IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Gambellara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Veneto in data 28 marzo 2007, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Recioto di Gambellara», per le tipologie di vino Recioto di Gambellara classico e Recioto di Gambellara spumante gia' previste nella denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara»; Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi; Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Veneto per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008. 3. Le tipologie dei vini a DOC «Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, devono intendersi revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.