IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                           PER LA FAMIGLIA

   IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

  Vista   la   decisione   2005/842/CE   della   Commissione  europea
riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE
agli  aiuti  di  Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio  pubblico,  concessi  a determinate imprese incaricate della
gestione di servizi d'interesse economico generale;
  Vista  la  legge  8 febbraio 2007, n. 9, recante «Interventi per la
riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali» ed
in  particolare  l'art.  5  che  dispone  che  vengano  definite, con
apposito  decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia,
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, previa intesa con
la  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  le  caratteristiche  e  i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato,
ai  sensi  degli  articoli 87  e  88  del  Trattato  istitutivo della
Comunita' europea;
  Vista  l'intesa,  espressa  dalla Conferenza unificata nella seduta
del  20 marzo  2008,  sulla  proposta di decreto di cui al richiamato
art.  5  della  legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal Ministro
delle  infrastrutture  di  concerto con i Ministri della solidarieta'
sociale,  delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili
e le attivita' sportive;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti
di  Stato  di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5
della  legge  8 febbraio  2007,  n.  9, alla definizione di «alloggio
sociale».
  2.  E'  definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad
uso  residenziale  in  locazione permanente che svolge la funzione di
interesse  generale,  nella  salvaguardia  della coesione sociale, di
ridurre   il  disagio  abitativo  di  individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati,  che  non  sono  in grado di accedere alla locazione di
alloggi  nel  libero  mercato.  L'alloggio  sociale si configura come
elemento  essenziale  del  sistema  di  edilizia residenziale sociale
costituito   dall'insieme   dei   servizi  abitativi  finalizzati  al
soddisfacimento delle esigenze primarie.
  3.  Rientrano  nella  definizione  di  cui  al  comma 2 gli alloggi
realizzati  o  recuperati  da  operatori  pubblici  e privati, con il
ricorso  a  contributi  o  agevolazioni  pubbliche  - quali esenzioni
fiscali,  assegnazione  di  aree  od  immobili,  fondi  di  garanzia,
agevolazioni   di   tipo   urbanistico  -  destinati  alla  locazione
temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta'.
  4.  Il  servizio  di edilizia residenziale sociale viene erogato da
operatori  pubblici  e  privati prioritariamente tramite l'offerta di
alloggi  in  locazione  alla  quale  va destinata la prevalenza delle
risorse  disponibili, nonche' il sostegno all'accesso alla proprieta'
della  casa,  perseguendo  l'integrazione  di diverse fasce sociali e
concorrendo   al   miglioramento   delle   condizioni   di  vita  dei
destinatari.
  5.  L'alloggio  sociale,  in quanto servizio di interesse economico
generale,  costituisce  standard urbanistico aggiuntivo da assicurare
mediante  cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le
modalita' stabilite dalle normative regionali.