IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria  in  materia  di  acque e, in particolare l'allegato II e
l'articolo 15;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, «Norme in
materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   in   particolare,   l'articolo   75,  comma 3  del  decreto
legislativo  3 aprile  2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che
dispone  che attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988, n, 400, su proposta del
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio previa intesa
con   la  Conferenza  Stato-regioni  possono  essere  modificati  gli
allegati  alla  parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile
2006;
  Considerato  che,  nell'ambito  del  processo  di caratterizzazione
delle   acque   superficiali,  dei  fiumi,  dei  laghi,  delle  acque
marino-costiere  e delle acque di transizione, si deve procedere alla
loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici;
  Considerato  altresi'  che  la  definizione  dei  diversi tipi deve
avvenire   secondo   una   metodologia   comune,   basata  su  alcune
caratteristiche    naturali,    geomorfologiche,    idrodinamiche   e
chimico-fisiche,  che  identificano  i tipi per ciascuna categoria di
acque superficiali;
  Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle
acque  superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli
Istituti  scientifici,  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle  regioni e delle
province  autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva
2000/60/CE,  che  consente  la possibilita' di utilizzare descrittori
piu' adattabili alle caratteristiche del territorio italiano;
  Tenuto  conto  che il territorio nazionale, in relazione alle acque
marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;
  Considerato  che  il  gruppo  di  lavoro  «Coast»  per l'Ecoregione
mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per
la   caratterizzazione  delle  tipologie  costiere  mediterranee:  la
composizione  del  substrato,  la profondita' e l'esposizione al moto
ondoso;
  Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati
identificati  quali  fattori rilevanti per la caratterizzazione delle
tipologie  delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia,
la superficie e la salinita';
  Considerato  che  devono  essere raccolte e aggiornate informazioni
sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui
i   corpi   idrici  superficiali  di  ciascun  distretto  idrografico
rischiano  di  essere  sottoposti,  ed  essere effettuate valutazioni
della  vulnerabilita'  dello  stato  dei  corpi  idrici  superficiali
rispetto   alle   pressioni   individuate   e   del  rischio  di  non
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  identificare,  sulla base dei
criteri  geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le
unita'  fisiche  di  riferimento  per  la verifica del raggiungimento
degli obiettivi ambientali;
  Acquisiti  i  pareri  dell'Istituto  di  Ricerca  sulle  Acque  del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale
della Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con
le note rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n.
5687/07  del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot.
n. 29537/AMPP.IA.12 dell'11 giugno 2007;
  Acquisita  l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle
citta' e delle autorita' locali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  prot.  UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e
3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
    le  premesse  dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente
allegato   stabilisce   i   criteri   per   il   monitoraggio   e  la
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.»;
    il  titolo  e  i  contenuti  del  punto  1.1 dell'allegato 1 sono
sostituiti  rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi
idrici  superficiali  vengono  caratterizzati  e  individuati secondo
quanto riportato in allegato 3.»;
    il  titolo  del  punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue
«CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;
    dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e
C dell'allegato 1 al presente decreto;
    i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;
    le  disposizioni  di  cui  al  punto  1.2  dell'allegato  3  sono
sostituite  dalle  seguenti  «Per ciascun corpo idrico e' predisposta
una  scheda  informatizzata  che  contenga:  i  dati  derivati  dalle
attivita'  di  cui  alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente
allegato;   i   dati   derivanti   dalle  azioni  di  monitoraggio  e
classificazione   di   cui   all'allegato   1  del  presente  decreto
legislativo.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          delle  disposizioni  di  legge  modificate  o alle quali e'
          operante   il   rinvio.   Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              La  Direttiva  2000/60/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23 ottobre  2000, che istituisce un quadro
          per  l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000 pag.
          0001 - 0073.
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme  in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
              Il   comma 3,   dell'art.   75,   del   citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
              «3. Le  prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati  al  decreto  stesso  e con uno o piu' regolamenti
          adottati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio previa intesa
          con  la  Conferenza  Stato-regioni;  attraverso  i medesimi
          regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
          alla  parte  terza  del  presente  decreto  per adeguarli a
          sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
          tecnologiche.».
              Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -   Si   riportano   le   premesse   ed  il  punto  1.1
          dell'Allegato  1  della  parte  terza  del  citato  decreto
          legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  come modificati dal
          presente decreto:
          «Allegato 1

            Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
                    degli obiettivi di qualita' ambientale

              Il  presente  allegato  stabilisce  i  criteri  per  il
          monitoraggio   e   la   classificazione  dei  corpi  idrici
          superficiali e sotterranei.
              Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita'
          competenti   individuano   sulla   base  delle  indicazioni
          contenute  nel  presente  allegato  e  che conseguentemente
          vanno  monitorati e classificati al fine del raggiungimento
          degli obiettivi di qualita' ambientale.
              Le  caratteristiche dei corpi idrici significativi sono
          indicate nei punti 1.1 e 1.2.
              Sono invece da monitorare e classificare:
                a) tutti   quei   corpi   idrici   che,   per  valori
          naturalistici   e/o   paesaggistici   o   per   particolari
          utilizzazioni    in   atto,   hanno   rilevante   interesse
          ambientale.
                b) tutti   quei  corpi  idrici  che,  per  il  carico
          inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza
          negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

                        1.1 Corpi idrici superficiali.

              I  corpi  idrici  superficiali vengono caratterizzati e
          individuati secondo quanto riportato in Allegato 3.».
              -  Si riporta l'Allegato 3 della parte terza del citato
          decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
          dal presente decreto:
          «Allegato 3

           Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici
          e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica

              Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni devono
          raccogliere    ed    elaborare   i   dati   relativi   alle
          caratteristiche dei bacini idrografici secondo i criteri di
          seguito indicati.
              A  tal  fine  si  ritiene  opportuno  che le Regioni si
          coordinino,  anche  con  il  supporto  delle  autorita'  di
          bacino,  per  individuare,  per ogni bacino idrografico, un
          Centro  di  Documentazione  cui  attribuire  il  compito di
          raccogliere,   catalogare   e  diffondere  le  informazioni
          relative   alle   caratteristiche  dei  bacini  idrografici
          ricadenti nei territori di competenza.
              Devono  essere  in particolare considerati gli elementi
          geografici,  geologici,  idrogeologici,  fisici,  chimici e
          biologici  dei  corpi  idrici  superficiali  e sotterranei,
          nonche'   quelli   socioeconomici   presenti   nel   bacino
          idrografico di propria competenza.

              1. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali.

              Le  regioni,  nell'ambito del territorio di competenza,
          individuano  l'ubicazione  e  il perimetro dei corpi idrici
          superficiali  ed  effettuano di tutti una caratterizzazione
          iniziale,  seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai
          fini  di tale caratterizzazione iniziale le regioni possono
          raggruppare i corpi idrici superficiali.
              i) Individuare  i corpi idrici superficiali all'interno
          del   bacino  idrografico  come  rientranti  in  una  delle
          seguenti  categorie  di  acque superficiali - fiumi, laghi,
          acque  di  transizione o acque costiere - oppure come corpi
          idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali
          fortemente modificati.
              ii)  Per  i  corpi  idrici  superficiali  artificiali o
          fortemente   modificati,  la  classificazione  si  effettua
          secondo  i  descrittori  relativi  a una delle categorie di
          acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico
          artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

                1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili.

              La    fase    iniziale,    finalizzata    alla    prima
          caratterizzazione   dei   bacini   idrografici,   serve   a
          raccogliere le informazioni relative a:
                a) gli  aspetti  geografici: estensione geografica ed
          estensione attitudinale, latitudinale e longitudinale;
                b) le   condizioni   geologiche:  informazioni  sulla
          tipologia  dei  substrati, almeno in relazione al contenuto
          calcareo, siliceo ed organico;
                c) le   condizioni   idrologiche:   bilanci   idrici,
          compresi   i   volumi,   i   regimi  di  flusso  nonche'  i
          trasferimenti   e  le  deviazioni  idriche  e  le  relative
          fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';
                d) le  condizioni  climatiche: tipo di precipitazioni
          e, ove possibile, evaporazione ed evapotraspirazione.
              Tali   informazioni  sono  integrate  con  gli  aspetti
          relativi a:
                a) caratteristiche   socioeconomiche   utilizzo   del
          suolo, industrializzazione dell'area, ecc.
                b) individuazione  e  tipizzazione  di  aree naturali
          protette,
                c) eventuale     caratterizzazione    faunistica    e
          vegetazionale dell'area del bacino idrografico.
                                                           Allegato 1

              ---->  Vedere allegato da pag. 41 a pag. 79   <----