IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  il  decreto  9  novembre  2007,  n. 206, di attuazione della
direttiva   n.   2005/36/CE   del   7   settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionale;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  su  indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Antonacci Carla, nata a Caracas il 10
maggio  1976,  cittadina  italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto legislativo n.
206/2007,  il riconoscimento del titolo professionale di ingenero, di
cui  e'  in  possesso,  conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Ingeniero  de  Petrolio»  conseguito  presso  l'«Universidad  de
Oriente», in data 14 giugno 2001;
  Preso  atto  che  l'istante  e'  iscritta  presso  il  «Colegio  de
Ingenieros de Venezuela Centro de Ingenieros del Estrado Monagas» dal
22 agosto 2008;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 16 gennaio 2009;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze sopra citata;
  Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante
non  ravvisa alcuna corrispondenza con quella dell'ingegnere iscritto
nel  settore  civile  ambientale,  in  quanto  tale  formazione manca
totalmente  delle  basi  teoriche dell'ingegneria civile-edile che si
acquisiscono  primariamente  durante gli studi accademici. Le carenze
riscontrate  sono  tali  che  non possono essere superate nemmeno con
l'applicazione di misure compensative;
  Preso  atto  altresi' che l'istante ha fatto richiesta anche per la
sezione  A,  settore  industriale  e  considerato  che  la formazione
documentata   risulta  essere  molto  specialistica,  si  ritiene  di
accogliere  tale  richiesta con l'applicazione di misure compensative
consistenti  in  un  esame scritto e orale sulle seguenti materie: 1)
impianti chimici, 2) impianti elettrici, 3) impianti termoidraulici e
solo  orale  su: 4) tecnologia meccanica, 5) costruzioni di macchine,
6) energetica  e  macchine  a  fluido  oltre  che su 7) deontologia e
ordinamento professionale;
  Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Visto  l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Antonacci  Carla,  nata  a Caracas il 10 maggio 1976,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri, sez. A settore industriale e l'esercizio della professione
in  Italia, la domanda per il settore civile-ambientale, per i motivi
esposti e' rigettata.