IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                          di Reggio Emilia

  Vista   la   legge   22 luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione  all'aumento  nel  numero dei facchini di cui all'art.
121  T.U.L.S.  adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4 del citato decreto del Presidente della Repubblica
342/1994,  che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della
M.O.  le  funzioni  amministrative in materia di determinazione delle
tariffe   minime   per   le   operazioni  di  facchinaggio,  funzioni
precedentemente   svolte   dalle   Commissioni   provinciali  per  la
disciplina  del  lavoro  di  facchinaggio,  soppresse  ai  sensi  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre  1996,  n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
D.P.L.,  attribuendo  i  compiti gia' svolti dall'ufficio provinciale
del  lavoro  e  della  M.O.  al  servizio  politiche del lavoro della
predetta direzione;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  -  Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V -
n.   25157/70  inerente  il  regolamento  sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Visto  il  precedente  decreto  in  materia n. 7/2007 emanato dalla
D.P.L. di Reggio Emilia;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Sentito  in  data  13 giugno  2008 l'Osservatorio provinciale sulle
attivita' di facchinaggio sulla determinazione del costo medio orario
del  lavoro  per  il  personale  dipendente  - socio e non socio - da
cooperative esercenti servizi di facchinaggio;
  Visto  il  C.C.N.L.  «Trasporto,  spedizioni e logistica» 13 giugno
2000 e successivi accordi, intese e rinnovi;
  Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;
  Visto  il  protocollo  Ministeri  del  lavoro  e  dello  sviluppo -
Centrali  cooperative  per  attuazione  capitolo  «Cooperazione»  del
protocollo 23 luglio 2007;
  Tenuto  conto  del  disposto  normativo di cui all'art. 7, comma 4,
decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248  - c.d. «Milleproroghe» -
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  Considerate   le  disposizioni  di  cui  all'art.  29  del  decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n.  276  e  successive modifiche ed
integrazioni  ed  i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito  con  modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
  Considerato  il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 (comma inserito
dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere   dal   1° gennaio   2007  e,  successivamente,  sostituito
dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);
  Considerato i seguenti indicatori economici:
    1. gli  indici  ISTAT  del  costo della vita, le retribuzioni dei
settori  dell'industria,  commercio,  agricoltura  ed  altri  settori
interessati,  per  l'anno  2007  e  i  parametri  relativi  al potere
d'acquisto   dell'euro   nella  nostra  provincia  e  nelle  province
limitrofe;
    2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale
e   la  conseguente  equiparazione  della  base  imponibile  ai  fini
previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
    3. gli   incrementi   retributivi   derivanti   dal  C.C.N.L.  di
categoria;

                              Decreta:

  a) le  tariffe  minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio nella
provincia  di  Reggio  Emilia  vengono  rideterminate  nelle allegate
tabelle:
    secondo  quanto  indicato  dalla  tabella A, allegata al presente
decreto, a decorrere dal 1° luglio 2008;
    secondo  quanto  indicato dalla tabella B (rinnovo contrattuale),
allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2008;
    secondo  quanto  indicato dalla tabella C (rinnovo contrattuale),
allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° settembre 2008.
  b) L'incremento  medio rispetto alle tariffe in vigore al 1° agosto
2007 e' pari al 5,64%.
    Reggio Emilia, 18 giugno 2008
                                    Il direttore provinciale: Bertoni