IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
    Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
    Visto   il   decreto   ministeriale  27 febbraio  1996,  n.  209,
concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione  e  per  la  conservazione  delle sostanze alimentari in
attuazione  delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
95/2/CE  e  n.  95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 8 maggio
2006, n. 229;
    Vista  la  direttiva  2006/52/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  5 luglio  2006,  che  modifica  la direttiva 95/2/CE
relativa  agli  additivi  alimentari  diversi  dai  coloranti e dagli
edulcoranti  e  la  direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad
essere utilizzati nei prodotti alimentari;
    Vista  la  rettifica  della  direttiva  2006/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva
95/2/CE  relativa  agli  additivi  alimentari diversi dai coloranti e
dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati
ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
    Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che si e' espresso
nella seduta del 13 febbraio 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Il  decreto  ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (modificato da
ultimo  con  il  decreto  8 maggio  2006,  n. 229) e' modificato come
segue:
      a) all'art.  14,  comma 1,  la  lettera c)  e' sostituita dalla
seguente:
      «c)  "coadiuvanti",  inclusi i solventi veicolanti, le sostanze
utilizzate   per   sciogliere,   diluire,   disperdere  o  altrimenti
modificare   fisicamente   un  additivo  alimentare  o  una  sostanza
aromatizzante  senza  alterarne  la  funzione  tecnologica  (e  senza
esercitare  essi  stessi  alcun  effetto  tecnologico)  allo scopo di
facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego»;
      b) all'art. 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti e per la
prima  infanzia,  agli  alimenti  a  base  di  cereali  ed agli altri
alimenti  destinati  ai  lattanti  e  ai  bambini,  come definiti nel
decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 111, salvo se previsto da
disposizioni specifiche»;
      c) l'allegato VIII e' modificato come segue:
        1)  nella  tabella  relativa  alle  voci  da «E420 a E967» e'
aggiunta la voce «E968»:

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