IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Brambilla Giorgio, nato a Varese il 26
novembre  1981,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del proprio titolo svizzero di ingegneria informatica
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di
ingegnere;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito la «laurea triennale in
ingegneria informatica», presso il «Politecnico di Milano» in data 25
luglio  2003 e il «Master of Science en Informatique» presso l'«Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne» il 22 luglio 2005;
  Preso atto che dall'attestazione dell'Autorita' competente svizzera
«UFFT   -   Ufficio   federale  della  formazione  professionale»  la
formazione  di  cui e' in possesso l'istante configura una formazione
professionale ai sensi della direttiva 2001/19;
  Visto  il  conforme  parere  delle  Conferenze  di  servizi  del 13
settembre 2007 e del 16 gennaio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  -  sez.  A,  settore dell'informazione, e
quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante  e  che pertanto risulta
opportuno  richiedere  misure  compensative,  nelle  seguenti materie
(scritte  e  orali):  1) impianti di telecomunicazioni, 2) ingegneria
gestionale  e  solo orale, 3) ordinamento e deontologia professionale
oppure,  a  scelta  del  candidato,  un tirocinio di dodici mesi (12)
sulle materie oggetto della prova attitudinale;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al  sig.  Brambilla  Giorgio,  nato  a  Varese il 26 novembre 1981,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sez.  A  -  settore  dell'informazione  l'esercizio  della
professione in Italia.