IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma  38,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge  finanziaria  2008),  il quale, in conseguenza della riduzione
dal  33  al  27,5  per  cento dell'imposta sul reddito delle societa'
disposta  dalla  lettera  e)  del  comma 33 dello stesso art. 1 della
citata  legge  finanziaria,  prevede  che  con  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle finanze siano proporzionalmente rideterminate
le  percentuali  di  cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e
68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir);
  Visto   il  comma  39  dello  stesso  art.  1  della  citata  legge
finanziaria  2008, il quale prevede che con il suddetto decreto siano
disciplinati anche gli aspetti di carattere transitorio;
  Visto   l'art.  47,  comma  1,  del  Tuir,  concernente  gli  utili
distribuiti,  in  qualsiasi  forma  e  sotto qualsiasi denominazione,
dalle  societa'  ed  enti  indicati  nell'art.  73 del medesimo Tuir,
relativi a partecipazioni non detenute nell'esercizio di impresa;
  Visto  l'art.  58,  comma  2,  del  suddetto  Tuir,  concernente le
plusvalenze  di  cui  all'art. 87 del medesimo testo unico relative a
partecipazioni  detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa
e da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;
  Visto  l'art.  59  del  Tuir, concernente gli utili distribuiti, in
qualsiasi  forma  e  sotto qualsiasi denominazione, dalle societa' ed
enti   indicati   nell'art.   73   del   medesimo  Tuir,  relativi  a
partecipazioni  detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa
e da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;
  Visto  l'art.  68,  comma  3,  del Tuir, concernente le plusvalenze
realizzate  ai  sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del medesimo
Tuir  relative  a  partecipazioni  detenute  da persone fisiche al di
fuori dell'esercizio di impresa;
  Visto  l'art.  4,  comma 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, concernente la dichiarazione e
certificazione dei sostituti d'imposta;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.le  prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Utili da partecipazione e proventi equiparati
  1.  Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla
partecipazione  in  societa'  ed  enti soggetti all'Ires e i proventi
equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni,  di  cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo
a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007 nonche' le remunerazioni
derivanti  da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del
citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto
esercizio,  concorrono  alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 49,72 per cento.
  2.  A  partire  dalle delibere di distribuzione successive a quella
avente  ad  oggetto  l'utile  dell'esercizio  in corso al 31 dicembre
2007,  agli  effetti  della  tassazione  del soggetto partecipante, i
dividendi  distribuiti  si  considerano  prioritariamente formati con
utili  prodotti  dalla  societa'  o  ente  partecipato  fino  a  tale
esercizio.
  3. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti
dalla  societa'  o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31
dicembre  2007,  che in caso di distribuzione concorrono a formare il
reddito  complessivo del percipiente, ai sensi dei citati articoli 47
e  59  del Tuir, in misura pari al 40 per cento del loro importo, e i
decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di
distribuzione  sono  indicati  nel  «Prospetto  del  capitale e delle
riserve» del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi delle
societa' di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli
altri  proventi  equiparati  di  cui  all'art. 4, comma 6-quater, del
decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve
essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare
il  reddito complessivo nella misura del 40 per cento e degli utili e
proventi  equiparati  che concorrono a formare il reddito complessivo
nella misura del 49,72 per cento.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  2  e  3  si  applicano, in quanto
compatibili,  anche  ai  proventi  derivanti  da  titoli  e strumenti
finanziari  assimilati alle azioni di cui al citato art. 44, comma 2,
lettera  a),  del  Tuir  e alle remunerazioni dei contratti di cui al
citato art. 109, comma 9, lettera b), dello stesso Tuir.
  5.  In caso di utili e proventi equiparati nonche' di remunerazioni
erogate  da  societa'  o  enti  non  residenti, i dati e gli elementi
indicati   nel   comma  3  sono  forniti  dal  soggetto  partecipante
residente,  previa  attestazione  da parte della societa' o dell'ente
estero,  all'intermediario  che  interviene nella distribuzione degli
utili e dei proventi.