IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP);
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  ed,  in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in   attuazione   della   direttiva  2002/92/CE  sull'intermediazione
assicurativa;  l'art.  157,  concernente  l'istituzione del ruolo dei
periti  assicurativi;  gli  articoli 335,  336  e  337 riguardanti la
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza   da   parte   delle   imprese   di   assicurazione   e  di
riassicurazione,    degli    intermediari    di    assicurazione    e
riassicurazione  e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni
e norme transitorie;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007
l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio c
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
30 maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145 del
25 giugno  2007,  con  il quale sono state determinate la misura e le
modalita'  di  versamento  all'ISVAP  del  contributo di vigilanza da
parte  degli  intermediari  di  assicurazione  e  riassicurazione per
l'anno 2007;
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa  e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi e
riassicurativi  di  cui  al  citato  art. 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Visto  il  regolamento  ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente
l'attivita'  peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei
periti   assicurativi   di   cui  all'art.  157  del  citato  decreto
legislativo n. 209 del 2005;
  Considerato   che   occorre   provvedere,  per  l'anno  2008,  alla
determinazione  del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
di  assicurazione  e  riassicurazione, iscritti nel registro unico, e
dai  periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo, nella misura e
con   le   modalita'   di   versamento   adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'ISVAP;
  Vista  la comunicazione dell'ISVAP del 29 aprile 2008, con la quale
viene  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2008,
relativamente  al contributo di vigilanza a carico degli intermediari
di  assicurazione  e  riassicurazione,  pari  a euro 7.300.000,00 e a
carico dei periti assicurativi pari a euro 300.000,00;
  Considerata  la  delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
17 aprile 2008, con la quale vengono proposte le misure degli importi
dei   contributi   di  vigilanza  per  l'anno  2008  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti
assicurativi;
                              Decreta:

                               Art. 1.
          Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari
    di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2008 all'ISVAP

  1.  Il  contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art.
336   del   decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  dagli
intermediari  di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro
unico  di  cui  all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e'
determinato,  per  l'anno 2008, nella misura di: euro cinquantacinque
per le persone fisiche ed euro duecentocinquantacinque per le persone
giuridiche  iscritte  nelle sezioni A e B del registro; euro quindici
per  i  produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per
le  persone  giuridiche  iscritte  nella  sezione  D del registro, il
contributo   di  vigilanza  e'  determinato  nella  misura  di:  euro
diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di
euro  e  per  la  societa' Poste italiane S.p.A; euro ottomila per le
Banche  con  raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di
euro;  euro seimila per le Banche con raccolta premi da dieci milioni
di  euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemila per le Banche
con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro
duemila  per  le  Banche con raccolta premi inferiore a un milione di
euro,  per  le  societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli
intermediari finanziari.
  2.  Ai  fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza  i  soggetti  che risultano iscritti nel registro alla data
del 30 maggio 2008.