IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di  origine  controllata  del  vino «Gambellara» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata dalla regione Veneto in data 28 marzo
2007,  su  istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  del  vino  «Recioto di Gambellara», per le
tipologie  di  vino  Recioto  di  Gambellara  classico  e  Recioto di
Gambellara  spumante  gia'  previste  nella  denominazione di origine
controllata dei vini «Gambellara»;
  Visto  il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di
che trattasi;
  Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Veneto per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Recioto di Gambellara» pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 134 del 10 giugno
2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  al  riconoscimento  della
denominazione   di   origine  controllata  e  garantita  «Recioto  di
Gambellara»   ed   all'approvazione   del  relativo  disciplinare  di
produzione  del  vino in argomento, in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  «Recioto di Gambellara» ed e' approvato, nel testo annesso
al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di
Gambellara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008.
  3.  Le  tipologie  dei  vini  a DOC «Gambellara» Recioto classico e
«Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26 marzo  1970  e successive modifiche, devono intendersi
revocate  a  decorrere  dalla entrata in vigore del presente decreto,
fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.