IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  25 giugno  2008, n. 112, che
disciplina  la  istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da
parte   dei   datori   di  lavoro  privati  che  occupano  lavoratori
subordinati,  collaboratori  coordinati e continuativi e associati in
partecipazione  con  apporto  lavorativo, e in particolare il comma 4
che  demanda  a  un  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e
delle   politiche   sociali   le   modalita'  e  tempi  di  tenuta  e
conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo
regime transitorio;
  Visti  gli  articoli 1,  commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio
1979,  n.  12,  che  consentono ai consulenti del lavoro e agli altri
soggetti  abilitati  di  tenere  presso il loro studio ovvero la loro
sede il libro unico del lavoro;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di
funzioni   e   compiti   alle   regioni  ed  enti  locali  e  per  la
semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che
gli   atti,   i   dati   ed   i   documenti  formati  dalla  pubblica
amministrazione   e   dai   privati,   con  strumenti  informatici  o
telematici,   nonche'   la  loro  archiviazione  o  trasmissione  con
strumenti  informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 gennaio  2004,  recante  le  regole  tecniche  per  la formazione,
trasmissione,    conservazione,    duplicazione,    riproduzione    e
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
della  amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Modalita' di tenuta
  1.  Fermo  restando  l'obbligo,  in fase di stampa, di attribuire a
ciascun  foglio  una  numerazione  sequenziale, conservando eventuali
fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro
unico  del lavoro puo' essere effettuata mediante la utilizzazione di
uno dei seguenti sistemi:
    a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo
continuo,  con  numerazione  di ogni pagina e vidimazione prima della
messa  in  uso  presso  l'Inail  o, in alternativa, con numerazione e
vidimazione   effettuata,   dai  soggetti  appositamente  autorizzati
dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;
    b) a  stampa  laser,  con  autorizzazione  preventiva,  da  parte
dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
    c) su  supporti  magnetici,  sui  quali  ogni  singola  scrittura
costituisca  documento informatico e sia collegata alle registrazioni
in  precedenza  effettuate,  o  ad  elaborazione automatica dei dati,
garantendo  oltre  la  consultabilita',  in  ogni  momento,  anche la
inalterabilita'  e  la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita'
cronologica  delle  operazioni  eseguite,  nel  rispetto delle regole
tecniche  di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;  tali  sistemi  sono  sottratti  ad  obblighi  di  vidimazione ed
autorizzazione,  previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo
fax  o  e-mail,  alla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio,  prima  della  messa  in uso, con indicazione dettagliata
delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
  2.  Ciascuna  annotazione  relativa  allo  stato  di  presenza o di
assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale
precisamente  identificata  e  inequivoca.  In  caso  di  annotazione
tramite  codici  o  sigle,  il  soggetto che cura la tenuta del libro
unico  del  lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della
esibizione  dello  stesso,  anche la decodificazione utile alla piena
comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.
  3.  Fermi  restando  gli  altri  obblighi  di  cui  ai  commi 1 e 2
dell'art.   39   del   decreto-legge   25 giugno  2008,  n.  112,  la
registrazione dei dati variabili delle retribuzioni puo' avvenire con
un  differimento  non  superiore ad un mese, a condizione che di cio'
sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.