IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni
urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per incrementare i
livelli  di  sicurezza  nella circolazione», convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;
  Visto  in  particolare  l'art.  6,  commi 2  e  4, del sopra citato
decreto-legge,  nel  quale  si  prevede  che il Ministro della salute
stabilisce,  con  proprio  decreto,  i  contenuti  delle  tabelle, da
esporre  nei  locali  ove  si  svolgono  spettacoli  o altre forme di
intrattenimento,  congiuntamente  alla  vendita e somministrazione di
bevande  alcoliche,  le  quali riproducono la descrizione dei sintomi
correlati  ai  diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria
alveolare  espirata  nonche'  le  quantita',  espresse  in centimetri
cubici,  delle  bevande  alcoliche  piu'  comuni  che  determinano il
superamento  del  tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza,
pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso
corporeo;
  Preso   atto   della   documentazione  prodotta  dalla  Commissione
costituita  presso  la Direzione generale della prevenzione sanitaria
con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;
  Preso   atto   delle   considerazioni   della   Commissione   circa
l'impossibilita'  di  stabilire  a  priori  la  precisa  quantita' di
bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla
base  del  solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da
altre  importanti  variabili  quali  ad  esempio  il  sesso,  l'eta',
l'eventuale  stato  di  digiuno,  il  contingente  stato  fisico  del
sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;
  Preso  atto  che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico
e'  funzione  delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun
individuo  e  che,  pertanto,  indicare  un  valore puntuale di tasso
alcolemico  in  corrispondenza  di  determinate  quantita'  di  alcol
assunte,   anche  tenendo  conto  di  alcune  delle  variabili  sopra
indicate,  puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una
guida sicura;
  Preso   atto  della  necessita',  rilevata  dalla  Commissione,  di
inserire  tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per
una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;
  Ritenuto  opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati
ai  diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative
alla   concentrazione   alcolemica  pari  a  «0»,  onde  sottolineare
adeguatamente  che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3
grammi  per  litro)  puo'  avere  effetti  concreti  sulla  guida, in
particolare per alcuni soggetti;
  Ritenuto  altresi'  che i contenuti proposti dalla Commissione sono
adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro
orientamento del cittadino;
  Considerato  che  l'utilizzo  delle tabelle di cui trattasi riveste
grande  importanza  per  la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in
particolare  degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
2 ottobre  2007,  n.  160,  sono  approvati  i  contenuti di cui agli
allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
  2.  I  contenuti  di  cui  agli  allegati  1 e 2 sono integralmente
riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto
2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali
nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.
  3.   Nell'allegato   3  sono  riportate  ulteriori  indicazioni  di
riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.