IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;

  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;

  Visto  il  regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;

  Visto  il  decreto  14  febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2006, con il
quale  le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di  Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere
Liguria»  sono  state  autorizzate  ad  effettuare  i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  14  febbraio  2006, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;

  Considerato  che  non  e'  ancora  pervenuta da parte della regione
Liguria  la  segnalazione  sulla conferma delle «Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La
Spezia,  coordinate dalla Unioncamere Liguria» ovvero la segnalazione
di  un  nuovo  organismo  di  controllo da parte del Consorzio per la
tutela  DOP Basilico Genovese per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Basilico
Genovese»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  14 febbraio 2006, fino
all'emanazione   del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  alle
«Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia, coordinate dalla Unioncamere
Liguria» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  alle «Camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di Genova, Savona, Imperia e La Spezia,
coordinate  dalla Unioncamere Liguria», con decreto 14 febbraio 2006,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Basilico  Genovese»,  registrata  con  regolamento della Commissione
(CE)   n.   1623/2005   del   4   ottobre  2005,  e'  prorogata  fino
all'emanazione  del  decreto  di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente
camerale   stesso   oppure   all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.