Alle  amministrazioni  pubbliche di cui
                              all'art.   1,   comma   2  del  decreto
                              legislativo n. 165 del 2001.

  Con  il  decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in
legge   n.  133  del  2008,  nell'ambito  delle  misure  intese  alla
stabilizzazione  della finanza pubblica ed in relazione al disegno di
riorganizzazione    e    di    razionalizzazione    delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  di  progressiva  riduzione  del  numero dei
dipendenti   pubblici,   e'   stato   introdotto  il  nuovo  istituto
dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni
in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed e'
stata  disciplinata  la  risoluzione  del  contratto  di lavoro per i
dipendenti  che  abbiano maturato 40 anni di anzianita' contributiva.
Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
  Considerata  la complessita' e la delicatezza delle innovazioni, si
ritiene  opportuno  fornire alcuni indirizzi applicativi, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, per favorire condotte
omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Le  innovazioni  contenute  nel predetto articolo, come anticipato,
possono essere distinte in tre parti:
   1) le disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a
6);
   2)  le  disposizioni  relative al trattenimento in servizio per un
biennio (commi da 7 a 10);
   3)  le  disposizioni  relative  alla  risoluzione  del rapporto di
lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianita' contributiva di 40
anni (comma 11).
 1. Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6).

            Ambito di applicazione e soggetti legittimati

  Il  comma 1 dell'art. 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011
il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  fiscali,  la  Presidenza del
Consiglio   dei   ministri,  gli  enti  pubblici  non  economici,  le
universita',  le  istituzioni  ed enti di ricerca nonche' gli enti di
cui  all'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  puo'  chiedere  di  essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio   antecedente  la  data  di  maturazione  dell'anzianita'
massima contributiva di 40 anni.
  Le amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono
soltanto  quelle  specificamente  indicate dalle legge. Inoltre, come
risulta  dall'ultimo  periodo  del comma 1, la disposizione non trova
applicazione nei confronti del personale della scuola.
  Ai sensi del primo periodo del comma 1 il collocamento in posizione
di  esonero puo' essere chiesto da parte del dipendente nel corso del
quinquennio   antecedente  la  data  di  maturazione  dell'anzianita'
massima  contributiva  di  40 anni. Nel medesimo comma viene altresi'
specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero
va  presentata  dal  dipendente  entro il 1° marzo di ciascun anno, a
condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima egli
raggiunga il «requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto».
Tale  requisito  minimo  va  individuato  nel regime previdenziale di
iscrizione  del  dipendente  ed  e'  pari a 35 anni per conseguire la
pensione  di  anzianita' (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n.
247  del  2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del
periodo   di  esonero  non  puo'  essere  antecedente  a  quella  del
raggiungimento  del  requisito minimo. Quindi, l'amministrazione deve
verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate
dai  dipendenti che dichiarano di averlo gia' maturato sia per quelle
presentate  dai  dipendenti  che  dichiarano  di  maturarlo nel corso
dell'anno di presentazione.
            Procedura per il collocamento nella posizione
        di esonero - la discrezionalita' dell'amministrazione

  Il  collocamento  in  posizione  di  esonero  non  rappresenta  una
fattispecie  a regime ma un istituto che puo' essere utilizzato dalle
amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in
servizio,  solo  per  gli  anni  2009,  2010  e 2011 e, a seconda dei
requisiti  e  della  domanda  del  soggetto  interessato, puo' essere
disposto per la durata massima di un quinquennio.
  Come viene specificato nel comma 1 dell'art. 72, il collocamento in
posizione  di  esonero  viene  disposto  dall'amministrazione  previa
istanza  del  dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo
di ciascun anno. La domanda e' irrevocabile.
  La   previsione  di  tale  termine  deriva  dalla  circostanza  che
l'accoglimento  della  domanda  non  e'  automatico  ma  richiede una
valutazione   da   parte   dell'amministrazione  che  potra'  o  meno
accogliere  la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali
ed organizzative.
  Come  specificato  dal  comma  2,  nella  valutazione delle domande
l'amministrazione dovra' tenere in evidenza prioritaria:
   i  soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete
centrale  e periferica e di razionalizzazione delle strutture (quali,
ad  esempio,  quelli  previsti  dagli  articoli  26 e 74 del medesimo
decreto-legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale
e non;
   i  dipendenti  appartenenti a posizioni per le quali, in relazione
alla  nuova  classificazione  professionale ed all'individuazione dei
relativi  profili,  improntata  a  principi di maggiore flessibilita'
nell'utilizzo  delle  risorse  e  nell'assolvimento  delle rispettive
mansioni,   si  prevede  un  diverso  fabbisogno  funzionale  ed  una
conseguente riduzione dei posti in pianta organica.
  Tenuto conto di cio' l'amministrazione nell'esame della domanda non
puo'  prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei
fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:
   1)   delle   proprie   esigenze  organizzative  connesse  con  gli
interventi di razionalizzazione;
   2)  delle  strategie  e  delle  politiche  che  intende attuare in
materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;
   3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;
   4)  dal  numero  delle  domande  e  dall'esito  delle  valutazioni
relative  alle  richieste  di  trattenimento  in  servizio  di cui al
successivo comma 7;
   5)  dei  criteri da applicare sull'eventuale collocamento a riposo
dei   dipendenti  che  abbiano  compiuto  i  40  anni  di  anzianita'
contributiva di cui al comma 11.
  Anche  in  relazione  a  tali  esigenze programmatorie, e' prevista
l'irrevocabilita'  della  domanda  del dipendente. L'amministrazione,
sulla   base  dell'istruttoria  complessiva  delle  domande  e  delle
esigenze  sopra  evidenziate,  potra' o meno concedere l'esonero. Nel
compiere   le   valutazioni   sara'   opportuno   tenere   in  debita
considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale
il richiedente e' inserito.
  In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma
restando  la  sua  durata  massima  quinquennale - l'amministrazione,
nell'assentire all'istanza, debba regolare la decorrenza dell'esonero
tenendo  conto  della  data  di decorrenza della pensione, in modo da
evitare   soluzioni   di   continuita'   tra  la  corresponsione  del
trattamento   retributivo   di   esonero   e  la  corresponsione  del
trattamento  di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la
decorrenza  della  pensione  puo'  risultare  successiva  a quella di
maturazione del diritto.
              Configurazione giuridica della posizione
   di esonero - compatibilita' con prestazioni di lavoro autonomo

  La  posizione  di  esonero non si configura come una cessazione dal
servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro
di  durata  variabile,  fino  ad un massimo di cinque anni, in cui il
soggetto  interessato  non  e'  tenuto  ad  effettuare la prestazione
lavorativa  presso  l'amministrazione,  ma  percepisce un trattamento
economico  temporaneo  (pari al 50% di quello complessivamente goduto
per  competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella
posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
  L'esonero  dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di
lavoro  dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente,
viene esclusa la possibilita' di cumulo di impieghi.
  Durante  tale  periodo  invece, ai sensi del comma 5, il dipendente
puo'  svolgere  prestazioni  di  lavoro  autonomo  con  carattere  di
occasionalita',  continuativita'  e  professionalita'  purche'  non a
favore  di  amministrazioni  pubbliche  o  societa'  e consorzi dalle
stesse  partecipati.  Tale  disposizione  e' intesa ad evitare che il
soggetto,   una  volta  collocato  in  posizione  di  esonero,  venga
utilizzato  con  contratti  di  consulenza o di lavoro autonomo dalla
stessa  amministrazione di appartenenza e, piu' in generale, da parte
di  altre  amministrazioni  o  da parte di organismi a partecipazione
pubblica  con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare
elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento
di  prestazioni  tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come
ad esempio tramite le societa' di consulenza e le associazioni.
  E' consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell'attivita'
di volontariato.
  Il comma 5 dell'articolo in esame prevede inoltre che «in ogni caso
non  e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa
derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.».
  Dall'esame  complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di
incompatibilita'  tipici  del  rapporto di impiego e di lavoro con le
pubbliche  amministrazioni  durante il periodo di esonero non vengono
meno,   ma   sono   soltanto   attenuati   e   che  permane  in  capo
all'amministrazione  il dovere di verificare la compatibilita' tra la
perdurante  vigenza  del  rapporto  e  l'attivita'  che il dipendente
intende  svolgere  o  svolge.  Pertanto,  all'atto della richiesta di
esonero,  sara' onere dell'interessato comunicare all'amministrazione
di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' - per la natura del
rapporto  o  per  il  suo oggetto - con la posizione di esonero o con
l'attivita' istituzionale dell'amministrazione. Analoga comunicazione
dovra'  essere  effettuata  dal  dipendente  nel  caso  di  inizio  o
mutamento di attivita' nel corso del periodo di esonero.
     Trattamento economico del personale in posizione di esonero

  Il  comma  3  dell'articolo  in  esame  disciplina  il  trattamento
economico  spettante  durante  il periodo di esonero, che consiste in
«un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione.».
  Si  precisa che il trattamento economico temporaneo di cui al comma
3,  una  volta  determinato, resta fissato nella misura spettante per
tutto  il  periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto
dei  rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di
collocamento   in   posizione   di   esonero.  Sono  fatte  salve  le
rivalutazioni   derivanti   da   rinnovi   contrattuali  per  periodi
antecedenti  alla  data di collocamento in esonero, che abbiano cioe'
effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.
  Quanto  alle  voci  retributive,  si  precisa che il riferimento al
«trattamento   complessivamente   goduto   per  competenze  fisse  ed
accessorie» implica che siano considerate nella base di calcolo tutte
le  componenti  salariali  in  godimento,  con  esclusione  di quelle
direttamente  collegate  alla  prestazione  lavorativa  (es.:  lavoro
straordinario,   compensi   per  turno,  oneri,  rischi,  e  disagio,
trattamento  accessorio all'estero ecc.) o spettanti una tantum (es.:
incentivi  alla  mobilita',  indennita' di trasferimento ecc.). Oltre
alle  voci  costituite  da  stipendio  ed  indennita' fisse (es.: nel
comparto  ministeri, indennita' di amministrazione e, per i dirigenti
dell'area  I,  retribuzione  di  posizione  fissa  e variabile) vanno
considerate  altresi'  eventuali componenti legate alla produttivita'
ed  ai  risultati.  Le voci di retribuzione accessoria da considerare
sono  quelle  di cui il dipendente risulta titolare al momento in cui
lo  stesso  viene  collocato  nella  nuova  posizione  (si  fa quindi
riferimento  alla  decorrenza  del  collocamento) e vanno considerate
nella  misura,  rapportata  a  mese,  riconosciuta a consuntivo. Cio'
anche  se  la  liquidazione del compenso avviene in data successiva a
quella del collocamento in posizione di esonero.
  Si  precisa  infine  che la quota parte della retribuzione prevista
nel  periodo  di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici
di    amministrazione    (es.:    passaggi   orizzontali,   posizioni
organizzative   ecc.)   o  altri  fondi  comunque  denominati,  resta
congelata nella misura corrispondentemente riconosciuta al dipendente
fino   alla   cessazione   definitiva   dal  servizio  del  personale
interessato.
  Come detto, e' contemplata la possibilita' di svolgere attivita' di
volontariato.  Infatti,  il  comma  3 della disposizione prevede che:
«Ove  durante  tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed  esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
associazioni  di  promozione  sociale, organizzazioni non governative
che  operano  nel  campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di
sviluppo,  ed  altri soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la misura del
predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al
settanta per cento.».
  L'attivita'  considerata  dalla  norma  deve essere svolta presso i
soggetti  ivi  indicati  e  presso quelli che saranno individuati con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze (in corso di
adozione).   In   tale  caso  la  misura  del  trattamento  economico
temporaneo  e' elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l'attivita'
svolta  sia  prestata  a  titolo  gratuito.  Tale  circostanza dovra'
naturalmente  risultare  dalla documentazione prodotta dal dipendente
interessato  al  momento  della produzione della domanda di esonero o
nel  corso  dell'esonero  stesso  (se si intende iniziare l'attivita'
successivamente).
  Poiche'  il  periodo  di esonero, ai sensi del comma 4, e' utile ai
fini della pensione nonche' del trattamento di fine servizio, durante
tale  periodo  il  versamento  dei contributi agli enti previdenziali
deve  essere  effettuato  sulle  retribuzioni  che ciascun dipendente
avrebbe  percepito,  per le voci in godimento, se avesse continuato a
svolgere  la  propria attivita' lavorativa. Pertanto, dovranno essere
aggiornate  le  basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli
importi  rideterminati  per  effetto  dei  rinnovi contrattuali o dei
miglioramenti  retributivi  nel  frattempo intervenuti, mentre per la
retribuzione  accessoria  variabile,  in  assenza  di  prestazione di
servizio,  non  potra'  che  farsi  riferimento agli importi presi in
considerazione  per  la  determinazione  del  trattamento  temporaneo
spettante  nel  periodo  di  esonero  dal  servizio secondo i criteri
indicati nel presente paragrafo.
Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero

  In base al comma 4 dell'art. 72, all'atto del collocamento a riposo
per  raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento
di  quiescenza  e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio.
   La  disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1
e  al comma 11 del medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata
nell'ambito piu' ampio della disciplina generale sui pensionamenti.
  Come  detto,  il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per
ottenere   l'esonero  dal  servizio,  la  sussistenza  del  requisito
contributivo   dei   35  anni,  senza  richiedere  anche  l'ulteriore
requisito  dell'eta'.  La  norma  stabilisce  poi che la richiesta di
esonero  non  e' revocabile; cio' significa che, una volta effettuata
la  domanda,  l'interessato  non ha il potere di revocarla, ma rimane
vincolato alla volonta' espressa; inoltre, una volta che l'esonero e'
stato disposto, l'amministrazione non puo' consentire che il soggetto
ritorni  in servizio per riprendere l'attivita' eventualmente al fine
di  raggiungere  il  limite  di  eta'  anche  perche' cio' sarebbe in
contrasto con le finalita' della nuova normativa.
  Il  comma  11  poi prevede la possibilita' per l'amministrazione di
risolvere  il  contratto  una volta che il dipendente ha raggiunto il
requisito  dell'anzianita'  contributiva  di  40 anni, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti  pensionistici.  Cio' in linea con la disciplina generale
sui  pensionamenti  che  consente  al  dipendente  di  conseguire  il
trattamento    di    pensione   al   raggiungimento   dell'anzianita'
contributiva di 40 anni.
  Cio'  premesso,  la  portata del citato comma 4 deve essere estesa,
nel senso che sia il dipendente che al termine del periodo di esonero
raggiunge  il  limite  di  eta'  sia il dipendente che al termine del
periodo  di  esonero  raggiunge  il  requisito contributivo ma non il
limite di eta' hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe
spettato se fossero rimasti in servizio.
  In  conclusione,  al  termine  del periodo di esonero il dipendente
consegue  il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti
di  eta'  - da individuare nelle disposizioni che disciplinano il suo
rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  - o in presenza dell'anzianita'
contributiva  di  40 anni, in base alla quale e' possibile conseguire
il  trattamento  di  pensione  indipendentemente dall'eta' anagrafica
(art.  1,  comma  59, lettera b), della legge n. 449 del 1997). Fermo
restando  il  diritto  a  pensione,  va  stabilita  la sua decorrenza
(finestre),  ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), della l.
n. 247 del 2007.
Le facolta' assunzionali delle amministrazioni in relazione
all'utilizzo del collocamento in posizione di esonero

  Il comma 6 dell'art. 72 detta disposizioni in materia di assunzioni
da parte delle amministrazioni in relazione alle economie conseguenti
al collocamento in posizione di esonero del personale.
  E'  da evidenziare che la norma ha come scopo primario quello della
riduzione  del  personale  in  servizio. E' facolta', tuttavia, delle
amministrazioni  interessate, fermo restando che l'applicazione della
disposizione  non  puo'  determinare in nessun caso oneri aggiuntivi,
fare le proprie valutazioni circa l'utilizzo delle suddette economie.
  Il  dipendente  in  posizione di esonero non viene considerato come
cessato  dal  servizio, sia da un punto di vista giuridico (in quanto
il  dipendente  verra'  collocato  in  quiescenza  al  momento  della
cessazione  della  posizione  di  esonero),  sia da un punto di vista
economico  (in  quanto  l'amministrazione  continua  ad  erogargli un
trattamento   economico).   Pertanto,   ai   fini   assunzionali   le
amministrazioni  non potranno equiparare le eventuali sospensioni del
rapporto di lavoro per esonero dal servizio alle cessazioni utili per
il  calcolo  dei risparmi di spesa che finanziano le nuove assunzioni
ai  sensi  delle disposizioni sul turn over previste dall'art. 66 del
decreto-legge n. 112 del 2008.
  Il  predetto  comma  6  prevede  che,  in  relazione  alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,   come  certificate  dai  competenti  organi  di  controllo
(trattamento economico complessivo al lordo degli oneri previdenziali
precedentemente   percepito   detratto   il   trattamento   economico
temporaneo  attribuito  al  dipendente  del  50%  o  70%  e gli oneri
previdenziali   calcolati   in  misura  intera  nei  termini  innanzi
evidenziati),  le  amministrazioni  interessate  possono procedere ad
assunzioni   di   personale  in  via  anticipata  rispetto  a  quelle
consentite  dalla  normativa  vigente  nell'anno  di  cessazione  dal
servizio  del  dipendente  collocato  in  posizione  di  esonero.  In
sostanza,  il  regime  del  turn  over  applicabile  va  riferito non
all'anno  in  cui  viene  concesso  l'esonero  ma  all'anno in cui e'
previsto   il  collocamento  a  riposo  del  soggetto  esonerato.  Le
eventuali   assunzioni  verranno  autorizzate  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto   con   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art.
66,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  secondo  le
indicazioni   che   verranno  successivamente  fornite  con  apposita
circolare.  Le  risorse  finanziarie utilizzate per queste assunzioni
vengono  detratte  da  quelle  disponibili  nell'anno in cui avverra'
concretamente  il  collocamento  in pensione del dipendente collocato
precedentemente  in  esonero,  come  si  desume  dalla  legge  («Tali
assunzioni  vengono  scomputate da quelle consentite nell'anno in cui
e' previsto il collocamento a riposo»).
2. Disposizioni  relative  al trattenimento in servizio (commi da 7 a
   10).

        La modifica del regime del trattenimento in servizio

  I  commi  da  7  a  10  dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 hanno
innovato  la  disciplina  di  cui  all'art.  16  comma  1 del decreto
legislativo  n. 503 del 1992, modificando il regime dei trattenimenti
in servizio.
  L'art.  16  comma 1 del citato decreto, come modificato, prevede: «
E'  in  facolta'  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  e degli enti
pubblici  non  economici  di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo  massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento».
  Mentre  secondo  la  disciplina  previgente,  in  caso  di domanda,
l'amministrazione  non  era titolare di discrezionalita' nel disporre
il  trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo
regime   l'istanza   di   trattenimento  e'  soggetta  a  valutazione
discrezionale  e quindi puo' non essere accolta dal datore di lavoro.
La  valutazione  deve  tener conto di alcune condizioni oggettive: le
esigenze   organizzative   e   funzionali   dell'amministrazione,  la
particolare  esperienza  professionale  acquisita  dal richiedente in
determinati  o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.
In  proposito,  e'  opportuno  che  ciascuna  amministrazione  adotti
preventivamente  dei criteri generali per regolare i trattenimenti in
servizio,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita',  in  modo da
evitare  condotte  contraddittorie  o  incoerenti.  Tali  criteri  si
configurano  quale  atto di indirizzo generale e quindi, in linea con
quanto  previsto  dall'art.  4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo  n. 165 del 2001 dovrebbero essere contenuti nell'atto di
programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorita'
politica  o  dagli  organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni,
che  dovranno  trovare  riscontro  nella motivazione dell'atto, sara'
opportuno  tenere in debita considerazione il parere del responsabile
della struttura nella quale il richiedente e' inserito.
  Considerato  che,  in base alla normativa vigente, il trattenimento
in    servizio    viene   disposto   in   relazione   alle   esigenze
dell'amministrazione e che il citato art. 16 stabilisce che esso puo'
avere  la  durata  massima  di  un  biennio,  lo  stesso  puo' essere
motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.
  La  nuova  disposizione  fissa poi dei termini per la presentazione
dell'istanza  da  parte  dell'interessato e, cioe', dai 24 ai 12 mesi
antecedenti  il  compimento  del limite di eta' per il collocamento a
riposo  previsto  dal  proprio  ordinamento.  La  previsione  di tali
termini     e'     funzionale     alle     esigenze     organizzative
dell'amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio
termine    nell'ambito    della    programmazione    dei   fabbisogni
professionali.  In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai
commi 9 e 10, che prevedono interventi di riesame di fattispecie gia'
concesse,   in  quanto  riferite  a  trattenimenti  in  servizio  con
decorrenze  spostate  nel  tempo, che quindi devono essere rivalutate
anche  al  fine  di  rendere reale ed immediata l'efficacia del nuovo
regime.
                         La fase transitoria

  Una volta enunciata la disciplina di regime nel comma 7, i commi da
8   a  10  dettano  le  regole  da  applicare  per  gestire  la  fase
transitoria.
  In  particolare, il comma 9 dispone che: «Le amministrazioni di cui
al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di
quanto  ivi  previsto,  i  provvedimenti di trattenimento in servizio
gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009».
  Il  successivo  comma  10  prevede  invece che: «I trattenimenti in
servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010
decadono  ed  i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7».
  Il  comma  8,  come risultante dalle modifiche apportate in sede di
conversione, recita: «Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e quelli
disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei
sei  mesi  successivi  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto».
  L'interpretazione  del  comma  8  citato  va compiuta tenendo conto
della  complessiva  disciplina e, quindi, la disposizione deve essere
considerata  in  relazione a quanto previsto dal precedente comma 7 e
dai successivi commi 9 e 10.
  Cio' premesso, la modifica del comma operata in sede di conversione
innanzi tutto consente di superare una lacuna che presentava il testo
originario del decreto legge in riferimento all'ipotesi di istanza di
trattenimento  presentata  da  coloro  i  quali avrebbero compiuto il
limite  di  eta'  per  il collocamento a riposo prima di 12 mesi dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  (25  giugno 2008), termine
fissato  dal terzo periodo dell'art. 16, comma 1, come modificato dal
decreto-legge n. 112.
  Infatti,  in  base  a quanto previsto dal vigente comma 8 dell'art.
72,  anche coloro che compiono il limite massimo di eta' prima del 25
giugno  2009, se non hanno gia' provveduto in precedenza a presentare
la relativa domanda, possono produrre istanza di trattenimento.
  In  sostanza,  i  dipendenti che compiono il limite massimo di eta'
entro  il 25 giugno 2009 e che intendono chiedere il trattenimento in
servizio  debbono  presentare la relativa domanda all'amministrazione
di  appartenenza  entro il 27 dicembre 2008. Si tratta di casi in cui
il  periodo  di  trattenimento  in servizio puo' iniziare a decorrere
nell'anno 2008 o nell'anno 2009.
  Peraltro,   la   disciplina   relativa  alla  gestione  della  fase
transitoria  di  cui  al  comma  8  dell'art.  72  rende possibile la
presentazione  della domanda di trattenimento entro il termine del 27
dicembre 2008 anche a coloro che compiranno il limite massimo di eta'
entro il 27 dicembre 2009 che non hanno provveduto alla presentazione
della  stessa  rispettando il termine dei 12 mesi. Se, ad esempio, un
soggetto dovesse compiere il limite massimo di eta' il 1° agosto 2009
e   non   avesse   gia'   provveduto   a  presentare  la  domanda  di
trattenimento,  ha  facolta'  di  farlo entro il 27 dicembre 2008, in
quanto  la  norma  prevede  espressamente  la deroga, durante la fase
transitoria, al rispetto dei termini di cui al comma 7.
  Resta  inteso  che  coloro che compiranno il limite massimo di eta'
successivamente  al  27  dicembre 2009 saranno tenuti al rispetto dei
termini di cui al comma 7 dell'art. 72.
  Inoltre,  in  base  alla nuova norma, sono fatte salve le eventuali
istanze  presentate  prima  del 25 giugno 2008 che ancora non fossero
state esaminate dall'amministrazione.
  Occorre  precisare  poi che le domande presentate entro la predetta
data  del 27 dicembre 2008 sono soggette ad un regime differenziato a
seconda   che  la  decorrenza  del  trattenimento  sia  precedente  o
successiva  al  1°  gennaio  2009.  Infatti, il comma 8 in esame deve
essere letto in connessione con il successivo comma 9, il quale, come
visto,    prescrive   alle   amministrazioni   di   riconsiderare   i
trattenimenti  gia'  disposti con decorrenza 1 gennaio 2009 alla luce
della  nuova  disciplina  (di  cui  al comma 7). In tale contesto, il
regime   applicabile  alle  domande  di  trattenimento  con  medesima
decorrenza deve essere analogo.
  Quindi,  le  domande presentate nel periodo antecedente all'entrata
in  vigore  del decreto-legge non ancora evase dall'amministrazione e
quelle  presentate  entro i 6 mesi successivi l'entrata in vigore del
decreto  stesso  debbono  essere  valutate  a  seconda  della data di
decorrenza del trattenimento:
   se  la  decorrenza  del trattenimento e' precedente al 31 dicembre
2008,   l'istanza   dell'interessato   deve   essere   accolta  e  il
trattenimento  deve  essere  disposto;  in  tal  caso, infatti, trova
applicazione  il  precedente  regime,  di cui all'art. 16 del decreto
legislativo  n.  503  del  1992  prima  della modifica operata con il
decreto-legge  n.  112,  secondo il quale l'amministrazione non aveva
discrezionalita' nel concedere il trattenimento;
   se  invece  la  decorrenza  del  trattenimento e' successiva al 31
dicembre 2008, allora la domanda di trattenimento va valutata in base
a  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n.
503   del   1992  come  modificato  dal  comma  7  dell'art.  72  del
decreto-legge   n.   112   e,   conseguentemente,  la  decisione  sul
trattenimento deve essere il frutto di una ponderazione discrezionale
da  parte  dell'amministrazione  alla  luce dei parametri individuati
dalla      norma     (esigenze     organizzative     e     funzionali
dell'amministrazione,  particolare esperienza professionale acquisita
dal  richiedente  in  determinati  o  specifici ambiti e l'efficiente
andamento dei servizi).
  Da quanto esposto risulta chiaro che la norma contenuta nel comma 8
dell'art.  72  in  esame  non  consente  di  per  se'  di far salvi i
trattenimenti  che  hanno  decorrenza  successiva al 1° gennaio 2009,
poiche'  questi sono assoggettati al nuovo regime, con la conseguenza
che  l'accoglimento  dell'istanza  e'  subordinato  alla  valutazione
discrezionale positiva dell'amministrazione stessa.
  Resta  inteso  che,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma 8,
rimangono  comunque  salvi i trattenimenti gia' in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge.
  Inoltre, in base alla previsione del comma 10, i trattenimenti gia'
disposti con decorrenza 1° gennaio 2010 decadono automaticamente e le
relative  domande  debbono  essere ripresentate nei termini di cui al
novellato art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
    Il raccordo con le previsioni di cui al comma 11 dell'art. 72

  Occorre  evidenziare  che  l'applicazione delle norme ora esaminate
deve  essere raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del
contratto   di   lavoro  contenuta  nel  comma  11  dell'art.  72  in
riferimento   a   quei   dipendenti   che   maturano   il   requisito
dell'anzianita'  contributiva di 40 anni, secondo quanto si dira' nel
paragrafo 3.
           Trattenimento in servizio del dipendente privo
     dei requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione

  Si  segnala  infine  che,  in  linea con i principi enunciati dalla
Corte  costituzionale,  in  caso  di  domanda,  l'amministrazione  e'
comunque  tenuta  a  disporre  il  trattenimento in servizio per quei
dipendenti   che   non   hanno   ancora  raggiunto  il  requisito  di
contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte
costituzionale,  n.  282  del  1991,  nella quale si afferma che: «Il
principio  (...)  secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare
l'art.  38,  secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il
personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale
che  sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto
a  pensione,  di derogare a tale limite per il collocamento a riposo,
al  solo  scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto
dalla  legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere
(...) valenza generale.».
3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per
   coloro  che  hanno  raggiunto l'anzianita' contributiva di 40 anni
   (comma 11).

  Il  comma  11  dell'art.  72  prevede  che: «Nel caso di compimento
dell'anzianita'   massima  contributiva  di  40  anni  del  personale
dipendente,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all' articolo 1,
comma  2  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia  di  decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di
lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.  Con  appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera
del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa  ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarieta'
ordinamentali.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.».
  Essa  accorda  all'amministrazione  una facolta' di risoluzione del
contratto  di  lavoro,  nel  rispetto del termine di preavviso di sei
mesi,   in   occasione  del  raggiungimento  dell'anzianita'  massima
contributiva di 40 anni.
                       Ambito di applicazione

  La   norma   riguarda   il   personale   dipendente   di  tutte  le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.
  Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati e
ai  professori  universitari.  Inoltre, per il personale dei comparti
sicurezza,   difesa   ed   esteri,  al  fine  di  tener  conto  delle
peculiarita'  ordinamentali,  la  disposizione si applichera' in base
alle  modalita'  e  ai  criteri che verranno stabiliti negli appositi
d.P.C.m., la cui istruttoria e' in corso.
                     Criteri per la risoluzione

  La  norma  non  stabilisce  criteri  o  limiti  per  la facolta' di
risoluzione,   ponendo  quali  uniche  condizioni  il  requisito  del
compimento dell'anzianita' contributiva e la necessita' di rispettare
il termine di preavviso di sei mesi.
  E'  comunque  auspicabile  che  ciascuna  amministrazione, prima di
procedere  all'applicazione  della  disciplina,  adotti  dei  criteri
generali,  calibrati  a  seconda  delle  proprie esigenze, in modo da
seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che
conducano  a  scelte  contraddittorie.  Analogamente a quanto detto a
proposito  dei trattenimenti in servizio, tali criteri si configurano
quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti
nell'atto  di  programmazione dei fabbisogni professionali o comunque
adottati  dall'autorita'  politica.  Tra  questi  criteri  possono ad
esempio  considerarsi  l'esigenza di riorganizzazione di strutture in
relazione  a  progetti  di  innovazione  tecnologica e ammodernamento
anche  con  riferimento  all'utilizzo  di  nuove professionalita', la
rideterminazione  dei  fabbisogni  di personale, la razionalizzazione
degli  assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che
potrebbero  crearsi, pure in relazione a specifiche professionalita',
a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione o di razionalizzazione
anche in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  La  disposizione  statuisce che rimane fermo «quanto previsto dalla
disciplina   vigente   in   materia  di  decorrenze  dei  trattamenti
pensionistici».  Cio'  significa  che la risoluzione del contratto di
lavoro  non  incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione
anticipandola,  ma  tale  decorrenza rimane ferma, con la conseguenza
che  l'amministrazione - nel caso in cui abbia deciso di farlo - deve
esercitare la facolta' tenendo conto di tale decorrenza evitando che,
cessato  il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il
dipendente  possa  trovarsi  privo  del  trattamento retributivo e di
quello previdenziale.
             Immediata applicabilita' della disposizione

  Considerato  che la legge non ha previsto un regime transitorio, la
disposizione e' immediatamente applicabile.
  Pertanto,  nel  rispetto  del  termine di preavviso di sei mesi, le
amministrazioni  possono procedere a risolvere il contratto di lavoro
nei  confronti  di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al
momento  dell'entrata  in  vigore  del decreto legge (25 giugno 2008)
hanno  gia'  maturato  la  prescritta  anzianita'  contributiva e nei
confronti di coloro che la matureranno successivamente.
                       Incarichi dirigenziali

  Per  quanto  riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni
dovranno  tener  conto  delle  nuove  disposizioni  al momento in cui
conferiscono   l'incarico   a   favore  di  dirigenti  prossimi  alla
maturazione  del  requisito.  Quindi,  se  l'amministrazione  intende
conservare la facolta' di avvalersi della risoluzione del rapporto di
lavoro  al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve
evidenziarlo  in  apposita disposizione nell'ambito del provvedimento
di  attribuzione dell'incarico. Cio' significa che - per tale ipotesi
- il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall'art. 72, comma
11, del decreto-legge n. 112 in ordine alla possibilita' di risolvere
il  rapporto  di  lavoro in occasione della maturazione del requisito
contributivo.  In  mancanza  di tale specificazione, nel rispetto dei
principi  della  buona  fede  e  della correttezza, l'amministrazione
dovra'   astenersi   dall'esercitare   la  facolta'  di  risoluzione.
Naturalmente,  resta  ferma l'osservanza della disciplina vigente sui
limiti massimi di eta'.
      La facolta' di risoluzione accordata all'amministrazione

  La  risoluzione puo' essere operata in occasione del compimento dei
40  anni  di contributi, nel rispetto del termine di preavviso (e, se
si   tratta   di   dirigente,   delle   disposizioni   contenute  nel
provvedimento   di   incarico   dirigenziale).   In   sede  di  prima
applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovra' decidere
anche   se  intenda  avvalersi  della  facolta'  di  risoluzione  nei
confronti  del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o
che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il
rapporto, dovra' ovviamente rispettare il termine di preavviso.
     Il raccordo con la disciplina sui trattenimenti in servizio

  Come detto, la norma deve essere raccordata con quanto previsto dai
commi  da 7 a 10 del medesimo art. 72. Considerata la mancanza di una
disposizione  transitoria, il comma 11 e' immediatamente operante sia
nei  casi  in  cui  per  il  dipendente  e'  stato  gia'  disposto il
trattenimento  in  servizio  al  momento  dell'entrata  in vigore del
decreto-legge   sia  nei  casi  in  cui  questo  viene  disposto  con
decorrenza  entro l'anno 2008, sia in riferimento alle ipotesi in cui
il  trattenimento  viene  concesso  in base alla nuova disciplina. E'
chiaro  che  le  amministrazioni  debbono  evitare di porre in essere
comportamenti  incoerenti  o  contraddittori  che  facilmente possono
generare   contenzioso.   Pertanto,  se  il  dipendente  prossimo  al
compimento  dell'eta' pensionabile presenta domanda di trattenimento,
nel  caso  in cui l'amministrazione intendesse risolvere il contratto
al  momento  del  compimento  del  requisito  contributivo,  dovrebbe
accordare il trattenimento per il tempo mancante al compimento dei 40
anni.  Le  amministrazioni,  cioe',  debbono  evitare di concedere il
trattenimento  per  un  certo periodo e successivamente esercitare la
facolta'  di  risolvere  il contratto poiche' cio' evidenzierebbe una
condotta  incoerente,  contraria ai principi della buona fede e della
correttezza, suscettibile di essere censurata in sede giudiziale.
4. Personale del comparto scuola.
  Si  rammenta che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma  1 dell'art. 72, la disciplina sull'esonero dal servizio non si
applica al personale della scuola.
  Inoltre,   relativamente   alla  disciplina  sui  trattenimenti  in
servizio,  ferma  restando  l'applicazione del nuovo regime in ordine
alla  valutazione  discrezionale dell'amministrazione nell'accogliere
la  domanda  di  trattenimento,  per  quanto  riguarda  il termine di
presentazione dell'istanza rimane ferma la previsione dell'art. 1 del
d.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
   Roma, 20 ottobre 2008
                                          Il Ministro per la pubblica
                                                 amministrazione
                                                 e l'innovazione
                                                     Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008
Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 12, foglio n. 357