IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  datato  17 novembre 2006, n. 304,
contenente  il  regolamento  in  materia  di  misure compensative per
l'esercizio della professione di giornalista professionista;
  Vista  l'istanza del sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, nato a Sofia
(Bulgaria)  il  21 settembre  1978,  cittadino  bulgaro,  diretta  ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento del titolo professionale conseguito in Bulgaria ai
fini  dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti
professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;
  Rilevato che il richiedente ha conseguito un titolo di scuola media
superiore   nell'anno   scolastico   1996/1997,   presso   il   liceo
italo-bulgaro  del complesso scolastico nazionale di cultura di Gorna
Banja - Sofia;
  Considerato  che ha documentato di essere iscritto alla «Unione dei
giornalisti bulgari» dall'anno 2007;
  Considerato altresi' che e' iscritto al corso di laurea in «Lettere
e  filosofia»  presso  la Universita' degli studi di Perugia, dove ha
sostenuto con esito positivo numerosi esami;
  Preso  atto  che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente
bulgara, la professione di giornalista in Bulgaria non risulta essere
regolamentata;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  documentato  il  possesso di
esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 18 aprile 2008;
  Visto  il  conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista
professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali
sulle materie indicate nell'allegato A;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi diciotto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, nato a Sofia (Bulgaria) il 21
settembre   1978,   cittadino  bulgaro,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e
l'esercizio della omonima professione in Italia.