IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  attivare
percorsi  di  istruzione  di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita'  connesse  alla  valutazione  complessiva del comportamento
degli  studenti  nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre
la  valutazione  con  voto  numerico  del rendimento scolastico degli
studenti,   adeguare   la  normativa  regolamentare  all'introduzione
dell'insegnante  unico  nella  scuola primaria, prolungare i tempi di
utilizzazione  dei  libri  di  testo adottati, ripristinare il valore
abilitante  dell'esame  finale  del  corso di laurea in scienze della
formazione  primaria  e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Cittadinanza e Costituzione

  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una  sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione  nel  primo  e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze   e   delle   competenze   relative   a   "Cittadinanza  e
Costituzione",    nell'ambito   delle   aree   storico-geografica   e
storico-sociale  e  del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.