IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  17  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, recante
«Modifiche  ed  integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari  e  delle  bevande  ed  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 novembre 1963, con il quale agli
ufficiali   e   agenti   di   Polizia  giudiziaria  dei  Nuclei  anti
sofisticazione  dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stati  conferiti i
poteri  previsti  dal  terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata
legge n. 441 del 1963;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 marzo 1975, con il quale si e'
disposto  che,  per  il  servizio  di  vigilanza e di controllo delle
materie  della  profilassi  internazionale,  della sanita' marittima,
aerea  e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi
delle  derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio,
vendita  e  pubblicita'  dei  prodotti chimici usati in medicina, dei
preparati  farmaceutici,  preparati galenici, specialita' medicinali,
vaccini,  medico-chirurgici e prodotti assimilati, il Ministero della
sanita'  puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali,
sottoufficiali  e  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  posti  alle
dipendenze funzionali del medesimo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 17
dicembre  2007,  recante  «Patto  per  la  tutela  della  salute e la
prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3;
  Visto  il  decreto  ministeriale 24 aprile 1975, con il quale si e'
disposto  che, per il servizio di vigilanza che si rende necessario a
livello   centrale   per   le   materie  di  assistenza  sanitaria  e
ospedaliera,  il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di
nuclei  costituiti  da  ufficiali, sottufficiali o militari dell'Arma
dei  carabinieri  posti  alle dipendenze del medesimo Ministero della
sanita';
  Visti  gli  articoli  6  e  7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio 1979, con il quale e'
disposto  che  gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri del comando
Carabinieri  antisofisticazione  e  sanita',  posti  alle  dipendenze
funzionali  del  Ministero della sanita' esercitano, anche nella loro
qualita' di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di
controllo   e   di  vigilanza  igienico-sanitaria  nelle  materie  di
competenza  dello  Stato,  in  quelle  di  igiene, sanita' pubblica e
Polizia   veterinaria  limitatamente  all'adozione  di  provvedimenti
aventi  carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedano,
per  la  loro  rilevanza  pluriregionale, nazionale o interregionale,
indirizzi  unitari  e  interventi  operativi  a tutela dell'interesse
nazionale;
  Visto  l'art.  10  della  legge  4  giugno  1984,  n.  194, recante
«Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale si e' disposto
che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via
di  sviluppo,  il  Ministro  delle  politiche  agricole, alimentari e
forestali  puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei
carabinieri;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito
nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia
di  prevenzione  e  repressione delle sofisticazioni alimentari», che
dispone  che  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  e i Nuclei
antisofisticazione  dell'Arma  dei  carabinieri operano, in concorso,
con  i  nuclei  di  Polizia  tributaria  del  Corpo  della guardia di
finanza,  con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato
e con l'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, recante «Misure
urgenti  per  la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con
modificazioni,  della  legge  30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra
l'altro,  all'art.  3  stabilisce  che  il Comando carabinieri per la
sanita'  assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela
della salute;
  Visto  il  decreto  ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987,
recante  «Attuazione  del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge
11  ottobre  1986,  n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici»
con  il  quale  e'  disposto che gli uffici territoriali competenti a
richiedere  le  informazioni  previste  dall'art.  11, comma 7, della
legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  sono,  tra  gli  altri, i Nuclei
antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  aprile  1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 99 del 29 aprile
1989,  recante «Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale
24  giugno  1987,  concernente  programma  sistematico  di interventi
miranti  alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni
degli  alimenti  e  delle bevande», che riporta l'allegato al decreto
ministeriale  24  giugno  1987,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale, al
capitolo  IV, si e' stabilito che gli uffici repressioni frodi devono
svolgere   capillari   ed  intensi  controlli  presso  le  ditte  che
beneficiano  di  aiuti  UE,  al fine di impedire o reprimere indebiti
percepimenti di detti aiuti; rendere piu' proficua la collaborazione,
nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con
gli   altri   organismi   incaricati   dei   controlli   nel  settore
agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri,
Corpo  della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia
di Stato);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi stati di tossicodipendenza e successive
modificazioni»;
  Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1981,
n.   180,   recante   «Disciplina   dell'attivita'   di  informazione
scientifica sui farmaci», nel quale si prevede che il  Ministro della
salute  si  avvale  anche  dei  Nuclei  antisofisticazioni  e sanita'
dell'Arma   dei  carabinieri  per  verificare  l'inottemperanza  alle
disposizioni del citato art. 5 relativo ai convegni e congressi»;
  Visto  l'art.  4,  comma  4,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
recante  «Disposizioni  in materia di finanza pubblica», con il quale
sono  attribuiti  al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita'
compiti   di   controllo   delle   prescrizioni   farmaceutiche   per
l'accertamento   delle   truffe   in  danno  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina  in
materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421”;
  Visto  l'art.  8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno
1993,  n.  266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a
norma  dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n.  421»,  che  dispone che il Ministro della sanita', nell'esercizio
del  potere  di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i
propri  uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del
personale  di  cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989,
n. 37;
  Visto  l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 266 del
1993,  il  quale  dispone che il Ministro della sanita' si avvale dei
nuclei  specializzati  dell'Arma  dei  carabinieri per la repressione
delle attivita' illecite in materia sanitaria;
  Vista  la  legge  23  agosto 1993, n. 352, recante «Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati», e in particolare l'art. 11, che attribuisce la vigilanza
anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto interministeriale Sanita - Difesa del 23 gennaio
1996, istitutivo del Comando carabinieri per la sanita';
  Visto  il  decreto  interministeriale  Sanita -  Difesa del 6 marzo
2000,  recante  modifiche  al  citato  decreto  interministeriale  23
gennaio 1996;
  Visto  l'art.  10,  comma  2,  dell'ordinanza ministeriale 3 aprile
2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  114  del 17 maggio 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per
il  commercio  dei  prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con il
quale   si   dispone   che   l'attivita'  di  vigilanza  e  controllo
sull'osservanza  delle  norme di cui all'ordinanza medesima e' svolta
anche   dal   personale  del  Comando  carabinieri  per  la  sanita',
funzionalmente dipendente dal Ministero della salute;
  Visto  l'art.  36,  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza»;
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  della salute e
l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori,
servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la
possibilita',  da  parte  dell'Autorita'  medesima,  di avvalersi del
Comando  dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle
attivita' ispettive;
  Visto  il  Piano  nazionale  integrato  ai  fini del regolamento CE
882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
  Vista  la  determinazione  4  aprile  2007  del  direttore generale
dell'Agenzia   italiana   del   farmaco,  con  la  quale  il  Comando
carabinieri  per  la  tutela  della  salute e' inserito nel gruppo di
lavoro  deputato  alla valutazione dell'entita' e della tipologia del
fenomeno   contraffazione   farmaceutica   in   Italia,   nonche'  al
rafforzamento  della  cooperazione  internazionale  per lo scambio di
informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica;
  Visto  il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante
«Pubblicita'   dei  medicinali  e  di  altri  prodotti  di  interesse
sanitario  sottoposti  alla  disciplina dell'art. 201 del testo unico
delle   leggi  sanitarie  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni»,  con  il  quale  il Comando carabinieri per la tutela
della  salute  e'  stato incaricato di vigilare sulla regolarita' dei
messaggi  pubblicitari  effettuati  esclusivamente o parzialmente con
mezzi  fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette
all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
dalla  legislazione  vigente  per  la  violazione dell'art. 201 delle
leggi  sanitarie  approvato  con  regio  decreto del 27 luglio 1934 e
successive   modificazioni   e   delle   ulteriori  disposizioni  che
disciplinano  la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario;
  Preso  atto  delle  iniziative  avviate  dalla  Commissione  per la
vigilanza  ed  il  controllo  sul doping e per la tutela della salute
nelle  attivita' sportive del Ministero della salute, di cui all'art.
3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e
delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), in materia di incremento della lotta al doping;
  Visto  il Progetto della tracciabilita' del farmaco che annovera il
Comando  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  tra  i soggetti
istituzionali  deputati  ad  accedere  alla  banca  dati centrale del
Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1 marzo 2002,
n.  39,  per  monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema   distributivo  con  decreto  ministeriale  15  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio 2004, n. 2;
  Vista  la direttiva generale annuale per l'attivita' amministrativa
e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi
dell'art.  14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  nella  quale  vengono  fissati, tra gli
obiettivi  strategici  del  Dicastero,  gli  interventi per la tutela
della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001  e  successive  modificazioni recante «Definizione dei
livelli essenziali di assistenza»;
  Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
«Riassetto  dei  comparti  di  specialita'  delle  Forze di polizia»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 21
agosto 2006, n. 193;
  Visto  l'art. 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega
al  Governo  in  materia  di  riordino dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo  forestale  dello  Stato,  del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
  Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 novembre 2005 e
successive  modificazioni,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  17 gennaio 2006, n. 13, concernente misure
finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
  Vista la proposta del Ministro della salute;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Ordinamento
  1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, e' articolato
in:
   a) un Comando centrale, con sede in Roma;
   b)  una  struttura periferica costituita da tre gruppi Carabinieri
antisofisticazioni  e  sanita' in Milano, Roma e Napoli, che assumono
la denominazione di gruppi Carabinieri per la tutela della salute con
alle  dipendenze  37  nuclei Carabinieri antisofisticazioni e sanita'
(N.A.S.)  indicati  nell'allegato  A  al  presente  decreto, compresi
quelli di Caserta e Lecce di cui si dispone l'istituzione.