IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  individua, sentita la Conferenza
Stato-regioni  e  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;
  Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di  grandi  reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale  ai  sensi  delle  leggi vigenti e' effettuata dallo Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
29 settembre   2005,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via
transitoria,  al  fine  di  assicurare  l'efficienza e l'economicita'
nella  gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la
classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;
  Visto  l'art.  2, comma 7, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive  29 settembre  2005,  che  stabilisce  che  le  imprese di
trasporto  che gestiscono Reti di Trasporto Regionale, entro tre mesi
dalla  data  di pubblicazione decreto stesso, comunicano al Ministero
delle  attivita'  produttive, ora Ministero dello sviluppo economico,
Direzione  generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto
informatico,  l'elenco  dei  gasdotti  facenti parte delle rispettive
Reti   di  Trasporto  Regionale,  nonche'  il  comma 8  dello  stesso
articolo che  stabilisce  che  dette imprese sono tenute a comunicare
allo  stesso  Ministero,  entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali
variazioni intervenute o previste;
  Vista  l'istanza  della  societa' di trasporto Snam Rete Gas S.p.A.
per  l'inserimento  nella  Rete  di Trasporto Regionale dei gasdotti,
elencati per tratti nell'allegato A;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto  Societa' Gasdotti
Italia S.p.A. per l'inserimento nella Rete di Trasporto Regionale dei
gasdotti, elencati per tratti nell'allegato B;
  Vista   l'istanza  della  societa'  di  trasporto  Consorzio  Media
Valtellina  per  l'inserimento  nella Rete di Trasporto Regionale dei
gasdotti, elencati per tratti nell'allegato C;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di trasporto Retragas S.r.l. per
l'inserimento   nella  Rete  di  Trasporto  Regionale  dei  gasdotti,
elencati per tratti nell'allegato D;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto  Netenergy Service
S.r.l.  per  l'inserimento  nella  Rete  di  Trasporto  Regionale dei
gasdotti, elencati per tratti nell'allegato E;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto Metanodotto Alpino
S.r.l.  per  l'inserimento  nella  Rete  di  Trasporto  Regionale dei
gasdotti, elencati per tratti nell'allegato F;
  Vista  l'istanza  della societa' di trasporto Carbotrade S.p.A. per
l'inserimento   nella  Rete  di  Trasporto  Regionale  dei  gasdotti,
elencati per tratti nell'allegato G;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto Gas Plus Trasporto
S.r.l.  per  l'inserimento  nella  Rete  Regionale  dei  Gasdotti dei
gasdotti, elencati per tratti nell'allegato H;
  Viste  le  note  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
data  8 marzo  2007, con le quali la medesima Autorita' ha comunicato
al   Ministero  dello  sviluppo  economico  (di  seguito  denominato:
Ministero)   di   non   aver   riscontrato   elementi  ostativi  alla
classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture
di  trasporto  delle  societa'  Metanodotto  Alpino  S.r.l., Retragas
S.r.l.,  Snam  Rete  Gas  S.p.A,  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.,
Consorzio della Media Valtellina e Societa' Carbotrade S.p.A.;
  Vista  la  nota  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
data 27 luglio 2007, con la quale la medesima Autorita' ha comunicato
al   Ministero   di  non  aver  riscontrato  elementi  ostativi  alla
classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture
di trasporto della societa' Netenergy Service S.r.l.;
  Vista  la  delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
n. 246/07 del 28 settembre 2007;
  Vista  la  nota  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
data 3 ottobre 2007, con la quale la medesima Autorita' ha comunicato
al   Ministero   di  non  aver  riscontrato  elementi  ostativi  alla
classificazione come Reti di Trasporto Regionale delle infrastrutture
di trasporto della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l.;
  Ritenuto   che   sia   necessario   considerare,   ai   fini  della
determinazione  dell'entrata  in  vigore  della classificazione delle
reti,  l'attuale  regime tariffario della societa' Gas Plus Trasporto
S.r.l.,  in quanto tale societa' ha provveduto alla riclassificazione
dell'attivita'   di   distribuzione   in  quella  di  trasporto,  con
decorrenza dal 1° ottobre 2009;
  Sentita  la  Conferenza  Stato Regioni la quale, nella riunione del
26 marzo  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  sullo  schema  del
presente decreto;
  Ritenuto  opportuno individuare a mezzo di un decreto ministeriale,
l'elenco  dei gasdotti classificati come Reti di Trasporto Regionale,
in  analogia a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n.
164/2000 relativamente alla Rete Nazionale dei Gasdotti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
          Classificazione delle Reti di Trasporto Regionale

  1. A  decorrere  dalla data del presente decreto, sono classificati
come Reti di Trasporto Regionale i seguenti gasdotti:
    a) gasdotti  della  societa'  Snam  Rete  Gas S.p.A. elencati per
tratti nell'allegato A;
    b) gasdotti   della  societa'  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.
elencati per tratti nell'allegato B;
    c) gasdotti  del  Consorzio  Media Valtellina elencati per tratti
nell'allegato C;
    d) gasdotti  della  societa'  Retragas S.r.l. elencati per tratti
nell'allegato D;
    e) gasdotti  della  Netenergy  Service S.r.l. elencati per tratti
nell'allegato E;
    f) gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. elencati per
tratti nell'allegato F;
    g) gasdotti  della societa' Carbotrade S.p.A. elencati per tratti
nell'allegato G.
  2. Sono  classificati  con decorrenza dal 1° ottobre 2009 come Reti
di Trasporto Regionale i seguenti gasdotti:
    a) gasdotti   gestiti   dalla  societa'  di  trasporto  Gas  Plus
Trasporto S.r.l. elencati per tratti nell'allegato H.
    3. Fanno  parte delle singole Reti di Trasporto Regionale, di cui
ai  commi 1  e  2,  anche i servizi ad esse accessori, nei quali sono
esemplificatamente  compresi  le apparecchiature, le strumentazioni e
gli  impianti  necessari  per  il  funzionamento,  il  controllo e la
gestione delle reti.