«Avastin  (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di
fluoropirimidine  e'  indicato  per  il  trattamento  di pazienti con
carcinoma metastatico del colon e del retto»;
  «Avastin   in  combinazione  con  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento  in  prima  linea  di  pazienti  con  carcinoma  mammario
metastico»;
  «Avastin  in aggiunta a chemioterapia a base di platino e' indicato
per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare
non  a  piccole  cellule,  non resecabile, avanzato, metastatico o in
ricaduta, con istologia a predominanza non squamocellulare»;
  «Avastin in combinazione con interferone alfa 2a e' indicato per il
trattamento  di prima linea di pazienti con carcinoma renale avanzato
e/o metastatico».

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006,
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta dell'8-9 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione n. 12 in data 17 aprile 2008 del consiglio
di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:

                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'

  Le nuove indicazioni terapeutiche:
    «Avastin  (bevacizumab)  in combinazione con chemioterapia a base
di  fluoropirimidine  e'  indicato per il trattamento di pazienti con
carcinoma metastatico del colon e del retto»;
    «Avastin  in  combinazione  con  paclitaxel  e'  indicato  per il
trattamento  in  prima  linea  di  pazienti  con  carcinoma  mammario
metastico»;
    «Avastin  in  aggiunta  a  chemioterapia  a  base  di  platino e'
indicato  per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma
polmonare   non   a   piccole   cellule,  non  resecabile,  avanzato,
metastatico   o   in  ricaduta,  con  istologia  a  predominanza  non
squamocellulare»;
    «Avastin  in combinazione con interferone alfa 2a e' indicato per
il  trattamento  di  prima  linea  di  pazienti  con carcinoma renale
avanzato e/o metastatico»,
del medicinale AVASTIN sono rimborsate come segue.
  Confezione:
    1 flaconcino da 400 mg concentrato per soluzione per infusione;
    A.I.C. n. 036680015/E (in base 10) 12ZDBH (in base 32);
    classe di rimborsabilita': «H»;
    prezzo ex factory (IVA esclusa): 1289,00 euro;
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2127,37 euro;
  Confezione:
    1 flaconcino da 100 mg concentrato per soluzione per infusione;
    A.I.C. n. 036680027/E (in base 10) 12ZDBV (in base 32);
    classe di rimborsabilita': «H»;
    prezzo ex factory (IVA esclusa): 321,85 euro;
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): 531,18 euro.
  Validita' del contratto 24 mesi.
  Ai   fini   delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,  i  centri
utilizzatori    dovranno    compilare   la   scheda   raccolta   dati
informatizzata  di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la
scheda  di  follow-up,  secondo  le  indicazioni  pubblicate sul sito
http://monitoraggio-farmaci.       agenziafarmaco.it,       categoria
antineoplastici,  che  costituiscono  parte integrante della presente
determinazione.