IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, nonche'
delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  della  provincia  di  L'Aquila ed altri comuni della
regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi
in pari data;
  Considerato  che,  a  seguito  dei  citati  eventi,  per i soggetti
residenti   nel  territorio  della  provincia  di  L'Aquila  sussiste
l'impossibilita'  di  rispettare le scadenze di legge concernenti gli
adempimenti  degli  obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione
di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;
  Ritenuta  la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e
dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al
30 novembre 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che,  alla  data del 6 aprile 2009, avevano la
residenza  nel  territorio  della provincia di L'Aquila, sono sospesi
dalla  stessa  data  del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini
relativi  agli  adempimenti  ed ai versamenti tributari, scadenti nel
medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  la  sede  legale  o la sede
operativa nel territorio della provincia di L'Aquila.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  possono  essere  individuati, sulla base delle comunicazioni
del  Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli
eventi  sismici  del  6  aprile  2009,  relativamente  ai quali trova
applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le  modalita'  di  effettuazione  degli  adempimenti e dei
versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 2009
                                               Il Ministro : Tremonti