche dati  e  di  comunicazione
delle relative informazioni; 
    e)  «inadempimento»:  il  mancato  assolvimento  da   parte   del
beneficiario, nel termine di sessanta giorni  previsto  dall'articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
1973, dell'obbligo di versamento di  un  ammontare  complessivo  pari
almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o piu' cartelle
di  pagamento,  relative  a  ruoli  consegnati  agli   agenti   della
riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli  articoli
12 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, attuato con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321; 
    f) «verifica»:  il  controllo  che  i  soggetti  pubblici  devono
effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di  effettuare  il
pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento  da  parte  del
beneficiario; 
    g)  «operatore»:  la  persona  fisica  incaricata  dal   soggetto
pubblico di effettuare la verifica; 
    h) «comunicazione»: la risposta con la  quale  Equitalia  Servizi
S.p.A. informa che non risulta ovvero  risulta  un  inadempimento  da
parte  del  beneficiario,  in  quest'ultimo  caso  con  la   completa
indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  48-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602,
          recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul
          reddito, e' il seguente:
              «Art.   48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti  delle
          pubbliche  amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del  regolamento di cui al comma 2, le
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
          prevalente  partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
          qualunque  titolo,  il  pagamento di un importo superiore a
          diecimila  euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante   dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle  di
          pagamento  per  un ammontare complessivo pari almeno a tale
          importo  e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
          e  segnalano  la  circostanza  all'agente della riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
              2.  Con  regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
              2-bis.  Con  decreto  di  natura  non regolamentare del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1  puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.».
              - Il  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286,
          recante   disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 ottobre 2006, n. 230.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, recante disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  vigente  dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165, recante norme generali
          sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
          amministrazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - L'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
          recante   misure   di   contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005,
          n. 230, dispone, tra l'altro, che le funzioni relative alla
          riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia delle
          entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora
          Equitalia S.p.A.
              - Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          il   codice   dell'amministrazione   digitale,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174.

          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
          n. 165 del 2001 e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il   testo   vigente   dell'art.   3,   comma 7,  del
          decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, recante misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia    tributaria   e   finanziaria,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e' il
          seguente:
              «7.  La  Riscossione  S.p.A.,  previa  formulazione  di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.A.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.A. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.A.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.».
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 12, 24 e
          25,  comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  recante  disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito:
              «Art.  12  (Formazione  e  contenuto  dei  ruoli). - 1.
          L'ufficio  competente  forma  ruoli  distinti  per ciascuno
          degli  ambiti  territoriali in cui i concessionari operano.
          In  ciascun  ruolo  sono iscritte tutte le somme dovute dai
          contribuenti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  in comuni
          compresi   nell'ambito   territoriale   cui   il  ruolo  si
          riferisce.
              2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  stabiliti  i  dati che il
          ruolo  deve  contenere,  i  tempi  e le procedure della sua
          formazione,  nonche'  le  modalita' dell'intervento in tali
          procedure   del  consorzio  nazionale  obbligatorio  fra  i
          concessionari.
              3.  Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero
          del  codice  fiscale del contribuente, la specie del ruolo,
          la  data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento
          all'eventuale  precedente  atto  di accertamento ovvero, in
          mancanza,  la  motivazione, anche sintetica, della pretesa;
          in  difetto  di  tali  indicazioni  non  puo'  farsi  luogo
          all'iscrizione.
              4.  Il  ruolo  e'  sottoscritto,  anche  mediante firma
          elettronica,   dal   titolare  dell'ufficio  o  da  un  suo
          delegato.   Con   la   sottoscrizione   il   ruolo  diviene
          esecutivo.».
              «Art.  24  (Consegna del ruolo al concessionario). - 1.
          L'ufficio  consegna  il ruolo al concessionario dell'ambito
          territoriale  cui  esso  si  riferisce secondo le modalita'
          indicate  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministero del tesoro del bilancio e della
          programmazione economica.
              2.   Con   lo   stesso  o  con  separato  decreto  sono
          individuati  i  compiti  che  possono  essere  affidati  al
          consorzio   nazionale   obbligatorio  fra  i  concessionari
          relativamente  alla  consegna  dei ruoli e le ipotesi nelle
          quali  l'affidamento  dei  ruoli  ai  concessionari avviene
          esclusivamente con modalita' telematiche.».
              «Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. (Omissis).
              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
          procedera' ad esecuzione forzata.».
              - Il decreto del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  3 settembre  1999, n. 321, con il quale e' stato
          adottato il regolamento recante norme per la determinazione
          del  contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita'
          della  sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli
          articoli 4  e  10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
          n.   46,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 settembre 1999, n. 218.