IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»; Visto il parere favorevole della stessa regione; Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del-l'11 giugno 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», gia' riconosciuta denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973. 2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio». 3. La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009. 4. La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.