IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
misure  per  assicurare  una  maggiore  tutela  della sicurezza della
collettivita',   a  fronte  dell'allarmante  crescita  degli  episodi
collegati  alla  violenza  sessuale,  attraverso  un sistema di norme
finalizzate  al  contrasto  di  tali  fenomeni e ad una piu' concreta
tutela  delle  vittime  dei  suddetti  reati, all'introduzione di una
disciplina  organica  in  materia  di  atti  persecutori, ad una piu'
efficace   disciplina   dell'espulsione  e  del  respingimento  degli
immigrati  irregolari,  nonche'  ad  un piu' articolato controllo del
territorio;
  Ritenuto,  pertanto,  di anticipare talune delle norme contenute in
disegni  di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia
di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro
per  le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare,   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  della
gioventu',  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione  normativa,  per le riforme per il federalismo, della
difesa e per le politiche europee;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Modifiche al codice penale

  1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il  n.  5)  e'  sostituito  dal  seguente:  "5) in occasione della
   commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
   609-quater e 609-octies;";
b) dopo  il  numero 5) e' inserito il seguente: "5.1) dall'autore del
   delitto previsto dall'articolo 612-bis;".