IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu' efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del territorio; Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;"; b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;".