IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3, recante
modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis,  della  legge  23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e
integrazioni,  recante  "Delega  al  Governo  per  il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni   e  integrazioni  e,  in  particolare,  l'articolo  4,
comma 4;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare,
l'articolo  1,  comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero
della  pubblica  istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo
articolo 1;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2006;
  Visto  l'articolo  2,  commi  159,  160  e 161, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e'  stato  approvato  il  Testo  Unico delle disposizioni legislative
vigenti  in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento
di  riorganizzazione  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti
in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12;
  Visto   il   D.P.R.   21   dicembre  2007,  n. 260  concernente  il
"Regolamento   di   riorganizzazione  del  Ministero  della  Pubblica
Istruzione",  registrato  dalla  Corte  dei  Conti in data 14 gennaio
2008,  reg.  1,  foglio  13,  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 4,
l'art. 4 comma 4 e l'art. 7, comma 8;
  Vista  la  proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per
l'Umbria  e  accertato  che la stessa e' stata oggetto di informativa
alle  OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del
21 dicembre 2007, n. 260;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  aventi titolo a partecipare
alla contrattazione;

                               DECRETA

                             Articolo 1
            (Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale)

  1.  Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici
Regionali  (USR)  dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre
2007,  n. 260  -  in  G.U.  n. 18  del  22  gennaio  2008, recante il
regolamento   di   riorganizzazione   del  Ministero  della  pubblica
istruzione),  l'Ufficio  Scolastico  Regionale (USR) per l'Umbria, di
livello  dirigenziale  generale,  con sede in Perugia, quale autonomo
centro  di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e
sul  territorio  a  livello  provinciale  in  centri di erogazione di
servizi  amministrativi,  di  monitoraggio e di supporto alle scuole,
denominati   uffici   scolastici  provinciali  (USP),  con  sede  nei
Capoluoghi di Provincia.
  2.  L'USR  integra  la  sua  azione  con  quella  dei comuni, delle
province   e  della  regione  nell'esercizio  delle  competenze  loro
attribuite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove
la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa
offerta  formativa  sul territorio in collaborazione con la regione e
gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione
regionale  e  con  gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per
l'istruzione   e   formazione   tecnica  superiore,  per  i  rapporti
scuola-lavoro.
  3.  L'USR  provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui
all'art. 75,  comma 3,  del  D.L.vo  30  luglio  1999, n. 300 e della
segreteria  del  consiglio  stesso  a norma dell'art. 4 del D.lgs. 30
giugno 1999, n. 233.
  4.  Ai  sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per
l'Umbria  si  articola  in  5 uffici dirigenziali non generali e in 8
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive.
  5.  I  compiti  degli  uffici  di livello dirigenziale non generale
istituiti  presso  l'USR per l'Umbria sono individuati dal successivo
art. 2.  Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del
Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale:
i  rapporti  con  il  gestore  del sistema informativo; le competenze
dell'Ufficio  Relazioni  con  il pubblico (URP); la gestione del sito
WEB  regionale;  i  rapporti  con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia  scolastica  (ANSAS)  e  con  l'Istituto  Nazionale di
valutazione (INVALSI); la gestione e la vigilanza dei fondi europei e
di  quelli  nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al
settore   dell'istruzione;  l'applicazione  del  decreto  legislativo
626/94;    l'attivita'    di   supporto   ai   revisori   dei   conti
dell'istruzione;  le relazioni sindacali; il monitoraggio dei servizi
dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.