LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
      LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
  Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;
  Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma
1,  lettera b) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e
sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
  Visto  il  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma
7,  che  dispone  che  per  il  primo anno dall'entrata in vigore del
medesimo  decreto  legislativo le risorse finanziarie di cui all'art.
1,  comma  7-bis,  della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'art.  2,  comma  533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
utilizzate  secondo  priorita'  stabilite  con  accordo  adottato  in
Conferenza Stato-Regioni;
  Ritenuta  l'opportunita' di procedere all'utilizzo delle risorse in
oggetto   per   promuovere   attivita',  ivi  compresa  una  campagna
straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute
e sicurezza sul territorio nazionale;
  Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;
  Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008
e diramato il 13 novembre 2008;
  Considerato  che,  nella  riunione tecnica del 18 novembre 2008, le
regioni   hanno   espresso  avviso  favorevole  all'accordo,  con  la
richiesta   di   chiarimenti  sul  punto  6),  con  riferimento  agli
interventi  di  formazione  non  presenti  nei  percorsi  regionali o
provinciali,  e con la richiesta di soppressione del punto 7) perche'
in  conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse
del Fondo Sociale Europeo;
  Considerato  altresi'  che,  nella medesima sede, il rappresentante
del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali si
e' riservato una verifica in merito;
  Visto  lo  schema  di  accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008
e   diramato   in  pari  data,  nella  riformulazione  che  riscontra
positivamente le osservazioni delle regioni;
  Considerato  che,  nella  seduta  odierna  di questa Conferenza, le
regioni  e  le  province  autonome  hanno espresso il proprio assenso
all'accordo  in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso
dal  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali il
19 novembre 2008 e diramato in pari data alle regioni e alle province
autonome;
  Acquisito,  nel  corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso
del Governo, delle regioni e delle province autonome;
                          Sancisce accordo

tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e
Bolzano, nei termini di seguito riportati.
  Attivita'  promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro
  1.  Al  fine  di  diffondere  la  cultura  della sicurezza e per la
realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse
di  cui  all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per l'anno 2008 sono cosi' ripartite:

         ---->  Vedere immagine da pag. 59 a  pag. 60  <----

   2.  La  ripartizione  delle  somme  per  attivita' di formazione a
favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella
misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del
numero  degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e
della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati
secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.
   3.  L'onere  di  cui alla precedente tabella fa carico al capitolo
7984  del  bilancio  di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
   4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
procede  al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle
somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni
o   delle   province  autonome,  nella  quale  siano  specificate  le
destinazioni  delle  risorse  assegnate  al  finanziamento  di azioni
coerenti con le priorita' di cui al presente accordo.
   5.  Il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali,  sentite  le regioni e province autonome e le parti sociali,
procede  alla  campagna  di  comunicazione  per  la  diffusione della
cultura  della  salute  e  sicurezza  sul lavoro, secondo le seguenti
priorita':
    a)  target  di  riferimento:  prioritariamente  datori di lavoro,
rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di
cui alla lettera successiva;
    b)  settori  economici  a maggior rischio di incidenti e malattie
professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
    c)  mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target
di riferimento.
   6.  Le  risorse  destinate  alle  regioni o alle province autonome
dovranno  essere  utilizzate per interventi di formazione, progettati
e/o  realizzati  anche  dagli  organismi paritetici, non presenti nei
normali  percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i
cui  obiettivi  vengono  definiti  su  base  territoriale  in maniera
coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali
di  coordinamento  di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e rivolti principalmente a:
   a)  presidi,  insegnanti  e studenti delle scuole di ogni ordine e
grado;
   b) lavoratori stranieri;
   c)  lavoratori  con  meno di due anni di esperienza nell'esercizio
delle proprie mansioni o attivita';
   d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
   e)  datori  di  lavoro  delle  piccole  e  medie  imprese, piccoli
imprenditori  di  cui  all'art.  2083  del codice civile e lavoratori
autonomi;
   f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
  7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le
attivita'  di  cui al punto precedente attraverso un incremento delle
somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.
  8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita', ciascuna
regione  o  provincia  autonoma  redige un rapporto semestrale, a far
data  dalla  approvazione  del  presente  accordo,  di attuazione che
verra'  messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e
delle   politiche   sociali   ovvero,  una  volta  costituita,  della
Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e sicurezza sul
lavoro.
   Roma, 20 novembre 2008

                                                 Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217