Alle  Prefetture (ad esclusione del
                                  Friuli-Venezia Giulia)
                                  e,  per conoscenza
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze
                                  Dipartimento    della    ragioneria
                                  generale dello Stato
                                  Dipartimento per le finanze
1. Premessa.
  Il comma 7 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n.  154,  introdotto  della  legge di conversione 4 dicembre 2008, n.
189,  prevede  che i comuni che hanno subito minori entrate derivanti
dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione
provvisoria  delle  rendite  catastali  derivante  da  fabbricati  di
categoria “D”, gia' regolamentata dall'articolo 64, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal decreto applicativo del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  in  data  1  luglio  2002,  n.  197,  devono presentare per
ciascuno  degli  anni  2005 e precedenti, la dichiarazione attestante
tale  perdita,  anche se gia' presentata, per ottenere l'attribuzione
del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali.
  Nel  rinviare  alle  istruzioni in corso di emanazione da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze e
dell'Agenzia  del  territorio, relative alla determinazione del minor
gettito   dell'ICI   ed   all'ambito  di  applicazione  dell'articolo
2-quater,   sopra   richiamato,   si  ritiene  utile  fornire  alcuni
chiarimenti per facilitare gli adempimenti da parte dei comuni.
2. Comuni tenuti alla dichiarazione e termini di presentazione.
  La disposizione normativa introdotta prevede che tutti i comuni che
per gli anni dal 2001 al 2005 abbiano registrato le richiamate minori
entrate,  devono  produrre  apposita  dichiarazione, di cui al citato
decreto n. 197 del 2002, per ciascuno degli anni interessati, per cui
si intende richiedere il contributo.
  Sono  tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno gia' presentato
una o piu' certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni
che non hanno presentato la certificazione per tali annualita' ma che
intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi.
  Per  l'adempimento,  e'  fissato  il termine del 31 gennaio 2009, a
pena di decadenza.
  Sono  esclusi dall'adempimento i comuni facenti parte delle regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
3. Modalita' di compilazione e trasmissione.
  Per  ogni  anno  certificato,  l'importo  richiesto a rimborso deve
essere  comprensivo  di  tutta  la  perdita accertata, cioe' non deve
essere indicata la sola- eventuale- maggior perdita rispetto a quella
in  precedenza  dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a
rimborso  per  quell'anno.  In  altri  termini, nel caso in cui venga
compilata  una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore
entrata  registrata in un anno, nell'anno successivo andra' riportata
la  stessa somma, se l'importo e' rimasto lo stesso, oppure, nel caso
di  ulteriori  perdite  registrate, andra' certificato un valore pari
alla  somma  di queste ultime e di quella gia' certificata per l'anno
precedente.
  Per maggiore comprensione si riporta il seguente esempio:

   minori entrate registrate a tutto anno  |         |
                   2001                    |  per 25 | Certificato 25
---------------------------------------------------------------------
 minori entrate registrate per l'anno 2002 |        0| Certificato 25
---------------------------------------------------------------------
 minori entrate registrate per l'anno 2003 |  per 12 | Certificato 37
---------------------------------------------------------------------
 minori entrate registrate per l'anno 2004 |  per 6  | Certificato 43
---------------------------------------------------------------------
 minori entrate registrate per l'anno 2005 |        0| Certificato 43
  I  comuni  devono  presentare  un  distinto  modello,  completo del
rispettivo  allegato “A”, come da certificazioni previste
dal  richiamato  decreto n. 197 del 2002, per ognuno degli anni per i
quali  intendono  chiedere il contributo statale, corredandolo di una
separata   attestazione,   a  firma  del  responsabile  del  servizio
finanziario  dell'ente  locale,  e  dell'asseverazione dell'organo di
revisione,  che  evidenzi le minori entrate registrate dal Comune per
ciascuno  degli  anni  dal  2001  al  2005 e gli eventuali contributi
statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.
  Le  certificazioni  devono  essere  trasmesse  entro  il termine in
precedenza indicato solo alla Prefettura - UTG di competenza. In caso
di spedizione fa fede il timbro postale.
4. Tardiva o mancata trasmissione.
  Gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a
ripresentare  le  certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre
il  termine  del  31  gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno
avere  titolo  alla  corresponsione  d'alcun  contributo erariale per
minore  gettito  ICI “D, ” registrato negli anni dal 2001
al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della
corrispondente spettanza.
  Mantengono, in ogni caso, validita' gli effetti delle dichiarazioni
presentate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  712  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296, relative agli anni 2006 e 2007.
5. Adempimenti delle Prefetture.
  Codeste  Prefetture avranno cura di caricare i dati dei certificati
trasmessi  dai  Comuni  utilizzando  l'apposita  procedura attivabile
dall'intranet  ministeriale,  provvedendo anche alla scannerizzazione
del  certificato  ed  attestando,  attraverso  la compilazione di uno
specifico    “flag”,    l'avvenuta    verifica   che   le
dichiarazioni siano pervenute complete dell'attestazione da parte del
responsabile  del  servizio finanziario e dell'organo di revisione. A
tali  fini  la procedura informatica prevede l'acquisizione dei files
corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.
  Tutti  i  certificati  dovranno  essere  in  ogni caso acquisiti ed
inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando
gli  appositi  campi che riportano la data d'arrivo, (se consegnata a
mano)  o  quella  del  timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti
fuori  termine  saranno  accantonati  dallo  scrivente  Ministero, al
momento  dell'elaborazione  delle  somme  spettanti ai singoli comuni
richiedenti.
  L'avvenuta  acquisizione  di  certificati  presentati fuori termine
che,  si  ribadisce,  ha  finalita'  esclusivamente  conoscitive,  va
notificata   all'ente  con  contestuale  comunicazione  dell'avvenuta
perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.
  Per  l'utilizzo  della  procedura  sara' consultabile, sempre sulla
intranet, una guida operativa.
  Per  eventuali  quesiti e problematiche amministrative e' possibile
rivolgersi  a  Marsanich allo 06 46548196 o Ortenzi allo 06 46526254,
mentre la mail di riferimento e' finloc@finloc.interno.it
  Per   problematiche   esclusivamente   informatiche   e'  possibile
contattare Cipollini allo 06-46548034 .
  La  presente  circolare,  trasmessa  solo  in via informatica, deve
essere  inoltrata  ai  comuni  della  provincia  con cortese urgenza,
stante  la  ravvicinata  scadenza del termine previsto dalla norma di
riferimento.
   Roma, 24 dicembre 2008
                    Il direttore centrale della finanza locale: Verde