LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso: che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; Visto: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; d) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10 ; e) la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali (delibere del 19 gennaio 1994, del 27 aprile 1999 e del 7 aprile 2004), nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; considerata altresi' l'urgenza di provvedere e i precedenti di definizione, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne elettorali; consultata: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione dell'8 aprile 2009; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.