IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  denominazione  geografica protetta «Oliva Ascolana del
Piceno»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  26  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2006, con il
quale  l'organismo  «ASSAM  -  Agenzia Servizi Settore Agroalimentare
Marche»,  con sede in Ancona, via Alpi n. 20, e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Oliva
Ascolana del Piceno»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  5  dicembre  2005,  data  di  entrata  in  vigore del
regolamento della Commissione (CE) n. 1855/2005;
  Considerato che la regione Marche, con nota del 20 ottobre 2008, ha
comunicato   di   confermare   «ASSAM   -   Agenzia  Servizi  Settore
Agroalimentare  Marche» quale organismo di controllo e certificazione
della  denominazione  di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»
ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Oliva
Ascolana  del  Piceno» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di
consentire   all'organismo   «ASSAM   -   Agenzia   Servizi   Settore
Agroalimentare Marche» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  26  aprile  2006, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  «ASSAM  - Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare Marche»;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato  «ASSAM  -
Agenzia  Servizi  Settore  Agroalimentare  Marche»  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del
Piceno»  registrata  con  il  Regolamento  della  Commissione (CE) n.
1855/2005  del 14 novembre 2005, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.