IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  dirette  a  consentire il completamento delle procedure
per  la  creazione  di  una  banca  dati  normativa unica, pubblica e
gratuita  della  legislazione statale vigente, anche mediante un piu'
efficace utilizzo delle risorse esistenti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
procedere  all'abrogazione  di tutte le norme primarie del precedente
ordinamento    costituzionale    ritenute    estranee   ai   principi
dell'ordinamento giuridico attuale;
  Ritenuta,   infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
sottrarre   all'effetto  abrogativo  previsto  dall'articolo  24  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta
indispensabile il mantenimento in vigore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa  e  del  Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

  1.  Sulla  base  delle  intese gia' acquisite tra la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e le Presidenze della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica,  il  Ministro  per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare
l'informatizzazione  e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne  la  ricerca  e  la  consultazione  gratuita da parte dei
cittadini.  Assicura, altresi', la convergenza presso il Dipartimento
degli  affari  giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei   Ministri   di  tutti  i  progetti  di  informatizzazione  e  di
classificazione  della  normativa  statale  e  regionale  in corso di
realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  piena convergenza delle attivita'
connesse  all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza  nell'utilizzo  delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
uno o piu' decreti finalizzati:
a) alla  razionalizzazione,  sentito  il  Ministro  per  la  pubblica
   amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli organismi e
   degli  enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e
   alla  individuazione  delle  modalita'  di  utilizzo del personale
   delle  pubbliche  amministrazioni  gia' impegnato nel programma di
   cui al comma 1;
b) al  coordinamento  con  le  attivita'  in  corso  per l'attuazione
   dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla  determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia,
   dei   criteri   per   l'adozione  delle  procedure  connesse  alla
   pubblicazione  telematica  degli  atti normativi nella prospettiva
   del  superamento  dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale,
   anche  ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del
   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  attivita'  del programma sono finanziate con le risorse del
fondo  istituito  ai  sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4.  Il  comma  584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e' abrogato.