IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»; Vista la circolare n. 57 del 22 giugno 1983 del Ministero della salute, recante «Usi della formaldeide: rischi connessi alle possibili modalita' di impiego» in cui e' previsto un limite di 0,1 ppm (0.124 mg/m3) negli ambienti di vita e soggiorno nei quali vengono utilizzati compensati, pannelli truciolati, di conglomerati in sughero; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»; Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; Considerato che l'International Agency Research on Cancer (IARC) ha classificato la formaldeide nel gruppo I quale agente cancerogeno accertato per l'uomo (Monografia Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert Butoxy-2-propanol Vol. 88 December 2006); Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' (World Health Organization-WHO) nel documento Air Qualita' Guidelines for Europe. 2nd ed. Copenhagen, Denmark: Regional Office for Europe, 2001 (WHO Regional Publications European Series n. 91) ha raccomandato un limite di concentrazione di formaldeide pari a 0.1 ppm negli ambienti di vita; Considerato che l'Ufficio Federale per la sanita' tedesco BGA ha vietato con decreto (Gazzetta ufficiale federale parte I del 26 agosto 1986) l'immissione sul mercato di materiale in legno (pannelli di masonite, pannelli di masonite a strati, paniforti, pannelli di legno compensato e pannelli di fibra) la cui concentrazione di equilibrio originata nell'aria superi il valore di 0.1 ppm; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 5 giugno 2008 relativo alla adozione di un decreto per l'imposizione, di un limite di concentrazione della formaldeide emessa dai manufatti in legno utilizzati in in ambiente indoor, al fine di tutelare la salute pubblica; Ritenuto pertanto necessario emanare specifiche disposizioni per l'immissione sul mercato di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in cui e' previsto un limite di concentrazione di 0,1 ppm; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce disposizioni riguardanti la fabbricazione, l'importazione e l'immissione in commercio di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti contenenti aldeide formica, di seguito indicata come formaldeide, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego negli ambienti di vita e soggiorno (ambienti indoor). 2. Il presente decreto si basa sul principio che ai fabbricanti e agli importatori spetta l'obbligo di immettere sul mercato e/o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana.