IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,
e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
e Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina de.
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Probst  Adriana,  nata  a  Zurigo
(Svizzera) il 28 aprile 1970, cittadina svizzera, diretta ad ottenere
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra
modificato,  il  riconoscimento  del titolo professionale svizzero ai
fini  dell'accesso  all'albo  degli  assistenti  sociali  sezione B e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che ha conseguito un titolo accademico quadriennale di
«Sozialer  Arbeit  FH»  conseguito  in  Svizzera  presso  la  «Berner
Fachhochschule» di Berna nel settembre 2004;
  Ritenuto  pertanto  che  secondo  la  attestazione  della Autorita'
competente   svizzera,   detto   titolo   presuppone  una  formazione
regolamenta,  cosi'  come  prevista  dalla  direttive  89/48/CEE, ora
modificata dalla direttiva 2005/36/CE;
  Considerato  altresi'  che  ha  documentato tirocinio ed esperienza
professionale;
  Rilevato     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non e'
necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 marzo 2008;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Probst Adriana, nata a Zurigo (Svizzera) il 28 aprile
1970,  cittadina  svizzera, riconosciuto il titolo di cui in premessa
quale  titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli
assistenti   sociali»   e   l'esercizio   in   Italia  della  omonima
professione.
    Roma, 11 giugno 2008
                                  Il direttore generale: D'Alessandro