IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti  gli  orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di Stato per il
salvataggio   e   la  ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta',
pubblicati nella G.U.C.E. n. C244/2004 (di seguito orientamenti);
  Vista  la  definizione  di  piccole  e  medie  imprese  di cui alla
raccomandazione  della  Commissione  europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003, pubblicata nella G.U.C.E n. L/124/2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 18
aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese;
  Visto  l'art.  182-bis del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1979, n. 26, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  concernente
provvedimenti   urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria  delle
grandi imprese in crisi e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  l'art.  45,  comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che  prevede  modalita'  di  individuazione  della misura massima del
tasso  di  interesse  per  i mutui e le obbligazioni da stipulare con
onere totale a carico dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, art. 11, comma 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con
cui e' stato istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dai citati orientamenti;
  Visto  l'art.  1,  comma  460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge  finanziaria  2007) il quale prevede che la societa' «Sviluppo
Italia  S.p.a.»  assuma  la  denominazione  di «Agenzia nazionale per
l'attrazione  degli  investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di
seguito Agenzia);
  Visto  l'art. 1, comma 853, della predetta legge n. 296/2006 con il
quale  si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  fissi i criteri e le modalita' per l'attuazione
del  predetto  Fondo, determinando, in conformita' agli orientamenti,
le  priorita'  di  natura  produttiva  ed  i  requisiti  economici  e
finanziari  delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresi' i
criteri  e  le  modalita'  per  l'eventuale coordinamento delle altre
amministrazioni interessate;
  Vista la propria delibera 24 aprile 2007, n. 22 (G.U. n. 145/2007),
riguardante  i  criteri e le modalita' di funzionamento del Fondo per
il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 63/2008 del 10
marzo  2008 che dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  853,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «nella parte in cui
non  prevede  che  i  poteri del CIPE di determinazione dei criteri e
delle modalita' di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il
finanziamento  degli  interventi  consentiti dagli orientamenti siano
esercitati  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;
  Ritenuto  di dover dare attuazione al dettato della citata sentenza
della  Corte costituzionale, prevedendo l'acquisizione dell'intesa da
parte  della  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano sulla nuova
proposta  del  Ministero  dello sviluppo economico di definizione dei
criteri e delle modalita' di funzionamento del Fondo, che, al fine di
massimizzare   l'efficienza   economica   degli   aiuti,  ne  estende
l'applicazione  anche  alle imprese di media dimensione semplificando
le procedure di notifica degli stessi;
  Vista  la  nota  n.  0024046  del 20 novembre 2008, con la quale e'
stata  presentata la proposta concernente i criteri e le modalita' di
funzionamento  del predetto Fondo, sulla quale la predetta Conferenza
permanente ha espresso la propria intesa nella seduta del 20 novembre
2008;
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
                              Delibera:

1. Soggetti beneficiari e interventi ammissibili al Fondo.
  Possono  accedere  agli  interventi  del Fondo per il finanziamento
degli  interventi  consentiti dagli orientamenti (di seguito nominato
Fondo)  le  imprese organizzate in forma di societa' di capitali che,
alla  data  di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente
le seguenti condizioni:
   a)  si  trovino  in  difficolta',  ai  sensi  del  punto 2.1 degli
orientamenti;
   b)  abbiano  un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati
secondo  i  criteri  di  cui al decreto del Ministero delle attivita'
produttive  del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media
impresa   e   grande   impresa   secondo   i   criteri  di  cui  alla
raccomandazione  della  Commissione  europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003;
   c) non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della
pesca, dell'acquacoltura e del settore agricolo.
  Nel caso di aiuti alle «grandi imprese», definite secondo i criteri
di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6  maggio  2003,  i  singoli  aiuti  di cui ai successivi punti 2 e 3
saranno  notificati  individualmente  alla  Commissione  europea  (di
seguito  Commissione)  alle  condizioni  previste  dal  punto 3 degli
orientamenti,  secondo quanto specificato al successivo punto 4 della
presente delibera.
  Gli  interventi  del  Fondo  possono  riguardare  sia  aiuti per il
salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art.
2.2 degli orientamenti.
  Gli  aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario
temporaneo   e   reversibile,  della  durata  massima  di  sei  mesi,
finalizzato   a   mantenere  in  attivita'  l'impresa  per  il  tempo
necessario   ad   elaborare   un   piano  di  ristrutturazione  o  di
liquidazione.
  Gli   aiuti  per  la  ristrutturazione  sono  basati  su  un  piano
industriale  e finanziario finalizzato a ripristinare la redditivita'
a lungo termine dell'impresa.

2. Aiuti per il salvataggio.
  L'impresa  richiedente  l'ammissione  agli aiuti per il salvataggio
deve  trovarsi  in grave difficolta' conformemente agli orientamenti,
purche'   non   sia   stata   presentata   istanza   giudiziale   per
l'accertamento dello stato di insolvenza.
  L'impresa e' tenuta a presentare:
   a) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito
del  bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa)  relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di
copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente
sottoscritti  dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II)
relazione  del  collegio  sindacale  o del revisore dei conti o della
societa'  di  revisione,  a seconda di quale sia il soggetto a cui e'
demandato  il  controllo contabile dell'impresa; III) relazione della
societa' di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi
di  bilanci  certificati.  Le  societa'  non  soggette all'obbligo di
deposito  dei  bilanci  sono  tenute  a  presentare la documentazione
contabile sopra citata in copia conforme all'originale;
   b)  copia  conforme  del  bilancio  infrannuale  ad  una  data non
antecedente  i  centottanta  giorni dalla data di presentazione della
domanda,  redatto  secondo  principi  contabili  omogenei  con quelli
utilizzati per detto bilancio;
   c)  attestazione della societa' circa il ricorrere dei presupposti
di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti.
  Gli  aiuti  per  il  salvataggio  a  valere sul Fondo sono concessi
esclusivamente  nella  forma della garanzia statale sui finanziamenti
bancari  contratti  dall'impresa.  L'importo dell'aiuto concesso deve
basarsi  sul  fabbisogno  di  liquidita' dell'impresa imputabile alle
perdite. L'aiuto per il salvataggio e' limitato all'importo calcolato
sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti.
  La  concessione degli aiuti e' subordinata alla preventiva notifica
ed  approvazione  della  commissione,  secondo  quanto specificato al
successivo punto 4.
  I  soggetti  beneficiari  dell'aiuto  per  il  salvataggio dovranno
presentare  entro  quattro mesi dall'erogazione del prestito un piano
di  ristrutturazione ai sensi e con le modalita' di cui al successivo
punto  3,  ovvero  un  piano  di  liquidazione.  In  mancanza di tale
adempimento,  entro  lo  stesso  termine, l'impresa dovra' confermare
l'impegno  contrattuale  di  restituire  il  prestito  garantito alla
scadenza.   In  caso  di  notifica  alla  commissione  del  piano  di
ristrutturazione,   il  termine  per  la  cessazione  della  garanzia
concessa   per   il   salvataggio   e'   prorogato  fino  al  momento
dell'adozione  da  parte della commissione di una decisione in merito
al piano.

3. Aiuti per la ristrutturazione.
  L'impresa    richiedente    l'ammissione    agli   aiuti   per   la
ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza.
  Gli  aiuti  per  la  ristrutturazione  a  valere  sul Fondo saranno
concessi  esclusivamente  nella  forma  della  garanzia  statale  sui
finanziamenti bancari contratti dalle imprese.
  La  concessione degli aiuti e' subordinata alla preventiva notifica
ed  approvazione  della  commissione,  secondo  quanto specificato al
successivo punto 4.
  L'impresa    richiedente    l'ammissione    agli   aiuti   per   la
ristrutturazione e' tenuta a presentare:
   a) copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del
verbale  di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art.
2447  del  codice  civile qualora ricorrano le condizioni previste in
tale articolo;
   b) dichiarazione di aver provveduto a termini di legge al deposito
del  bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa)  relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato di
copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente
sottoscritti  dai competenti organi: I) relazione sulla gestione; II)
relazione  del  collegio  sindacale  o del revisore dei conti o della
societa' di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale e'
demandato  il  controllo contabile dell'impresa; III) relazione della
societa' di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi
di  bilanci  certificati;  le  societa'  non  soggette all'obbligo di
deposito  dei  bilanci  sono  tenute  a  presentare la documentazione
contabile sopra citata in copia conforme all'originale;
   c)  copia  conforme  del  bilancio  infrannuale  a  una  data  non
antecedente  i  centottanta  giorni dalla data di presentazione della
domanda,  redatto  secondo  principi  contabili  omogenei  con quelli
utilizzati per detto bilancio;
   d)  attestazione della societa' circa il ricorrere dei presupposti
di cui al punto 2.1, paragrafo 9 degli orientamenti;
   e) un piano di ristrutturazione industriale alle condizioni di cui
all'art.   3.2   degli  orientamenti  accompagnato  da  un  piano  di
ristrutturazione  dei  debiti  che  abbia i requisiti di cui all'art.
182-bis  del  regio  decreto  del 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito piano di ristrutturazione).
  Il  piano  di  ristrutturazione deve avere una durata limitata (non
superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento
da  parte della commissione), e deve permettere di ripristinare entro
lo  stesso  termine  la  redditivita' dell'impresa nel lungo periodo,
sulla  base  di  ipotesi  realistiche  circa  le condizioni operative
future e puo' riguardare le seguenti tipologie d'intervento:
   I.  la  riorganizzazione  e  la  razionalizzazione delle attivita'
aziendali  su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere,
l'abbandono delle attivita' non piu' redditizie;
   II.   la  ristrutturazione  delle  attivita'  che  possono  essere
riportate a livelli competitivi;
   III. la diversificazione verso nuove attivita' redditizie.
  La    ristrutturazione    deve    essere    accompagnata   da   una
ristrutturazione   finanziaria   (apporto   di   capitali,  riduzione
dell'indebitamento)  e  comunque  dal contributo dei beneficiari alla
stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44
dei  citati  orientamenti.  In ogni caso la ristrutturazione non puo'
limitarsi soltanto ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite
pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.
  Il  piano  di  ristrutturazione  deve  essere corredato da tutte le
informazioni  utili,  tra  le  quali  in  particolare  un'analisi del
mercato  di riferimento dell'impresa in difficolta'. Il miglioramento
della  redditivita' deve essere soprattutto il risultato delle misure
di  risanamento  interne  contenute  nel  piano di ristrutturazione e
potra'  basarsi  su  fattori  esterni,  tra i quali la variazione dei
prezzi  e  della  domanda,  sui  quali  l'impresa non puo' esercitare
un'influenza  di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato
generalmente  accettate.  Il piano di ristrutturazione deve prevedere
l'abbandono  delle  attivita'  che,  anche  dopo la ristrutturazione,
resterebbero strutturalmente deficitarie.
  Nel  caso  in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto
preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive potra' essere
accordato  un  accesso  preferenziale  diretto  senza  che  vi sia la
necessita'  di presentare ulteriori domande, nel caso ne sussistano i
requisiti,  ad  altri  aiuti  previsti  dalla normativa vigente. Tali
aiuti  dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e
come tali essere notificati alla commissione.

4. Regime di aiuto e obblighi di notifica individuale.
  Gli  aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 destinati alle medie
imprese, definite secondo i criteri di cui alla raccomandazione della
Commissione  europea  2003/361/CE del 6 maggio 2003, saranno concessi
nei  limiti  della decisione di autorizzazione del regime di aiuto da
parte  della  commissione  alle  condizioni  di  cui  al  punto 4 dei
medesimi orientamenti.
  Nel  caso  di aiuti alle grandi imprese, definite secondo i criteri
di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6  maggio  2003,  i singoli aiuti di cui ai precedenti articoli 2 e 3
saranno notificati individualmente alle condizioni previste dal punto
3  degli  orientamenti  ed  al  di  fuori dell'eventuale decisione di
autorizzazione del regime di aiuti di cui al precedente paragrafo.

5. Oggetto, limiti e operativita' della garanzia.
  La  garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice
civile,  assiste  il  credito  maturato  a  favore della banca che ha
concesso  il  credito in termini di capitale, interessi ed ogni altro
costo  ed  onere  connesso  con  l'operazione  garantita. Nel caso di
crediti  di  firma,  la  garanzia  si  estende anche alla commissione
dovuta alla banca.
  Il  tasso  di interesse non puo' essere superiore a quello previsto
per  i  mutui  con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, richiamata in premessa.
  La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione
del    debitore    su   semplice   comunicazione   dell'inadempimento
dell'obbligazione  con  la  quale la banca dichiara, sotto la propria
responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento
al  debitore  ed  indica  l'importo del credito vantato, distinto per
capitale,  interessi,  spese  ed  altri  oneri,  allegando  tutta  la
documentazione  idonea  a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del
credito medesimo.
  L'atto  di escussione della garanzia e' inviato per conoscenza agli
amministratori  dell'impresa  debitrice, i quali dovranno trasmettere
immediatamente   al  Ministero  dello  sviluppo  economico  eventuali
osservazioni.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'atto  il
Ministero  dello sviluppo economico effettua il pagamento dovuto alla
banca  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  depositate  in un conto
corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato
al  Ministero medesimo, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti del
presente punto.
  Il  termine  di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in
cui,  per  cause  imputabili  alla  banca,  si  renda  necessario  il
compimento  di  atti  istruttori  diretti ad accertare la sussistenza
delle  condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza
e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
  A  seguito  del pagamento, il Ministero dello sviluppo economico e'
surrogato  nei  diritti  della  banca  creditrice, ai sensi dell'art.
1203, primo comma, n. 3 del codice civile.
  Sulla  somma pagata dal Ministero dello sviluppo economico maturano
gli  interessi  al  tasso  legale  vigente  a decorrere dalla data di
pagamento   alla  banca  e  fino  alla  data  di  rimborso  da  parte
dell'impresa debitrice.

6. Procedure per l'operativita' del Fondo.
  Nel  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
delibera,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  provvede, previa
intesa  con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, con proprio
decreto  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, a fissare i criteri di
priorita' nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi
adottati dal Governo in materia di politica industriale.
  Il  Fondo  diviene  operativo  10  giorni  dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.
  Entro  il  30  gennaio  di  ciascun anno il Ministro dello sviluppo
economico  provvede  all'aggiornamento  dei  criteri  di cui al primo
paragrafo del presente punto.

7. Iter procedurale di accesso al Fondo.
  L'impresa  che  intende accedere agli interventi del Fondo presenta
la  domanda  all'«Agenzia  per  l'attrazione  degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a.», che provvede a darne tempestivo avviso al
Ministero dello sviluppo economico.
  All'atto   della   presentazione,   la   domanda   deve   contenere
l'indicazione  dei  termini  essenziali  delle operazioni finanziarie
previste e, ove necessario, delle banche prescelte.
  Le  proposte  istruite  positivamente  dall'Agenzia  sono trasmesse
all'esame del Comitato di valutazione tecnica di cui al punto 8 della
presente  delibera,  il quale esprime il proprio parere ai fini della
successiva  concessione  dell'aiuto  di  Stato o della notifica dello
stesso alla Commissione europea.
  Il  termine  per  la conclusione del procedimento non puo' superare
rispettivamente  i  30  giorni  per gli aiuti al salvataggio, ed i 60
giorni   per  gli  aiuti  alla  ristrutturazione.  Detti  termini  si
intendono   sospesi  fino  alla  comunicazione  della  autorizzazione
all'aiuto di Stato da parte della Commissione europea.
  Il   Ministero   dello  sviluppo  economico  emana  il  decreto  di
concessione  della  garanzia, previa autorizzazione della Commissione
europea  nei  casi  previsti  dal secondo paragrafo del punto 4 della
presente delibera.

8. Il Comitato di valutazione tecnica.
  Il  Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto nomina un
Comitato  di  valutazione  tecnica,  presieduto  dal  direttore della
Direzione  generale  per  la  politica  industriale e composto da due
membri  designati  dalla  medesima  Direzione  generale, da un membro
della   Direzione   generale   per   il   sostegno   alle   attivita'
imprenditoriali,  da  un membro designato dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e da un rappresentante delle regioni dove hanno sede
le  imprese.  Al Comitato partecipa inoltre, con funzioni consultive,
un membro designato dall'Agenzia.
  Il  Comitato  puo' avvalersi del parere tecnico della struttura per
le  crisi  d'impresa  istituita  presso  il  Ministero dello sviluppo
economico.
  La  segreteria  del  Comitato  di valutazione tecnica e' assicurata
dall'ufficio  funzionalmente  competente della Direzione generale per
la politica industriale, coadiuvato dall'Agenzia.

9. Clausola di salvaguardia.
  Salvo   i   casi   espressamente   previsti   all'art.   3.3  degli
orientamenti,  tanto  gli  aiuti  al  salvataggio  che gli aiuti alla
ristrutturazione  devono  avere  carattere  straordinario  e  possono
essere concessi una sola volta. Gli interventi a valere sul Fondo non
sono  dunque  compatibili,  in  linea  di  principio, con altri aiuti
aventi  la  stessa  finalita'  precedentemente concessi alla medesima
impresa.
  Per  quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera,
valgono le disposizioni degli orientamenti.

   Roma, 18 dicembre 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 262