IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre
1982,  n.  904  e  successive modificazioni recante «Attuazione delle
direttiva  76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso
di talune sostanze e preparati pericolosi»;
  Vista  la  circolare  n.  57 del 22 giugno 1983 del Ministero della
salute,   recante   «Usi  della  formaldeide:  rischi  connessi  alle
possibili  modalita'  di impiego» in cui e' previsto un limite di 0,1
ppm  (0.124  mg/m3)  negli  ambienti  di  vita  e soggiorno nei quali
vengono  utilizzati  compensati, pannelli truciolati, di conglomerati
in sughero;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive
modificazioni   recante   «Attuazione   della   direttiva   92/32/CEE
concernente   classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  delle
sostanze pericolose»;
  Vista  la  direttiva  89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni   recante  «Attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e
2001/60/CE   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206, recante
«Codice  del  consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229";
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  18  dicembre  2006  concernente la registrazione, la
valutazione,   l'autorizzazione   e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche,  che  modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che abroga il
regolamento  (CEE)  n.  793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio  e  le  direttive  della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
  Considerato che l'International Agency Research on Cancer (IARC) ha
classificato  la  formaldeide  nel  gruppo I quale agente cancerogeno
accertato  per  l'uomo  (Monografia Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and
1-tert Butoxy-2-propanol Vol. 88 December 2006);
  Considerato  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (World
Health  Organization-WHO)  nel  documento Air Qualita' Guidelines for
Europe. 2nd ed. Copenhagen, Denmark: Regional Office for Europe, 2001
(WHO  Regional Publications European Series n. 91) ha raccomandato un
limite di concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm negli ambienti
di vita;
  Considerato  che  l'Ufficio  Federale per la sanita' tedesco BGA ha
vietato  con  decreto  (Gazzetta  ufficiale  federale  parte I del 26
agosto 1986) l'immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli
di  masonite,  pannelli  di masonite a strati, paniforti, pannelli di
legno  compensato  e  pannelli  di  fibra)  la  cui concentrazione di
equilibrio originata nell'aria superi il valore di 0.1 ppm;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' espresso
nella  seduta  del 5 giugno 2008 relativo alla adozione di un decreto
per  l'imposizione,  di un limite di concentrazione della formaldeide
emessa  dai  manufatti  in legno utilizzati in in ambiente indoor, al
fine di tutelare la salute pubblica;
  Ritenuto  pertanto  necessario  emanare specifiche disposizioni per
l'immissione  sul mercato di pannelli a base di legno e manufatti con
essi realizzati in cui e' previsto un limite di concentrazione di 0,1
ppm;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  disposizioni  riguardanti la
fabbricazione, l'importazione e l'immissione in commercio di pannelli
a  base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che
prodotti  finiti contenenti aldeide formica, di seguito indicata come
formaldeide,  al  fine  di garantire la protezione della salute umana
nel  loro  impiego  negli  ambienti  di  vita  e  soggiorno (ambienti
indoor).
  2.  Il  presente decreto si basa sul principio che ai fabbricanti e
agli  importatori  spetta  l'obbligo  di  immettere  sul  mercato e/o
utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana.