IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                           di concerto con


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato,  in  forza dei quali spetta una detrazione
dall'imposta  lorda  per  una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente  rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il
31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
  Visto  l'art.  1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007
recante  «Disposizioni  in  materia  di  detrazioni  per  le spese di
riqualificazione  energetica  del  patrimonio  edilizio esistente, ai
sensi  dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
  Visto  l'art.  1,  comma 20,  della legge 28 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al
citato  art.  1,  commi da  344  a 347 della legge n. 296 del 2006 si
applicano,  nella  misura  e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
  Visto  l'art.  1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con
il  quale  si  dispone  la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio
2007, della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la
quale  alle  colonne  delle  «strutture opache orizzontali» riportava
un'inversione  di  valori  relativi  alle trasmittanze termiche delle
«coperture» e dei «pavimenti»;
  Visto  l'art.  1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con
il   quale   sono   modificate  talune  modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge
n. 296 del 2006;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008  recante  «Attuazione  dell'art.  1, comma 24, lettera a), della
legge  24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite
di  fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai
fini  dell'applicazione  dei  commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge
27 dicembre  2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008;
  Visto  l'art.  1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in
base  al  quale  le  disposizioni  di cui al citato art. 1, comma 347
della  legge  n.  296  del  2006,  si  applicano, nella misura e alle
condizioni  ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione
di  impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  Vista  la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,
che  stabilisce  i  criteri  ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario  di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a
gas o ad assorbimento funzionanti a gas;
  Considerato  che  in  sede  di  predisposizione  del citato decreto
19 febbraio  2007  si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione
delle  modalita'  di  attuazione  della disposizione di cui al citato
art.  1,  comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa
agli  interventi  sulle  strutture  opache  orizzontali  (coperture e
pavimenti)  in  attesa  della  correzione  dei  valori  relativi alle
trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare le disposizioni attuative del
citato  art.  1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente
agli   interventi   su  strutture  opache  orizzontali,  al  fine  di
consentire  a  coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla
legge  di  usufruire  della  detrazione  di  cui  al medesimo art. 1,
comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonche' di apportare modifiche
al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta
dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Nell'art.  1  del  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico del
19 febbraio  2007  recante «Disposizioni in materia di detrazioni per
le  spese  di  riqualificazione  energetica  del  patrimonio edilizio
esistente,  ai  sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296»,  pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007,  (di  seguito  denominato: decreto), sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 2,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre   2008,   l'indice   di  prestazione  energetica  per  la
climatizzazione   invernale  non  deve  essere  superiore  ai  valori
definiti  dal  decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
    b) al  comma 3,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
interventi  sull'involucro  di edifici esistenti realizzati a partire
dal  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi  su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari   esistenti,   riguardanti  strutture  opache  verticali,
strutture   opache  orizzontali  (coperture  e  pavimenti),  finestre
comprensive  di  infissi,  delimitanti  il  volume  riscaldato  verso
l'esterno  e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza  termica  U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico  11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
    c) al  comma 5,  le  parole  «del  sistema di distribuzione» sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di
calore  ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
e   contestuale  messa  a  punto  ed  equilibratura  del  sistema  di
distribuzione  realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008»;
    d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
      «6-bis.  Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP),  si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita'
o  il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi'
come    definito    dalla   decisione   della   Commissione   europea
dell'8 novembre   2007,   che  stabilisce  i  criteri  ecologici  per
l'assegnazione  del  marchio  comunitario  di qualita' ecologica alle
pompe  di  calore  elettriche,  a gas o ad assorbimento funzionanti a
gas.
      6-ter.  Per  indice  di  efficienza  energetica di una pompa di
calore  (EER),  si  intende il rapporto tra la produzione di freddo e
l'elettricita'  o  il  gas  consumati, per una fonte e per una uscita
determinate  cosi'  come  definito  dalla  medesima  decisione  della
Commissione europea dell'8 novembre 2007.».