Regioni   e  province  autonome  di
                                  Trento e di Bolzano
                                  Province
                                  Comuni
                                  Comunita' Montane
                                  Organi straordinari di liquidazione
                                  dei comuni
                                  Unioni di comuni
                                  Comunita' isolane
                                  Istituzioni di enti locali
                                  Consorzi   di   funzioni  fra  enti
                                  locali
                                  Autorita' di ambito
                                  Aziende sanitarie locali
                                  Aziende ospedaliere
                                  Policlinici universitari
                                  Istituti   di  ricovero  e  cura  a
                                  carattere scientifico
                                  Istituti            zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Aziende sanitarie regionali
                                  Universita'
                                  Tesorieri degli enti
                                  e, per conoscenza:
                                  Amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato
                                  Presidenza    del   Consiglio   dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Corte   dei  conti  -  Segretariato
                                  generale
                                  Sezioni  regionali  della Corte dei
                                  conti
                                  Banca  d'Italia - Servizio rapporti
                                  con il Tesoro
                                  Unione province d'Italia
                                  Associazione    nazionale    comuni
                                  italiani
                                  Unione  nazionale  comuni comunita'
                                  enti montani
                                  Associazione Bancaria Italiana

Premessa
  L'art.   77-quater  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
risponde  essenzialmente  alle  esigenze,  avanzate  anche  a livello
europeo, di omogeneizzazione e di semplificazione delle procedure che
interessano la finanza pubblica.
  La  normativa  puo'  contribuire,  infatti,  anche al miglioramento
della   prevedibilita'  dei  flussi  finanziari  che  incidono  sulla
liquidita'  giornaliera  del  Conto  disponibilita'  del Tesoro, come
richiesto dalla Banca Centrale Europea.
  D'altra  parte, l'esigenza di un intervento di omogeneizzazione dei
diversi  regimi  di  tesoreria  unica,  come  quello  delineato dalla
normativa   in  oggetto,  era  stata  gia'  segnalata  nelle  annuali
relazioni    presentate    al    Parlamento    sull'andamento   della
sperimentazione  avviata  per il superamento del sistema di tesoreria
unica relativa agli anni 2006-2007.
  Oltre  alla semplificazione della normativa, l'omogeneizzazione del
sistema  di  tesoreria unica consente di superare i numerosi problemi
che,   attualmente,   compromettono   una   corretta   attivita'   di
monitoraggio   a   causa   di   dati   e  comportamenti  estremamente
differenziati.
  E'  bene  rilevare  che  la citata normativa nasce dall'esigenza di
coordinare   la  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  119  della
Costituzione,  per  la  tutela  dell'interesse  nazionale legato alla
necessita'  di  consentire allo Stato il controllo della liquidita' e
la  disciplina dei relativi flussi monetari attraverso un trattamento
uniforme  su  tutto  il territorio nazionale, senza con cio' incidere
sull'autonomia  degli  enti nel disporre delle proprie disponibilita'
liquide.
  Piu'  in  dettaglio,  l'art. 77-quater ha esteso - a partire dal 1°
gennaio  2009  - l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  a  tutti  gli enti locali di cui al testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  (decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267) assoggettati al regime di tesoreria unica, e agli enti
del   comparto   sanitario   (aziende   sanitarie   locali,   aziende
ospedaliere, compresi i Policlinici universitari a gestione diretta e
le  aziende  ospedaliero-universitarie  di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura
a   carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali).
  Tali  enti  si  vanno  ad  aggiungere a quelli gia' assoggettati al
sistema di tesoreria unica mista in forza di precedenti disposizioni:
le  universita'  (art.  29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448),  le  regioni a statuto ordinario (art. 66, comma 5, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388),  i  comuni con popolazione inferiore a
10.000  abitanti e le province (art. 66, comma 11, della citata legge
n. 388/2000).
  L'art.  77-quater  ha  inoltre  previsto  al  comma 9 la cessazione
dell'efficacia,  sempre  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  delle
disposizioni  relative  alle sperimentazioni per il superamento della
tesoreria  unica,  che  hanno interessato alcune universita' (decreti
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  n. 31855 del 4 settembre 1998, n. 152772 del 3 giugno 1999
e  con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453
del  19  giugno  2003), nonche' alla sperimentazione SIOPE, di cui al
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n. 83361 dell'8
luglio 2005, che ha interessato Regioni, enti locali e universita'.
  E'  stata in questo modo realizzata un'omogeneizzazione all'interno
dei  singoli comparti interessati (regioni, enti locali, universita')
e  una  rilevante  semplificazione del quadro normativo riferito alla
tesoreria  unica,  che  si concretizza con l'inserimento di una nuova
categoria  di  enti, quelli che fanno parte del comparto sanitario, e
con  la contestuale cessazione delle diverse forme di sperimentazione
per  il  superamento  della  tesoreria unica disposte nel corso degli
anni.
  L'art.  77-quater,  comma 7, nel modificare il comma 2, dell'art. 7
del  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha poi ridefinito le
tipologie  di  entrate  che,  con decorrenza 1° gennaio 2009, debbono
essere  versate  sulle contabilita' speciali degli enti sottoposti al
regime   di  tesoreria  unica  mista  individuando,  a  questo  fine,
solamente  le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato
e  specificando che vi sono incluse - oltre naturalmente alle entrate
gia'   previste   nella  precedente  formulazione  e  provenienti  da
operazioni  di  indebitamento  assistite,  in  tutto  o  in parte, da
interventi  finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi - quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle
regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province autonome di Trento e
Bolzano.
  A  questo  ultimo  proposito si fa presente che le devoluzioni, che
debbono  affluire  sulla  contabilita'  speciale  presso la tesoreria
statale,  riguardano  le  quote  di  tributi erariali attribuite alle
singole regioni a statuto speciale e province autonome e riconosciute
a  valere  sugli  stanziamenti  di  specifici  capitoli  di spesa del
bilancio  dello  Stato.  Non  rientrano  invece in tale fattispecie i
tributi  erariali  riscossi direttamente dalle regioni - come avviene
ad  esempio  per la regione Siciliana, che li acquisisce direttamente
presso  il  tesoriere  regionale  - a meno che le norme di attuazione
degli  statuti  non ne abbiano previsto il versamento su conti aperti
presso la tesoreria statale.
  La  ridefinizione  operata  con il comma 7 assume un significato di
rilievo   in   quanto  fa  convergere  presso  la  tesoreria  statale
unicamente i flussi finanziari che sono correlati alla gestione delle
risorse  statali, mentre lascia al di fuori della tesoreria statale i
flussi  relativi  all'acquisizione  di entrate proprie da parte degli
enti  coinvolti  (compresi  i  trasferimenti  da  enti  diversi dallo
Stato),  consentendo  tra  l'altro, come precedentemente rilevato, di
migliorare la prevedibilita' dei movimenti finanziari che interessano
il conto Disponibilita' del Tesoro con la conseguente stabilizzazione
del  relativo  saldo,  secondo  le  indicazioni  della Banca Centrale
Europea.
  Si   ritiene  necessario  sottolineare,  infine,  che  nulla  viene
innovato  per  quanto  riguarda  le  risorse  provenienti dall'Unione
Europea   per   il   cofinanziamento  degli  interventi  di  politica
comunitaria. Tali finanziamenti sono inscindibilmente connessi con le
quote  di  cofinanziamento  nazionale a carico del bilancio statale e
quindi  continuano  a  essere gestiti con le modalita' previgenti. In
particolare  per  le  regioni  e  le  province  autonome  le relative
erogazioni  affluiscono  sugli specifici conti correnti aperti presso
la  tesoreria  statale,  appositamente  costituiti  con  destinazione
vincolata.  Per le altre tipologie di enti i finanziamenti comunitari
continuano  a  essere versati sui rispettivi conti di tesoreria unica
ovvero  sulle  contabilita'  speciali istituite ad hoc ai sensi degli
articoli  8  e  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
367/1994.  A suffragare tale impostazione e' l'esplicita volonta' del
Legislatore,  che  non  ha  ritenuto  di  estendere  ai finanziamenti
comunitari  -  che  pure affluiscono su appositi conti correnti della
tesoreria  centrale  -  la  procedura  invece  prevista  per l'IRAP e
l'addizionale  regionale all'IRPEF. Solo per questi tributi, infatti,
il  comma  2  del  citato art. 77-quater prevede espressamente che le
somme   affluite  sui  conti  di  tesoreria  statale  debbano  essere
accreditate presso i tesorieri bancari degli stessi enti.
  Conclusivamente, per i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti
nazionali continuano ad applicarsi le vigenti procedure.

1.  Regioni  a  statuto  speciale  e Province autonome di Trento e di
Bolzano.

1.1 Apertura delle nuove contabilita' speciali.
  Il nuovo regime di tesoreria unica applicato alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si concretizza,
in   primo   luogo,  con  la  sostituzione  dei  due  conti  correnti
attualmente  aperti  presso  la tesoreria centrale dello Stato (conto
ordinario e conto sanita') con una contabilita' speciale infruttifera
intestata  alla  regione  o  provincia  autonoma  e  aperta presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicata nel capoluogo di
regione/provincia.  Tali  nuove  contabilita'  speciali,  di  cui  si
fornisce  in  allegato  l'elenco,  sono  aperte  d'ufficio  e saranno
operative dal 2 gennaio 2009.
  Restano  attivi  presso  la  tesoreria  centrale  i  conti correnti
intestati  alle  singole  regioni  e  province  autonome  relativi ai
finanziamenti comunitari.
  Le Amministrazioni statali che effettuano pagamenti in favore delle
regioni  e province autonome dovranno disporne l'accreditamento sulle
citate  contabilita'  speciali  -  e  non  piu' sui conti correnti di
tesoreria  centrale  -  con  l'avvertenza  che  le nuove modalita' di
estinzione   dei   titoli  di  spesa  riguardano  gli  accreditamenti
esigibili  dal  1°  gennaio 2009. A partire da tale data le procedure
telematiche  in  uso  presso  le  Amministrazioni  statali inibiranno
l'emissione  dei  titoli  di  spesa  informatici  con  accredito  sui
predetti conti correnti.

1.2 Cessazione del limite del 3%.

  L'inclusione  delle  regioni a statuto speciale e province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano nella tabella A della legge n. 720/1984 fa
venir  meno,  dal  1°  gennaio  2009,  il  limite  stabilito  per  le
disponibilita'  detenibili  presso  il  sistema  bancario  (3%  delle
entrate previste nel bilancio di previsione).
  Dalla  suddetta  data  le  entrate  detenibili  al  di  fuori delle
contabilita'  speciali  (presso  il  sistema bancario o postale) sono
infatti  quelle  individuate  dal nuovo sistema di Tesoreria unica e,
cioe',  tutte le entrate che non provengono direttamente dal bilancio
statale   e  quelle  rivenienti  dalle  operazioni  di  indebitamento
(prestiti  obbligazionari  e mutui) non assistite da alcun contributo
statale  sia in conto capitale che in conto interessi. Tra le entrate
detenibili  presso il proprio tesoriere sono comprese quelle relative
all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

1.3 Prima alimentazione delle nuove contabilita' speciali.
  Le  giacenze  esistenti  al  1° gennaio 2009 sui due conti correnti
(ordinario  e  sanita')  verranno  trasferite  d'ufficio  sulle nuove
contabilita' speciali infruttifere e, pertanto, nessuna operazione di
prelevamento  e/o  di  girofondi  dai  predetti  conti  potra' essere
richiesta dalle regioni/province autonome con valuta successiva al 31
dicembre 2008.
  Eventuali accreditamenti imputati sino al 31 gennaio 2009 ai citati
conti  correnti  di  tesoreria  centrale saranno trasferiti d'ufficio
alle contabilita' speciali. A partire dal 1° febbraio 2009 i predetti
conti  correnti  verranno chiusi e, pertanto, gli eventuali titoli di
spesa  che  dovessero  recare  ancora, quale modalita' di estinzione,
l'accreditamento  di  somme  sui  richiamati  conti  correnti saranno
restituiti  alle  Amministrazioni  emittenti perche' vengano riemessi
con l'indicazione corretta della contabilita' di destinazione.
  Sono  escluse dal trasferimento alle contabilita' speciali le somme
eventualmente  accantonate  dalla tesoreria centrale per pignoramenti
operati  sulle  giacenze  dei  citati  conti  correnti.  Prima  della
chiusura  dei  conti  dette  somme verranno prelevate d'ufficio dalla
tesoreria  centrale  con ordini di trasferimento fondi intestati alla
regione/provincia   autonoma  esecutata  e  finalizzati  a  mantenere
accantonati  i  fondi  in  attesa  della  definizione delle procedure
esecutive.  Per  tali  operazioni  la  tesoreria  centrale  emettera'
apposite  quietanze  (mod.  121T)  da  inviare  alle regioni/province
interessate.
  Ai   fini   della   codifica  SIOPE,  alle  reversali  relative  al
trasferimento iniziale delle giacenze dai conti di tesoreria centrale
alle  nuove  contabilita'  speciali  deve essere attribuito il codice
E6210.  Invece,  le  reversali riguardanti i successivi trasferimenti
delle  somme  accreditate  per  errore ai conti di tesoreria centrale
successivamente  al  31  dicembre  2008  devono  essere  regolarmente
codificate  in  relazione  alla  natura  delle entrate che hanno dato
luogo alle suddette giacenze.

1.4 Priorita'  di  utilizzo delle disponibilita', risorse vincolate e
   risorse pignorate.
  I  pagamenti  devono  essere  eseguiti dai tesorieri con scrupolosa
osservanza  del  criterio  di  priorita'  stabilito  dall'art.  7 del
decreto    legislativo    n.   279/1997,   utilizzando,   prima,   le
disponibilita'   depositate   presso  il  tesoriere  e,  poi,  quelle
depositate sulla contabilita' speciale.
  In  particolare  -  ai sensi del comma 5 del citato art. 7 - tra le
disponibilita'  depositate  presso il tesoriere, soggette all'obbligo
di prioritario utilizzo, sono ricomprese anche quelle temporaneamente
reimpiegate in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni
a  breve,  medio  e  lungo termine, operazioni pronti contro termine,
ecc.),  mentre  ne  sono  esclusi  gli  accantonamenti  per  fondi di
previdenza  a  capitalizzazione  per  quiescenza personale e i valori
mobiliari  provenienti  da  atti  di liberalita' di privati che hanno
posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito.
  Il  tesoriere  deve  inoltre rispettare gli eventuali vincoli posti
dalla    regione/provincia   autonoma   nella   utilizzazione   delle
disponibilita'   (ad   esempio,   per  il  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  dei  mutui, ecc.). Detti vincoli debbono essere apposti
sulle giacenze depositate nella contabilita' speciale, ma i pagamenti
relativi  alle  spese cui sono finalizzati devono essere fronteggiati
utilizzando prioritariamente, se e in quanto esistente, la liquidita'
depositata presso il tesoriere.
  Analogamente,  in  caso  di  pignoramento  il  tesoriere  appone il
vincolo  prioritariamente  sui  fondi  depositati presso la tesoreria
statale.  Qualora  siano  assegnate delle somme a favore del soggetto
pignorante  il  pagamento  deve  comunque essere disposto utilizzando
prioritariamente,  se  e in quanto esistente, la liquidita' libera da
vincoli   di   destinazione   depositata   presso   il  tesoriere  e,
contestualmente,  deve  essere rimosso il vincolo di indisponibilita'
apposto sui fondi depositati sulla contabilita' speciale.
  Le  disponibilita'  rivenienti  dai  conti  correnti  postali  sono
riversate  presso  il  Tesoriere  secondo  le  indicazioni fornite da
ciascun  ente  e,  comunque, con una cadenza non superiore a quindici
giorni.

1.5 Regolazione dei rapporti di debito e di credito tra i Tesorieri e
   le Sezioni di tesoreria.
  L'inclusione  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle province
autonome   nella   tabella   A   della  legge  n.  720/1984  comporta
l'applicazione  delle  disposizioni  che  disciplinano la regolazione
(entro  il  terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione
delle  operazioni di incasso e di pagamento effettuate dai Tesorieri)
dei  rapporti  di debito e di credito fra il Tesoriere regionale e la
competente  Sezione  di  tesoreria provinciale e il riconoscimento, a
carico  dello  Stato,  degli  interessi  dovuti  sulle «anticipazioni
tecniche» (vedi nota 1) disposte dai Tesorieri regionali.
  Tali disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali attuativi
della  legge  n.  720/1984.  In  particolare  si  citano  il  decreto
ministeriale  26  luglio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
179  del 31 luglio 1985), come modificato dal decreto ministeriale 13
marzo  1997  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
1997)  e  il  decreto ministeriale 22 novembre 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985).

1.6 Versamento  delle  ritenute  erariali  e  dell'IRAP  e versamento
   contributi previdenziali.
  Il  passaggio  delle  regioni  a  statuto speciale e delle province
autonome  dalla  tabella  B  alla  tabella  A della legge n. 720/1984
comporta  anche  una  modifica  delle  modalita'  di versamento delle
ritenute  erariali  e  dell'IRAP,  tramite  mod. F24 EP. Per gli enti
inseriti  nella tabella A infatti, a fronte dell'invio telematico del
mod.  F24 EP, la Banca d'Italia provvede automaticamente all'addebito
sulla contabilita' speciale dei singoli enti e non e', pertanto, piu'
necessario  l'invio  della  disposizione  di trasferimento fondi alla
Ragioneria  generale dello Stato - IGEPA, per la regolarizzazione del
versamento,  che  riguarda gli enti della tabella B. Resta inteso che
per  consentire  il versamento, qualora le risorse sulla contabilita'
speciale  non  fossero  sufficienti, gli enti debbono provvedere alla
necessaria  prealimentazione  della  contabilita'  stessa  tramite  i
propri   tesorieri.   Per   il  relativo  versamento  e'  preferibile
l'utilizzo  delle  usuali  procedure  previste per la regolazione dei
rapporti  di  credito  e debito tra tesorieri e tesorerie provinciali
(mod. 62Spec TP) anziche' il ricorso al bonifico.
  Piu'  specifiche  informazioni  al  riguardo sono disponibili sulla
circolare  di  questa  Amministrazione  n.  37  del 29 novembre 2007,
pubblicata sul sito internet all'indirizzo www. rgs. mef.gov.it.
  I  versamenti  contributivi  agli  enti  previdenziali continuano a
essere disposti tramite operazioni di girofondi.

2.  Nuove  modalita'  di  accreditamento delle risorse destinate alla
Sanita'.

  L'art.  77-quater ha apportato rilevanti modifiche anche al sistema
di   trasferimento   alle   regioni   dei  tributi  assegnati  (IRAP,
addizionale   regionale   all'IRPEF   e   compartecipazione  IVA)  e,
conseguentemente, alle modalita' di erogazione delle risorse relative
al settore sanitario.

2.1 Erogazione IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.
  Il  comma 2 dell'articolo stabilisce infatti per tutte le regioni e
le  province  autonome  il  trasferimento mensile dell'intero gettito
affluito  nel  mese  precedente  sui  rispettivi  conti  correnti  di
tesoreria  centrale  a  titolo  di  IRAP  e  di addizionale regionale
all'IRPEF,  con  accreditamento  delle  somme  entro il quinto giorno
lavorativo    di    ciascun    mese    sul    conto   del   tesoriere
regionale/provinciale.   In   tale   modo  vengono  omogeneizzate  le
modalita' di trasferimento delle suddette imposte a tutto il comparto
delle  regioni  e province autonome. L'erogazione mensile dell'intero
gettito  delle  due  imposte  consentira' di disporre tempestivamente
anche  delle  quote  corrispondenti  al gettito delle manovre fiscali
regionali, oltre che delle risorse che vengono annualmente trasferite
alle  regioni a statuto ordinario a titolo di «fondo perequativo», ai
sensi  dell'art.  13, comma 2, del decreto legislativo n. 56/2000. La
nuova  modalita' di trasferimento sara' attuata a partire dal mese di
febbraio  2009,  nel quale saranno trasferiti i gettiti pervenuti sui
conti di tesoreria nel precedente mese di gennaio 2009.

2.2 Compartecipazione  all'IVA  e  Fondo  sanitario  nazionale per la
   Regione siciliana.
  Per  quanto  concerne  invece  la  compartecipazione  all'IVA - che
riguarda  unicamente  le  regioni a statuto ordinario - il successivo
comma  4  prevede che, nelle more del perfezionamento del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto  legislativo  n.  56/2000, si provveda comunque alla relativa
corresponsione  sulla  base  dell'ultimo  riparto  effettuato, previo
accantonamento   di   un   importo   corrispondente   alla  quota  di
finanziamento  indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione
e'  condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, come
previsto  dall'art.  1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre
2006,   n.  296.  In  attesa  del  perfezionamento  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, i finanziamenti da
ripartire  tra  le  regioni  sono  individuati sulla base dell'ultimo
riparto della compartecipazione all'IVA sul quale sia stata raggiunta
l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  In coerenza con la cadenza temporale prevista dal comma 2 dell'art.
77-quater  per  il  trasferimento  del  gettito  relativo  all'IRAP e
all'addizionale  regionale  all'IRPEF, anche l'erogazione della quota
di  compartecipazione  all'IVA  sara'  effettuata  in  ragione  di un
dodicesimo   per   ciascun   mese  dell'anno,  con  versamento  sulle
contabilita'  speciali  infruttifere  delle regioni, tenuto conto dei
possibili recuperi delle anticipazioni di tesoreria, erogate ai sensi
delle disposizioni vigenti, come specificato al successivo punto 2.3.
In  sede  di  prima  applicazione,  la mensilita' relativa al mese di
gennaio 2009 sara' erogata unitamente alla mensilita' determinata per
il mese di febbraio 2009.
  Per  la  regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di  fondo  sanitario nazionale quale risulta dall'intesa espressa, ai
sensi  della  normativa  vigente,  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive  per  il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
accantonando  la  quota  da  trasferire solo a seguito della verifica
positiva   degli   adempimenti  regionali  e  previo  recupero  delle
anticipazioni eventualmente erogate.

2.3 Anticipazioni mensili di tesoreria.
  La  modifica  delle  modalita'  di  erogazione di IRAP, addizionale
regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (oltre al fondo sanitario
nazionale  per  la  Regione  siciliana)  cambia significativamente il
ruolo   che  l'anticipazione  mensile  di  tesoreria,  come  prevista
dall'art.  1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  ha svolto fino ad oggi nel finanziamento della spesa sanitaria.
Nel   sistema   attualmente  in  vigore  l'anticipazione  rappresenta
sostanzialmente   la  fonte  che  consente  alle  regioni  a  statuto
ordinario  e alla Regione siciliana di disporre tempestivamente delle
risorse  per  il  finanziamento  della  sanita'.  Nel prossimo futuro
costituira'   invece   una   modalita'   residuale  ed  eventuale  di
trasferimento  di  risorse,  che  sara' attivata solamente qualora le
somme  cumulativamente  trasferite  a  titolo  di  IRAP,  addizionale
regionale all'IRPEF e compartecipazione IVA (per le regioni a statuto
ordinario),   ovvero   fondo  sanitario  nazionale  (per  la  Regione
siciliana),  non  coprano il finanziamento che deve essere assicurato
alle  singole regioni, ai sensi del citato art. 1, comma 796, lettera
d).
  Per  il mese di gennaio 2009 il finanziamento della spesa sanitaria
delle  regioni  a  statuto  ordinario e della Regione siciliana sara'
ancora  assicurato  con  il  ricorso alle anticipazioni, in quanto il
gettito  di  IRAP  e addizionale all'IRPEF del mese di dicembre 2008,
costituendo  gettito  dell'anno 2008, viene necessariamente mantenuto
sui  conti  di  tesoreria  per  la  regolazione  delle  operazioni di
finanziamento effettuate con le modalita' previgenti.
  A  partire  dal  2009  la regolazione contabile delle anticipazioni
concesse  sara'  effettuata  nel  corso dell'anno e di norma entro la
chiusura  di  ogni  esercizio,  utilizzando  le  quote disponibili di
compartecipazione IVA, ovvero di fondo sanitario nazionale per quanto
riguarda  la  regione  Siciliana.  Qualora  tali  risorse non fossero
sufficienti    si    fara'   ricorso   al   gettito   dell'IRAP   e/o
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, affluite sui rispettivi conti
correnti, eventualmente anche nell'esercizio successivo.

2.4 Recupero maggior gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF.
  Per   le   regioni   a   statuto   ordinario,  in  attesa  che  sia
definitivamente  determinata  la  quota di compartecipazione all'IVA,
continuano  a essere applicate le disposizioni (art. 13, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  56/2000 e art. 1, comma 321, della legge n.
266/2005)  sul  recupero  del  maggior  gettito di IRAP e addizionale
regionale  all'IRPEF,  escludendo  ovviamente  gli  effetti derivanti
dalle  eventuali  manovre fiscali regionali. Per la Regione siciliana
restano  salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  39, comma 1, del
decreto   legislativo   446/1997  in  materia  di  compensazione  del
differenziale fra i gettiti effettivi di IRAP e addizionale regionale
all'IRPEF  e  quelli stimati in sede di delibera CIPE, a valere sulle
somme  spettanti  a  titolo  di  finanziamento del servizio sanitario
nazionale.
  Per  calcolare  gli importi da recuperare a carico delle regioni e'
necessario  disporre  della  quantificazione definitiva delle manovre
regionali, di cui si ha contezza, generalmente, alla fine del secondo
anno  successivo  a quello di competenza. Il recupero, da effettuarsi
da parte delle regioni a statuto ordinario con versamento al capitolo
3340  (Versamento  da  parte  delle  regioni  a statuto ordinario del
maggior  gettito  a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF)
dell'entrata  del  bilancio  statale,  sara'  disposto  dalle regioni
utilizzando preliminarmente le somme accantonate a titolo prudenziale
ai sensi del comma 6 dell'art. 77-quater. Per la regione Siciliana le
compensazioni  saranno  effettuate  sulle somme spettanti a titolo di
finanziamento  del servizio sanitario nazionale, secondo le procedure
gia' previste dalla vigente legislazione.
  Per   consentire  alle  regioni  di  quantificare,  almeno  in  via
presuntiva,  il maggior gettito da riversare al bilancio statale (per
la  regione  Siciliana,  invece,  si  opera  con  recupero  sul fondo
sanitario  nazionale)  e  di  effettuare gli opportuni accantonamenti
nella  propria  contabilita',  lo  stesso  comma 6 ha previsto che il
Dipartimento  delle  finanze,  in  sede di determinazione dei gettiti
annuali  di  IRAP  e  addizionale regionale all'IRPEF con riferimento
all'ultimo  anno  consuntivabile,  predisponga  anche  una  stima dei
gettiti  relativi  a  ciascuno  degli  anni  compresi nel quadriennio
successivo,  comunicando  tali  dati alle regioni. Qualora le regioni
non   abbiano  accantonato  risorse  sufficienti  per  effettuare  il
riversamento,  il  recupero  verra'  disposto  a  valere  sul gettito
dell'anno di riversamento.

3.  Accreditamento  delle  risorse  alle  strutture  sanitarie  della
regione Siciliana

  A valle degli aspetti che riguardano l'accreditamento delle risorse
per  il  settore  sanitario  delle  regioni  e  province autonome, un
aspetto  particolare  riguarda le modalita' di accredito adottate per
le  strutture  sanitarie  (ASL,  Aziende  ospedaliere  e  Policlinici
universitari) della regione Siciliana.
  Per queste operazioni attualmente si utilizza la procedura prevista
dagli  articoli  576  e  seguenti  del  Regolamento  di  contabilita'
generale   dello   Stato,  con  versamento  alle  predette  strutture
sanitarie da parte delle tesorerie provinciali sulla base di piani di
riparto  regionali  e la successiva regolazione contabile con risorse
messe  a disposizione dalla stessa Regione. Detta procedura, ormai in
uso solo per la regione Siciliana, e' in effetti piuttosto articolata
e,  con  il  passaggio  al  regime  di  tesoreria  unica mista, e' da
considerare  superata,  in  quanto  il  relativo  conto  di tesoreria
centrale  (conto  n.  22945  - regione Sicilia - conto sanita') sara'
chiuso  una  volta  disposte  le  regolazioni  contabili  relative ai
trasferimenti alle strutture sanitarie effettuati fino a tutto l'anno
2008.
  Conseguentemente,  a  partire  dal  prossimo  mese di gennaio 2009,
l'accreditamento delle risorse alle strutture sanitarie della regione
Siciliana  potra'  essere disposto direttamente dalla stessa regione,
con  trasferimenti  a  favore  delle  medesime strutture sanitarie, a
valere sui fondi accreditati per il finanziamento della sanita'.

4. Strutture sanitarie

4.1 Apertura delle nuove contabilita' speciali
  Per  il  passaggio  degli  enti  del  comparto  sanitario  (aziende
sanitarie  locali,  aziende  ospedaliere, etc.) dalla tesoreria unica
tradizionale alla mista, il comma 8 dell'art. 77-quater ha stabilito,
in  primo  luogo, l'apertura di nuove contabilita' speciali intestate
ai  singoli  enti,  sulle  quali  saranno accreditati i trasferimenti
provenienti  direttamente  dal  bilancio  statale.  Tali contabilita'
speciali,  operative  dal  2  gennaio  2009, saranno aperte d'ufficio
presso   la   sezione  di  tesoreria  territorialmente  competente  e
costituiranno  l'unico  conto  su  cui  il tesoriere dei singoli enti
dovra'  regolare  i  rapporti  con  la tesoreria statale a partire da
gennaio 2009.
  L'elenco  dei  nuovi  conti,  distinti per regione e per sezione di
tesoreria,   sara'   pubblicato   sul   sito   internet   di   questa
Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it entro il 30 novembre
2008.
  Circa  il  funzionamento  delle  contabilita'  in questione valgono
anche  per  gli  enti  del  comparto sanitario i principi relativi al
prioritario  utilizzo  delle  somme  disponibili presso il tesoriere,
precedentemente  illustrate  nel paragrafo relativo alle regioni. Per
gli  enti  in  questione,  che  realizzano  in  questa  occasione  il
passaggio  alla  tesoreria  unica  mista,  si aggiunge l'obbligo, una
volta  utilizzate  le  disponibilita'  libere  depositate  presso  il
tesoriere,  di  ricorrere  a  quelle  depositate presso il sottoconto
fruttifero  della  contabilita'  di  tesoreria,  fino  alla  graduale
estinzione dello stesso.

4.2 Trasferimento   delle   risorse   giacenti   sulle   preesistenti
   contabilita' speciali e prelevamento annuale
  Con  l'apertura  delle  nuove  contabilita' speciali intestate agli
enti  del  comparto  sanitario,  in  data 2 gennaio 2009 le tesorerie
statali   provvederanno   a  trasferire  d'ufficio  sulle  stesse  le
disponibilita'  depositate  sulle  preesistenti contabilita' speciali
per  spese  correnti  e  in conto capitale intestate ai singoli enti,
mantenendo   ferma   l'eventuale   ripartizione   delle  risorse  tra
sottoconto  infruttifero  e  sottoconto  fruttifero.  Le preesistenti
contabilita' speciali saranno chiuse entro mese di febbraio 2009.
  In  attuazione  del richiamato comma 8, che ha previsto il prelievo
delle  risorse depositate sulle preesistenti contabilita' speciali in
quote  annuali  costanti  del venti per cento, i tesorieri degli enti
del comparto sanitario apporranno un vincolo di indisponibilita', per
l'anno  2009,  su una quota pari all'ottanta per cento delle giacenze
trasferite  in data 2 gennaio 2009. Tale vincolo verra' ridotto, fino
a  estinguersi  nel 2013, in una misura annua pari al venti per cento
delle giacenze inizialmente trasferite.
  La  stessa  norma  ha inoltre previsto la possibilita' di concedere
deroghe  al  limite  di  prelievo  annuale  del  venti  per cento. Le
relative  richieste  documentate  dovranno  essere trasmesse da parte
delle   singole  regioni  a  questa  Amministrazione  che,  fatta  la
necessaria  istruttoria, provvedera' a inoltrare la relativa proposta
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'emanazione del
decreto di autorizzazione.
  Il  trasferimento  delle  giacenze  dalle preesistenti contabilita'
speciali   per   spese  correnti  e  in  conto  capitale  alle  nuove
contabilita'  speciali non deve dare luogo per le aziende a scritture
contabili e all'emissione di titoli.

4.3 Razionalizzazione delle contabilita' speciali preesistenti
  Presso  la  tesoreria  statale risultano ancora aperte contabilita'
speciali  intestate  alla  «Gestione  liquidatoria  ante '95» che, in
alcuni  casi,  presentano  disponibilita' depositate, pur non essendo
movimentate da diversi anni. Altre contabilita' tuttora «attive» sono
inoltre   intestate  ad  aziende  sanitarie  o  ospedaliere  che  nel
frattempo  sono  state  soppresse per il processo di riorganizzazione
che  ha  interessato  il  comparto. Si invitano a questo proposito le
singole regioni a voler promuovere un'apposita ricognizione presso le
proprie   strutture   sanitarie   sollecitando,  ove  necessario  e/o
possibile,  il  trasferimento delle risorse residue ancora depositate
sulle  contabilita'  non  piu'  movimentate in modo da consentirne la
chiusura.

5. Enti locali.

  Il  passaggio  alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali,
assoggettati  al  sistema  di  tesoreria  unica, che sono individuati
esplicitamente  dal  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  (decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e le loro
forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorita' d'ambito).
  Questo  passaggio  portera'  all'estinzione graduale dei sottoconti
fruttiferi delle contabilita' speciali intestate ai singoli enti, per
effetto  dei  prelievi  che  si  rendera'  necessario effettuare ogni
qualvolta  risulteranno esaurite le entrate proprie degli enti stessi
depositate presso i tesorieri.
  Valgono  anche  per  gli  enti  locali le istruzioni fornite per le
regioni  e  province  autonome,  in ordine alle modalita' di gestione
delle  somme  pignorate  e  all'obbligo di prioritario utilizzo delle
risorse  depositate  presso  il  tesoriere.  E'  comunque  da  tenere
presente  per  gli  enti locali che entrano in questa occasione nella
«tesoreria  mista»  che,  in  fase  di  prima applicazione, una volta
utilizzate  le  disponibilita'  libere depositate presso il tesoriere
debbono ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero
della  contabilita'  di  tesoreria,  per la graduale estinzione dello
stesso.
  Per   quanto  riguarda  invece  la  gestione  delle  disponibilita'
vincolate,  si  rinvia  a  quanto  precedentemente  rappresentato  in
proposito con la circolare n. 50 del 18 giugno 1998 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  144 del 23 giugno 1998 e reperibile sul sito
internet di questa Amministrazione all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it).
  Nulla  e' innovato per quanto riguarda il versamento delle ritenute
erariali  e  dell'IRAP  da  effettuare  tramite il mod. F24EP e per i
versamenti  contributivi  agli  enti  previdenziali  da  disporre con
operazioni di girofondi.

6.   Cessazione   delle  sperimentazioni  per  il  superamento  della
tesoreria unica.

  Come  si  e'  precedentemente evidenziato le sperimentazioni per il
superamento  della  tesoreria unica hanno riguardato in massima parte
le  universita'  e  una  serie di enti diversi che hanno aderito alla
sperimentazione    SIOPE.   I   regimi   delle   diverse   forme   di
sperimentazione  sono  stati  definiti  dai rispettivi decreti che le
hanno  autorizzate  e  hanno  consentito  in  vario  modo  agli  enti
interessati  di detenere le risorse finanziarie disponibili presso il
proprio  tesoriere.  Peraltro,  mentre gli enti della sperimentazione
SIOPE  hanno  continuato  a  ricevere  i  trasferimenti statali sulle
contabilita'  speciali di tesoreria unica, con riversamento il giorno
successivo presso il sistema bancario, le altre sperimentazioni hanno
escluso il coinvolgimento della tesoreria statale, cui e' seguita, in
alcuni casi, la chiusura della relativa contabilita' speciale.
  Conseguentemente,    per   quelle   contabilita'   speciali   delle
Universita'  interessate  dalla prima sperimentazione (vedi nota 2) -
che  a suo tempo sono state chiuse - verra' dato corso d'ufficio alla
loro  riapertura  con  decorrenza  1°  gennaio  2009,  atteso  che, a
decorrere  dalla  medesima  data,  le  predette Universita' rientrano
nell'ambito  del  sistema della tesoreria unica mista di cui all'art.
29,  comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448 e non sono
soggette,  limitatamente  all'anno  2009,  ai  limiti di prelevamento
dalla   tesoreria   statale  previsti,  per  il  triennio  2008-2010,
dall'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  La  cessazione  delle diverse forme di sperimentazione comporta per
gli  enti  interessati  l'assoggettamento  al  regime della tesoreria
unica  mista, secondo le regole di carattere ordinario che sono state
illustrate   precedentemente.   In   particolare  si  fa  riferimento
all'obbligo  del  prioritario  utilizzo  delle  risorse  detenute sul
sistema  bancario  per  far fronte ai pagamenti, tenendo presente che
sono  soggette  al  predetto obbligo anche le risorse temporaneamente
impiegate  in operazioni finanziarie (titoli di Stato e obbligazioni,
operazioni  pronti  contro  termine, ecc.). Eventuali investimenti di
carattere  non temporaneo in titoli debbono essere smobilizzati entro
il 30 giugno 2009.

7.  Cessazione  obbligo di girofondi tra enti sottoposti al regime di
tesoreria unica mista.

  Come  e'  noto,  in  base  all'art.  44  della  legge n. 526/1982 i
pagamenti  tra  enti  sottoposti al regime di tesoreria unica debbono
essere  effettuati mediante trasferimenti all'interno della tesoreria
statale.
  Con  l'individuazione delle somme da mantenere depositate presso la
tesoreria  statale  (si tratta delle risorse provenienti direttamente
dal  bilancio  dello Stato) e con la contestuale esigenza di rispetto
dell'obbligo  di prioritario utilizzo delle disponibilita' depositate
presso  il tesoriere, viene meno, di fatto, l'obbligo di girofondi di
cui al citato art. 44, nei rapporti finanziari tra enti sottoposti al
regime di tesoreria unica mista.
  Questo significa, ad esempio, che i trasferimenti di risorse che le
regioni  effettuano  agli  enti locali, ovvero agli enti del comparto
sanitario,  sono  disposti  direttamente  sul conto corrente bancario
degli enti in questione senza transitare per la tesoreria statale.
  Resta  invece l'obbligo di girofondi a carico degli enti sottoposti
al  regime di tesoreria unica mista per i versamenti da effettuare in
entrata  al  bilancio  dello  Stato  e per quelli a favore degli enti
inseriti  nella  tabella  B allegata alla legge n. 720/1984 (es. enti
previdenziali)  e degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria
unica tradizionale.
   Roma, 26 novembre 2008

                                            Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                    Tremonti



(1)  Per «anticipazioni tecniche» si intendono i pagamenti effettuati
-  in eccedenza alla disponibilita' esistente presso il Tesoriere - a
valere  sulle  disponibilita'  giacenti  sulla  contabilita' speciale
(art.  6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 e art. 3 del decreto
ministeriale 22 novembre 1985).
(2)  Sperimentazioni  disposte  con  i  decreti  ministeriali  del  4
settembre 1998, del 3 giugno 1999 e del 19 giugno 2003.