IL DIRETTORE GENERALE
                    dello sviluppo agroalimentare
                  qualita' e tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data 28 marzo
2007,  su  istanza del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato,
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita «Barbera d'Asti» per i vini gia' riconosciuti
a  denominazione  di origine controllata «Barbera d'Asti» con decreto
del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970;
  Vista   la   documentazione  relativa  all'istruttoria  svolta  per
l'accertamento del particolare pregio dei vini sopra indicati;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  «Barbera d'Asti» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Barbera
d'Asti»  ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione,
in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  «Barbera  d'Asti»  gia'  riconosciuta  a  denominazione di
origine  controllata  con  il decreto del Presidente della Repubblica
9 gennaio 1970.
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Barbera d'Asti».
  3.  La  denominazione  di  origine controllata e garantita «Barbera
d'Asti»,  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti  nel  disciplinare di produzione di cui al testo
annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in vigore
dalla vendemmia 2008.
  4.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Barbera  d'Asti»,
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1970,  deve  intendersi  revocata a decorrere dalla entrata in vigore
del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.