IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623; Considerata l'opportunita' di modificare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n. 623 del 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007; Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot. n. 569 del 23 gennaio 2008) cosi' come attestate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/6516 e prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. 2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, e' emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro: a) (Omissis); b) (Omissis); c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore.». - Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi; sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». - Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: «8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il comma 2, dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)] recita: «Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1. (Omissis). 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.». - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292.