IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260, e il
decreto  ministeriale  3 aprile  2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2006 di recepimento della
direttiva  2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativo
all'iscrizione  di  alcune  sostanze  attive,  tra  cui il fenamifos,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  in  particolare  l'art.  1  del  citato decreto ministeriale
14 dicembre   2006  che  indica  il  31 luglio  2017  quale  scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza attiva fenamifos nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario   elencato   nell'allegato   al   presente  decreto  ha
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2,  del citato
decreto  14 dicembre  2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti
rinunciando nel contempo all'impiego sulla coltura del tabacco;
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  espresso  in  data  16 settembre  2004, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano
conformi  alle  condizioni  di iscrizione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti;
  Considerato  che, conformemente a detto parere, la ri-registrazione
provvisoria  viene  concessa  fino  alla scadenza di iscrizione della
prima  tra  le  sostanze  attive componenti iscritta nell'allegato I,
fatte  salve  la  presentazione, nei tempi fissati dalla direttiva di
iscrizione stessa, di un dossier conforme all'allegato III del citato
decreto  legislativo  n.  194/1995  e la conseguente valutazione alla
luce  dei  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI del medesimo
decreto legislativo n. 194/1995;
  Considerato  che  l'impresa  titolare  del  prodotto  fitosanitario
elencato   nell'allegato   al  presente  decreto,  che  ricade  nelle
condizioni  stabilite  dall'art.  3,  commi 1 e 2, del citato decreto
14 dicembre 2006 dovra' presentare un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 entro il
31 luglio 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;
  Ritenuto  di  ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2017
il  prodotto  fitosanitario  indicato  in  allegato  fatto  salvi gli
adempimenti  stabiliti  dall'art.  3,  comma 2, del citato decreto 14
dicembre 2006;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  Il   prodotto  fitosanitario  elencato  nell'allegato  al  presente
decreto,  contenente  la  sostanza attiva fenamifos, e' ri-registrato
provvisoriamente  alle  nuove condizioni d'impiego, fino al 31 luglio
2017,   data   di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva
fenamifos  nell'allegato I  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
  Sono   fatti   salvi,   pena  la  revoca  dell'autorizzazione,  gli
adempimenti  e  gli  adeguamenti  stabiliti dall'art. 3, comma 2, del
citato  decreto  14 dicembre 2006 di iscrizione della sostanza attiva
fenamifos, che prevedono la presentazione entro il 31 luglio 2009, di
un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato III del
decreto  legislativo  n.  194/1995,  ai  fini  della  valutazione del
prodotto  stesso  secondo  i principi uniformi di cui all'allegato VI
del decreto legislativo n. 194/1995.
  E'   approvata  quale  parte  integrante  del  decreto  l'etichetta
allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in
commercio.
  L'impresa  titolare della registrazione e' tenuta a rietichettare o
a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni
dei  prodotti  eventualmente  giacenti  sia  presso  i  magazzini  di
deposito  sia  presso  gli  esercizi  di  vendita  e ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2008
                                      Il direttore generale: Borrello