IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le politiche europee, di concerto con i Ministri della
giustizia,  degli  affari  esteri,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e
della  previdenza  sociale  e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
 Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia civile

  1.  Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 14 del
regolamento  (CE)  n.  659/1999  del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito   denominata:   "decisione  di  recupero",  il  giudice  puo'
concedere  la  sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale  di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
    a)  gravi  motivi  di illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero  evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione  dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
  2.  Qualora  la  sospensione  si  fondi  su  motivi  attinenti alla
illegittimita'  della  decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione  del  giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione  alla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee, con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176
del  4  luglio  1991,  e successive modificazioni, se ad essa non sia
stata  gia'  deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato.  Non  puo',  in  ogni  caso,  essere accolta l'istanza di
sospensione   dell'atto   impugnato   per   motivi   attinenti   alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone  facolta'  perche'  individuata o chiaramente individuabile,
non  abbia  proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi  dell'articolo  230  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
europea,  e  successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
  3.  Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla  Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza
di  sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione
nel  termine  di  trenta  giorni.  La  causa e' decisa nei successivi
sessanta  giorni.  Allo  scadere  del termine di novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde  efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo  stesso  e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti  di  cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia
non superiore a sessanta giorni.
  4.  Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma  1,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli  22  e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
  5.  Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  non  si  applica  il  comma  4. Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma  3,  previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione
gia'   fissata.  Il  giudice,  su  istanza  di  parte,  riesamina  il
provvedimento  di  sospensione  gia'  concesso e ne dispone la revoca
qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
  6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul  rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale,  rispettivamente,  al  presidente  del tribunale o della
corte  d'appello  per  le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non   divisi   in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza  sono  svolte
direttamente dal Presidente del tribunale.