IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    Visto  i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale
dipendente  del  comparto  Ministeri,  sottoscritto in data 12 giugno
2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
  Visti  gli  articoli 90,  91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
  Visto  l'articolo 92,  comma  5  del  decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara
la  somma  da  ripartire  tra  il  responsabile del procedimento, g1i
incaricati  della  redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della  direzione  dei  lavori  e  del  collaudo,  nonche'  tra i loro
collaboratori;
  Visti  i  verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008,
in  sede  di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali
sono  stati  stabiliti  le modalita' ed i criteri di ripartizione del
predetto incentivo economico;
  Udito  il  parere  n.  1246/2008  del  Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
26 maggio 2008;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  20 giugno 2008 alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' approvata dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento.
  2.  Il  personale  destinatario  della  somma  di  cui  al  comma 1
individuato,  in  base  al  predetto  articolo 92 tra il responsabile
unico  del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto,
del  piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori.
  3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e
da   corrispondere   al   personale   di  cui  al  comma 2,  e'  data
dall'addizione  di  una delle aliquote percentuali di cui al seguente
punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
    a) aliquota    percentuale    relativa   all'entita'   dell'opera
determinata come di seguito:
      1)  1,00%  per progetti il cui importo posto a base di gara non
ecceda Euro 150.000,00;
      2)  0,95%  per  progetti il cui importo posto a base di gara e'
compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
      3)  0,90%  per  progetti il cui importo posto a base di gara e'
compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
      4)  0,85%  per  progetti il cui importo posto a base di gara e'
compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
      5)  0,75%  per  progetti  il  cui  importo posto a base di gara
supera Euro 25.000.000,00;
    b) aliquota  percentuale  relativa  alla  complessita' dell'opera
determinata come di seguito:
      1)    1,00%    per    progetti    riguardanti    nuove   opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
      2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
      3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
  4.  Allorquando  il  progetto  e  costituito da piu' sotto-progetti
specialistici  o  la  progettazione  avviene  per stralci funzionali,
l'aliquota  percentuale complessiva e' applicata nella misura massima
del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o
di un lavoro.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
          Note al titolo:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  92  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
          pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
              «Art.    92   (Corrispettivi   e   incentivi   per   la
          progettazione). - 1 . Le amministrazioni aggiudicatrici non
          possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
          allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento   dell'opera  progettata.  Nella  convenzione
          stipulata  fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
          incaricato  sono  previste le condizioni e le modalita' per
          il  pagamento  dei  corrispettivi  con riferimento a quanto
          previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
          143,     e     successive     modificazioni.     Ai    fini
          dell'individuazione  dell'importo stimato il conteggio deve
          ricomprendere  tutti  i  servizi, ivi compresa la direzione
          dei   lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo  stesso
          progettista esterno.
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  di concerto con il
          Ministro   delle  infrastrutture,  determina,  con  proprio
          decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
          possono  essere  espletate  dai  soggetti di cui al comma 1
          dell'art.  90,  tenendo conto delle tariffe previste per le
          categorie professionali interessate.
              3.  I  corrispettivi  delle  attivita' di progettazione
          sono  calcolati,  ai fini della determinazione dell'importo
          da  porre  a  base dell'affidamento, applicando le aliquote
          che  il  decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in
          tre   aliquote   percentuali   la   somma   delle  aliquote
          attualmente  fissate, per i livelli di progettazione, dalle
          tariffe  in  vigore  per  i medesimi livelli. Con lo stesso
          decreto  sono  rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
          percentuale  relativi  alle  diverse  categorie  di lavori,
          anche  in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
          e  la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
          attivita'  di  supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
          le  attivita'  del  responsabile di progetto e le attivita'
          dei  coordinatori  in  materia  di sicurezza introdotti dal
          decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494.  Per  la
          progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
          il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
          progettazione  definitiva si applica l'aliquota fissata per
          il  progetto  esecutivo;  per la progettazione esecutiva si
          applicano   le   aliquote   fissate   per   il   preventivo
          particolareggiato,  per  i  particolari costruttivi e per i
          capitolati e i contratti.
              4.  I  corrispettivi  sono  determinati  ai  sensi  del
          comma 3,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 12-bis
          dell'art.   4   del  decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  65,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
          n. 155.
              5.   Una   somma   non   superiore  al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   soggetti   di  cui  all'art.  32,  comma 1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri.
              6.  Il  trenta  per  cento  della tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con  le modalita' e i
          criteri  previsti  nel  regolamento di cui al comma 5 tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
              7.  A  valere  sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle  categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato, le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non   superiore   al  dieci  per  cento  del  totale  degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei   progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia
          riscontrato   il  perdurare  dell'interesse  pubblico  alla
          realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano per i
          propri  bilanci  le regioni e le province autonome, qualora
          non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  nonche'  i comuni e le
          province  e  i  loro  consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.».
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  della  legge
          15 dicembre  1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
          penitenziaria):
              «Art.  35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative
          attribuzioni).  -  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  di
          edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti
          tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
          tabella   IV   annessa  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   30 giugno   1972,   n.   748,   e   successive
          modificazioni,  e'  sostituito dal quadro C riportato nella
          tabella  F  allegata  alla  presente  legge. Alle dotazioni
          organiche,   alle   qualifiche  funzionali  ed  ai  profili
          professionali  del  personale  del  Ministero  di  grazia e
          giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
          ai  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  del  14 settembre  1988 sono
          aggiunte  le  dotazioni organiche, le qualifiche funzionali
          ed  i  profili professionali di cui alla tabella G allegata
          alla presente legge.
              2.  Il  personale  ai  cui al comma 1 svolge, presso il
          Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria e presso i
          provveditorati        regionali        dell'Amministrazione
          penitenziaria, le seguenti finzioni:
                a) effettuazione  di  studi  e ricerche in materia di
          edilizia  penitenziaria, anche con eventuale collaborazione
          di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
                b) effettuazione  di  studi  e  di progetti tipo e di
          normativa  costruttiva  sotto  lo  specifico  profilo della
          tecnica  penitenziaria  ai  fini  della progettazione delle
          opere  di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto
          del Ministro di grazia e giustizia;
                c) effettuazione,  in  casi di urgenza, di progetti e
          perizie    per    la    ristrutturazione   degli   immobili
          dell'Amministrazione penitenziaria.
              3.  Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
          attraverso  i  propri uffici, anche ai fini della eventuale
          prospettazione  di  indicazioni e proposte al Ministero dei
          lavori  pubblici,  esercita  altresi'  la facolta', in ogni
          tempo,   di   accedere   ai   cantieri,   di  esaminare  la
          documentazione  relativa  ai  progetti  e  ai  lavori  e di
          estrarne   copia,  di  prelevare  campioni  e  disporne  le
          relative  analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
          anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
          appaltatrici o concessionarie.
              4.  Nella  prima  attuazione della presente legge, alla
          copertura  delle  dotazioni organiche di cui alla tabella G
          allegata  alla presente legge si provvede mediante concorsi
          interni   riservati   al   personale,  civile  e  militare,
          dell'Amministrazione   penitenziaria   che,  alla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, svolge le mansioni
          ascrivibili  al profilo professionale previsto dal relativo
          bando di concorso.».
              - Gli   articoli 90   e   91  del  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti:
              «Art.   90   (Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni   aggiudicatrici   in   materia  di  lavori
          pubblici).  - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
          preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  di lavori, nonche'
          alla  direzione  dei  lavori  e  agli incarichi di supporto
          tecnico-amministrativo  alle attivita' del responsabile del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge;
                d)  da  liberi  professionisti  singoli  od associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle societa' di professionisti;
                f) dalle societa' di ingegneria;
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere d), e)  ed f)  ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 37 in quanto
          compatibili;
                h) da  consorzi stabili di societa' di professionisti
          e  di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
          da  non  meno  di  tre  consorziati che abbiano operato nel
          settore  dei  servizi  di ingegneria e architettura, per un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso  di  operare in modo congiunto secondo le previsioni
          del  comma 1  dell'art.  36.  E vietata la partecipazione a
          piu'  di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'   tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il
          fatturato  globale  in servizi di ingegneria e architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o  nel  decennio  precedente e' incrementato secondo quanto
          stabilito  dall'art.  36, comma 6, della presente legge; ai
          consorzi   stabili  di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  commi 4  e 5 e di cui
          all'art. 253, comma 8.
              2. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
          tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
          delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
          ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
          associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
          1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
          il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del codice
          civile  che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
          che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
          progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali  si applica il contributo integrativo qualora
          previsto  dalle  norme legislative che regolano la Cassa di
          previdenza   di'   categoria  cui  ciascun  firmatario  del
          progetto   fa   riferimento   in   forza  della  iscrizione
          obbligatoria   al   relativo   albo   professionale.  Detto
          contributo  dovra' essere versato pro quota alle rispettive
          Casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i regolamenti
          vigenti.
              3.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
          2 del presente articolo.
              4.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b)  e c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  pubblici  dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art.  1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e successive modificazioni, se non conseguenti ai
          rapporti d'impiego.
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la   stipulazione  per  intero,  a  carico  delle  stazioni
          appaltanti,  di  polizze  assicurative per la copertura dei
          rischi  di  natura  professionale  a  favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              6.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          la   redazione   del   progetto  preliminare,  definivo  ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative   connesse  alla  progettazione,  ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in
          caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
          difficolta'  di rispettare i tempi della programmazione dei
          lavori o di svolgre le funzioni di istituto, ovvero in caso
          di   lavori   di   speciale  complessita'  o  di  rilevanza
          archittonica  o  ambientale  o  in  caso  di  necessita' di
          predisporre  progetti  integrali,  cosi'  come definiti dal
          regolamento,  che richiedono l'apporto di una pluralita' di
          competenze,  casi  che devono essere acceriti e certificati
          dal responsabile del procedimento.
              7.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario  dell'incarico  di cui al comma 6, lo
          stesso  deve  essere  espletato  da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              8.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai  suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».
              «Art.   91   (Procedure   di  affidamento).  -  1.  Per
          l'affidamento    di    incarichi   di   progettazione,   di
          coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione, di
          direzione  dei lavori e di coordinamento della sicurezza in
          fase  di  esecuzione  di importo pari o superiore a 100.000
          euro  si  applicano  le  disposizioni di cui alla parte II,
          titolo  I  e  titolo  II del codice, ovvero, per i soggetti
          operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni
          ivi previste.
              2.  Gli  incarichi  di  progettazione, di coordinamento
          della  sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
          lavori  e  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di
          esecuzione  di  importo  inferiore  alla  soglia  di cui al
          comma 1  possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
          a  cura  del  responsabile del procedimento, ai soggetti di
          cui  al  comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90,
          nel  rispetto  dei principi di non discriminazione, parita'
          di  trattamento,  proporzionalita' e trasparenza, e secondo
          la  procedura  prevista  dall'art. 57, comma 6; l'invito e'
          rivolto  ad  almeno  cinque soggetti, se sussistono in tale
          numero aspiranti idonei.
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario  non  puo'  avvalersi  del  subappalto, fatta
          eccezione   per   le   attivita'   relative  alle  indagini
          geologiche,  geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
          a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla predisposizione di
          elaborati  specialistici  e  di dettaglio, con l'esclusione
          delle  relazioni  geologiche, nonche' per la sola redazione
          grafica   degli   elaborati   progettuali.  Resta  comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              4.  Le  progettazioni  definitive  ed esecutive sono di
          norma  affidate  al  medesimo soggetto, pubblico o privato,
          salvo   che   in  senso  contrario  sussistano  particolari
          ragioni,  accertate  dal  responsabile del procedimento. In
          tal   caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del  nuovo
          progettista,   dell'attivita'  progettuale  precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di  progettazione,  fermo  restando  che  l'avvio di quello
          esecutivo    resta    sospensivamente   condizionato   alla
          determinazione     delle    stazioni    appaltanti    sulla
          progettazione definitiva.
              5.  Quando  la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano  in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.
              6.  Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita' di
          progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in fase di
          progettazione,  direzione  dei lavori e coordinamento della
          sicurezza  in fase di esecuzione superi complessivamente la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di esecuzione al
          progettista   e'   consentito  soltanto  ove  espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione.
              7.  I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
          di  cui  alla  parte  III  del  codice, possono affidare le
          progettazioni     nonche'     le     connesse     attivita'
          tecnico-amministrative  per  lo svolgimento delle procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di  cui  alla  citata parte III, direttamente a societa' di
          ingegneria  di  cui  all'art.  90, comma 1, lettera f), che
          siano  da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
          per  cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di
          progettazione,  direzione  dei  lavori, coordinamento della
          sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  o  altre  procedure diverse da quelle previste
          dal presente codice.».
              - Per  il  testo  dell'art.  92 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, vedasi in nota ai titolo.
              - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  delle attivita' di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto  legislativo  9 aprile  2008, n. 81 reca:
          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi di lavoro».
              - Si  riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              «25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».
              - Il   decreto  ministeriale  20 aprile  2000,  n.  134
          (Regolamento    recante    norme    per   la   ripartizione
          dell'incentivo  economico  di  cui  al comma 1 dell'art. 18
          della   legge   n.   109/1994  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 25 maggio 2000.