IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, con il quale agli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dei Nuclei anti sofisticazione dell'Arma dei carabinieri sono stati conferiti i poteri previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge n. 441 del 1963; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1975, con il quale si e' disposto che, per il servizio di vigilanza e di controllo delle materie della profilassi internazionale, della sanita' marittima, aerea e di frontiera, della produzione dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, della produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, medico-chirurgici e prodotti assimilati, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottoufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze funzionali del medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007, recante «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2008, n. 3; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1975, con il quale si e' disposto che, per il servizio di vigilanza che si rende necessario a livello centrale per le materie di assistenza sanitaria e ospedaliera, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'opera di nuclei costituiti da ufficiali, sottufficiali o militari dell'Arma dei carabinieri posti alle dipendenze del medesimo Ministero della sanita'; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con il quale e' disposto che gli ufficiali, sottufficiali e Carabinieri del comando Carabinieri antisofisticazione e sanita', posti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanita' esercitano, anche nella loro qualita' di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, le funzioni di controllo e di vigilanza igienico-sanitaria nelle materie di competenza dello Stato, in quelle di igiene, sanita' pubblica e Polizia veterinaria limitatamente all'adozione di provvedimenti aventi carattere contingibile ed urgente e in quelle che richiedano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale o interregionale, indirizzi unitari e interventi operativi a tutela dell'interesse nazionale; Visto l'art. 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con il quale si e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri; Visto l'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di Polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, il quale, tra l'altro, all'art. 3 stabilisce che il Comando carabinieri per la sanita' assume la denominazione di Comando carabinieri per la tutela della salute; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1987, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici» con il quale e' disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1989, recante «Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», che riporta l'allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1987, con il quale, al capitolo IV, si e' stabilito che gli uffici repressioni frodi devono svolgere capillari ed intensi controlli presso le ditte che beneficiano di aiuti UE, al fine di impedire o reprimere indebiti percepimenti di detti aiuti; rendere piu' proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (Nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni»; Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1981, n. 180, recante «Disciplina dell'attivita' di informazione scientifica sui farmaci», nel quale si prevede che il Ministro della salute si avvale anche dei Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri per verificare l'inottemperanza alle disposizioni del citato art. 5 relativo ai convegni e congressi»; Visto l'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con il quale sono attribuiti al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; Visto l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che dispone che il Ministro della sanita', nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37; Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 266 del 1993, il quale dispone che il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», e in particolare l'art. 11, che attribuisce la vigilanza anche ai Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 23 gennaio 1996, istitutivo del Comando carabinieri per la sanita'; Visto il decreto interministeriale Sanita - Difesa del 6 marzo 2000, recante modifiche al citato decreto interministeriale 23 gennaio 1996; Visto l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, recante «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche», con il quale si dispone che l'attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui all'ordinanza medesima e' svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanita', funzionalmente dipendente dal Ministero della salute; Visto l'art. 36, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»; Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 12 febbraio 2007, nel quale si prevede la possibilita', da parte dell'Autorita' medesima, di avvalersi del Comando dei carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle attivita' ispettive; Visto il Piano nazionale integrato ai fini del regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare; Vista la determinazione 4 aprile 2007 del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute e' inserito nel gruppo di lavoro deputato alla valutazione dell'entita' e della tipologia del fenomeno contraffazione farmaceutica in Italia, nonche' al rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni inerenti al fenomeno della contraffazione farmaceutica; Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2007, recante «Pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario sottoposti alla disciplina dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni», con il quale il Comando carabinieri per la tutela della salute e' stato incaricato di vigilare sulla regolarita' dei messaggi pubblicitari effettuati esclusivamente o parzialmente con mezzi fonici, attivando, in caso di infrazione, le procedure dirette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per la violazione dell'art. 201 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 e successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni che disciplinano la pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; Preso atto delle iniziative avviate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Ministero della salute, di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e dal Ministero dello sport e delle politiche giovanili con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in materia di incremento della lotta al doping; Visto il Progetto della tracciabilita' del farmaco che annovera il Comando carabinieri per la tutela della salute tra i soggetti istituzionali deputati ad accedere alla banca dati centrale del Ministero della salute, istituita, ai sensi della legge 1 marzo 2002, n. 39, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo con decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2004, n. 2; Vista la direttiva generale annuale per l'attivita' amministrativa e la gestione - anno 2007, emanata dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nella quale vengono fissati, tra gli obiettivi strategici del Dicastero, gli interventi per la tutela della salute, finalizzati ad una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante «Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2006, n. 193; Visto l'art. 11, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 novembre 2005 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, concernente misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»; Vista la proposta del Ministro della salute; Decreta: Art. 1. Ordinamento 1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, e' articolato in: a) un Comando centrale, con sede in Roma; b) una struttura periferica costituita da tre gruppi Carabinieri antisofisticazioni e sanita' in Milano, Roma e Napoli, che assumono la denominazione di gruppi Carabinieri per la tutela della salute con alle dipendenze 37 nuclei Carabinieri antisofisticazioni e sanita' (N.A.S.) indicati nell'allegato A al presente decreto, compresi quelli di Caserta e Lecce di cui si dispone l'istituzione.