IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  47  e  117,  secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  Considerate  le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008
sui  principi  comuni  dell'Unione europea per l'adozione di risposte
immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
  Valutata  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
stabilita'  del  sistema  creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere un
programma  di  interventi  per la protezione del pubblico risparmio e
per la tutela della stabilita' finanziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche
in  deroga  alle  norme  di  contabilita' di Stato, a sottoscrivere o
garantire  aumenti  di  capitale  deliberati  da  banche italiane che
presentano  una  situazione  di  inadeguatezza patrimoniale accertata
dalla  Banca  d'Italia.  Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a
condizione   che   l'aumento   di   capitale  non  sia  stato  ancora
perfezionato,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, e
che  vi  sia  un  programma  di stabilizzazione e rafforzamento della
banca interessata della durata minima di 36 mesi.
  2.  La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza  del  piano di stabilizzazione e rafforzamento della
   banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le  politiche  dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca
   richiedente,   per   il   periodo   di  durata  del  programma  di
   stabilizzazione e rafforzamento.
  3.  Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla  data  di  sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione,
sono  privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte
le altre categorie di azioni.
  4.  Fino  alla  data  di  cessione  delle  azioni  sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma  di  stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette  alla  preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  5.  Alle  partecipazioni  acquisite  dal  Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  del presente articolo, non si applicano le
limitazioni  alla  partecipazione  al  capitale  di cui al capo V del
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita  dalla  data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data
di  cessione  delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e
delle   finanze,   nelle  banche  partecipate  non  si  applicano  le
disposizioni  speciali  in  materia  di esercizio del diritto di voto
proprie delle societa' cooperative.
  6.  Non  si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le
disposizioni  degli  articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per  ciascuna  operazione  di  cui  al  presente  articolo le risorse
necessarie  per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sono  individuate  in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione  lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a legislazione
   vigente,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  con
   esclusione  delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
   a  stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
   interessi;  alle  poste  correttive  e compensative delle entrate,
   comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti
   a  favore  degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del
   fondo  ordinario  delle  universita'; delle risorse destinate alla
   ricerca;  delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille
   delle  imposte  sui  redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
   dipendenti  da  parametri  stabiliti  dalla  legge  o derivanti da
   accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo   mediante   versamento   in  entrata  di  disponibilita'
   esistenti   sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui  conti  di
   tesoreria  intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici
   nazionali  con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni
   territoriali   con   corrispondente   riduzione   delle   relative
   autorizzazioni  di  spesa e contestuale riassegnazione al predetto
   capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
  8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.