IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Antonacci Carla, nata a Caracas il 10 maggio 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingenero, di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Petrolio» conseguito presso l'«Universidad de Oriente», in data 14 giugno 2001; Preso atto che l'istante e' iscritta presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela Centro de Ingenieros del Estrado Monagas» dal 22 agosto 2008; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citata; Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante non ravvisa alcuna corrispondenza con quella dell'ingegnere iscritto nel settore civile ambientale, in quanto tale formazione manca totalmente delle basi teoriche dell'ingegneria civile-edile che si acquisiscono primariamente durante gli studi accademici. Le carenze riscontrate sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative; Preso atto altresi' che l'istante ha fatto richiesta anche per la sezione A, settore industriale e considerato che la formazione documentata risulta essere molto specialistica, si ritiene di accogliere tale richiesta con l'applicazione di misure compensative consistenti in un esame scritto e orale sulle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti termoidraulici e solo orale su: 4) tecnologia meccanica, 5) costruzioni di macchine, 6) energetica e macchine a fluido oltre che su 7) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Antonacci Carla, nata a Caracas il 10 maggio 1976, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, la domanda per il settore civile-ambientale, per i motivi esposti e' rigettata.