IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

   Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di
conseguire   l'obbiettivo   della  continuita'  territoriale  per  la
Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione,
oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, disponga con
proprio  decreto,  in  conformita'  del  contenuto regolamento CEE n.
2408/92  del Consiglio del 23 luglio 1992, oggi abrogato e sostituito
dal  regolamento  CE n. 1008/2008 del Consiglio del 24 settembre 2008
recante  norme  comuni  per  la  prestazione  di  servizi aerei nella
Comunita' e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal
comma  2  del  citato  art.  36  della  legge 17 maggio 1999, n. 144,
l'imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico sui servizi aerei di
linea  effettuati  tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna ed i
principali aeroporti nazionali;
  Visto  il  regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio   del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per  la
prestazione  di  servizi  aerei  nella  Comunita', che ha abrogato il
regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  36  del  29  dicembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 8
dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio
pubblico sulle rotte : Alghero-Bologna e v.v., Alghero-Torino e v.v.,
Cagliari-Bologna  e  v.v., Cagliari-Torino e v.v., Cagliari-Firenze e
v.v.,    Cagliari-Verona    e    v.v.,    Cagliari-Napoli   e   v.v.,
Cagliari-Palermo e v.v., Olbia-Bologna e v.v., Olbia-Verona e v.v.;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea pubblicata nella
G.U.U.E. n. C 93/13 del 24 aprile 2006;
  Vista  la  decisione della Commissione europea n. 332 del 23 aprile
2007,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 125
del  15 maggio 2007, avente per oggetto: «decisione della Commissione
sull'imposizione  di  oneri  di  servizio pubblico su talune rotte in
provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del
regolamento  CEE  n.  2408/92  del Consiglio sull'accesso dei vettori
aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie», ed in particolare
il  punto  (78)  delle  «Conclusioni»,  nel  quale  e'  precisato che
l'applicazione  delle tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche
se  residenti  fuori  Sardegna,  deve ritenersi sia sproporzionato ed
incompatibile  con  il  Regolamento,  e  con il disposto dell'art. 1,
punto  1,  lettera  e)  della  predetta decisione, secondo il quale i
vettori  aerei  non  hanno  l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai
nati in Sardegna anche se residenti fuori Sardegna;
  Considerata  la  necessita'  di  uniformarsi  alla  decisione della
Commissione   europea  per  quanto  riguarda  l'individuazione  delle
categorie di passeggeri a cui e' riservata la tariffa agevolata;
  Sentiti  a  tal  fine  i  rappresentanti  della  Regione Sardegna e
dell'ENAC,  nella  riunione  tenuta  il  27  gennaio  2009  presso la
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  Il  punto  4.8  dell'allegato  al decreto ministeriale n. 36 del 29
dicembre  2005  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006, e' modificato nel modo seguente:
   al  4.8.  Le  tariffe  agevolate,  nelle misure sopra specificate,
dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:
    Ai residenti in Sardegna;
    Ai disabili *;
    Ai giovani dai 2 ai 21 anni *;
    Agli anziani al di sopra dei 70 anni *;
    Agli  studenti  universitari  fino  al compimento del 27° anno di
eta' *.
  (*)  senza  alcuna  discriminazione  legata al luogo di nascita, di
residenza e nazionalita'. I bambini al di sotto di due anni viaggiano
gratis e non occupano il posto a sedere.