IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989,
n.  168,  come  modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'articolo  1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  come  modificato  dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n.
233;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623;
  Considerata  l'opportunita'  di modificare i criteri e le modalita'
per  la  concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n.
623 del 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
  Viste  le  comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988  (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot.
n. 569 del 23 gennaio 2008) cosi' come attestate dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL
21.2.2/07/1/6516  e  prot.  n.  DAGL  21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio
2008;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Gli   enti  di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo   2   possono   usufruire  di  contributi  per  il  loro
funzionamento,  previo  inserimento,  in base a selezione indetta con
bando  pubblico,  in  un  apposito elenco avente efficacia triennale,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
  2.  Il  bando  di  cui  al  comma  1,  contenente  le  modalita' di
presentazione   delle   domande  e  di  svolgimento  della  procedura
selettiva, e' emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c),
          della   legge  9  maggio  1989,  n.  168  (Istituzione  del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica),  come  modificato  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
              «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
                a) (Omissis);
                b) (Omissis);
                c)   procede  alla  ripartizione  degli  stanziamenti
          iscritti   nel   bilancio   del  Ministero  destinati  alle
          universita'  sulla  base  di criteri oggettivi definiti con
          suo  decreto,  volti  anche  ad  assicurare  un equilibrato
          sviluppo  delle  sedi  universitarie,  sentiti  il CUN e la
          Conferenza   permanente   dei   rettori  delle  universita'
          italiane,  e  agli  enti  di  ricerca,  nel  rispetto delle
          previsioni delle leggi di settore.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  della legge 7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   12   (Provvedimenti   attributivi  di  vantaggi
          economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi;
          sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
          economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
          privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione ed alla
          pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni procedenti,
          nelle   forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei
          criteri  e  delle  modalita'  cui le amministrazioni stesse
          devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
              - Si  riporta  il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
          18  maggio  2006,  n.  181,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
              «8.  E' istituito il Ministero dell'universita' e della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le
          funzioni    attribuite    al   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche'  quelle  in  materia  di alta formazione artistica,
          musicale  e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in un
          segretariato   generale   ed   in  sei  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
          sensi  dell'art.  19,  comma 10, del decreto legislativo 31
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  comma  2,  dell'art.  32  della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448 [Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)]
          recita:
              «Art.   32   (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese). - 1. (Omissis).
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31  gennaio  da  ciascun  Ministro,  con proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.».
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623,
          concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la
          concessione   di  contributi  per  il  funzionamento  degli
          istituti   scientifici   speciali»,   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292.