LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
                 L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
                     DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  Premesso:
   che  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1° aprile
2009,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009,
sono stati indetti per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali
per   l'elezione   dei   membri   del  Parlamento  Europeo  spettanti
all'Italia;
  Visto:
   a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di  disciplinare  direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b)  quanto  alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire
l'accesso  alla  programmazione  radiotelevisiva,  in  condizioni  di
parita',  nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente
le  rubriche  di  informazione  elettorale,  l'art. 1, comma 1, della
legge  10  dicembre  1993,  n.  515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9
della  legge  22  febbraio  2000,  n. 28, che individuano le potesta'
della  Commissione  in  materia  di par condicio nella programmazione
radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
   c)   quanto   alla   tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico
della  radiotelevisione,  approvato con decreto legislativo 31 luglio
2005,   n.  177,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo  approvati  dalla
Commissione,  in  particolare,  il  13  febbraio e il 30 luglio 1997,
nonche' l'11 marzo 2003;
   d)  quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento
europeo  spettanti  all'Italia,  la  legge  24 gennaio 1979, n. 18, e
successive  modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10
;
   e)   la  propria  prassi  pregressa  e  i  precedenti  di  proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali
(delibere  del  19  gennaio  1994,  del 27 aprile 1999 e del 7 aprile
2004),   nonche'   l'esperienza  applicativa  di  tali  disposizioni;
considerata  altresi'  l'urgenza  di  provvedere  e  i  precedenti di
definizione,  nella  sede  dell'Ufficio  di  Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, di provvedimenti di disciplina di campagne
elettorali;
  consultata:
   l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della
Commissione dell'8 aprile 2009;

                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione


  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
campagna  per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.