IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
  Visto   l'art.   161,   comma 1   del   testo   unico  della  legge
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  in base al quale gli enti locali redigono
apposita  certificazione  sui  principali dati del conto di bilancio,
con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto  il  comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al quale le
modalita'  della  certificazione  sono stabilite tre mesi prima della
scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
  Ritenuta   la   necessita'   di  fissare  modalita'  e  termini  di
compilazione  e  presentazione  del  certificato relativo al conto di
bilancio 2007;
  Considerato   che   le  esigenze  di  coordinamento  statistico  ed
informativo  dei  dati  dell'amministrazione statale con quelli degli
enti  locali richiedono l'acquisizione delle certificazioni contabili
anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia,
della  regione  Valle  d'Aosta  e delle province autonome di Trento e
Bolzano,  nelle  quali  vige  una  disciplina  autonoma in materia di
contabilita' e bilanci degli enti locali;
  Considerato   che,   in   sede  di  certificazione,  e'  necessario
raccogliere  anche  i dati rilevanti ai fini della condizione di ente
strutturalmente deficitario, in quanto l'art. 228, comma 5, del testo
unico prevede espressamente che al conto di bilancio venga annessa la
tabella    dei   parametri   di   riscontro   della   situazione   di
deficitarieta';
  Considerato  che la tabella dei parametri obiettivi per la verifica
delle  condizioni  di  deficitarieta'  strutturale  valevole  per  il
triennio precedente continua a mantenere la propria vigenza fino alla
determinazione  di  nuovi  parametri triennali, ai sensi dell'art. 1,
comma 714 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
  Ritenuto,  inoltre,  necessario  ridurre i tempi di acquisizione ed
elaborazione  dei dati del conto di bilancio attraverso l'adozione di
un  sistema  informatizzato  di  certificazione del conto di bilancio
2007, oltre a quello in via cartacea;
  Vista  la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri
per  la  delega  di alcune funzioni alle Prefetture-Utg relativamente
all'acquisizione dei dati concernenti i predetti certificati;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Soggetti tenuti agli adempimenti
  1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di
comuni,  compresi  quelli  della regione Friuli Venezia Giulia devono
predisporre  e presentare un certificato di conto di bilancio 2007 in
forma  cartacea,  nonche' informatica, secondo le prescrizioni di cui
agli  articoli 2  e  3,  in conformita' agli allegati modelli ed alle
specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto.
  2.  Entro  il  20 ottobre  2008,  i  comuni e le unioni dei comuni,
compresi  quelli  della regione Friuli Venezia Giulia presentano alle
prefetture-utg  competenti per territorio il certificato del conto di
bilancio  2007,  in stampa originale e in copia autentica, nonche' su
supporto  magnetico  (floppy  disk  o  CD),  sul quale e' apposta una
etichetta   originale   comprovante   gli  estremi  dell'omologazione
ministeriale  del  software.  Gli  enti  locali  delle  regioni Valle
d'Aosta  e Trentino Alto Adige presentano il certificato del conto di
bilancio   2007,   rispettivamente,   alla  presidenza  della  giunta
regionale  della  Valle  d'Aosta  ed  ai commissariati del Governo di
Trento e Bolzano, competenti per territorio.
  3.  Entro  il  20 ottobre 2008, le province e le comunita' montane,
comprese  quelle della regione Friuli Venezia Giulia, presentano alle
prefetture-utg  competenti per territorio il certificato del conto di
bilancio  2007,  in stampa originale e in copia autentica, nonche' su
supporto  magnetico  (floppy  disk  o  CD),  sul quale e' apposta una
etichetta   originale   comprovante   gli  estremi  dell'omologazione
ministeriale  del  software.  Gli  enti  locali  delle  regioni Valle
d'Aosta  e Trentino Alto Adige presentano il certificato del conto di
bilancio   2007,   rispettivamente,   alla  presidenza  della  giunta
regionale  della  Valle  d'Aosta,  ed ai commissariati del Governo di
Trento e Bolzano, competenti per territorio.
  4.  All'originale  del certificato dovra' essere allegato il floppy
disk  o  CD  integro,  sul quale e' apposta l'etichetta originale del
nome dell'ente, della provincia e la dizione «certificato di conto di
bilancio  2007».  L'etichetta  deve  essere  fornita  dalla  ditta  e
contenere,  inoltre,  il  nome ed il logo della ditta stessa, nonche'
gli estremi dell'omologazione ministeriale di cui all'art. 4.
  5.  I  comuni,  le  comunita'  montane  e le unioni di comuni della
regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri
di cui all'allegato tecnico.
  6.  Gli  enti  certificanti  trasmettono  una  copia  cartacea alla
regione.
  7.  Le  prefetture-utg,  la presidenza della giunta regionale della
Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del Governo di Trento e Bolzano
devono  apporre sul frontespizio del certificato il timbro recante la
data di arrivo.
  8.  Le  prefetture-utg,  la presidenza della giunta regionale della
Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati del Governo di Trento e Bolzano,
trattengono  l'originale  dei  certificati  ed inviano una copia alla
Corte  dei  Conti  -  Sezione  delle  Autonomie, una all'U.P.I. e una
all'U.N.C.E.M., a seconda della tipologia di ente locale.
  9. Le  prefetture-utg,  la  presidenza della giunta regionale della
Valle  d'Aosta ed i commissariati del Governo verificano il contenuto
dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento
dei  dati,  contenuti  nei  floppy  disk o CD, nella banca dati della
Direzione  centrale  della  finanza  locale e registrano l'arrivo dei
certificati  medesimi.  Tale caricamento deve essere effettuato entro
il 15 dicembre 2008.