IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  a  legge  2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione
delle  norme  concernenti  i registri che devono essere tenuti presso
gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria»;
  Visto  l'art.  206  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
recante  le  Norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, recante:
«Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994,
n.  748,  recante  il  regolamento  sulle  modalita'  applicative del
decreto   legislativo   12   febbraio   1993,  n.  39,  in  relazione
all'amministrazione della giustizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'Amministrazione digitale»;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2000,  n.  264,  del  Ministro della
giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000,
n.  225,  recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli
uffici giudiziari;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del
2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 maggio 2001 concernente: «Regole
procedurali   relative   alla   tenuta  dei  registri  informatizzati
dell'amministrazione  della  giustizia»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128;
  Visto  il  parere  reso dal Centro per l'informatica nella pubblica
amministrazione in data 29 maggio 2008;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.   Il   presente  decreto  fissa,  in  sostituzione  del  decreto
ministeriale  24  maggio  2001, le regole procedurali per la gestione
del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta
informatizzata  dei  registri  informatizzati  tenuti,  a  cura delle
cancellerie  o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero
ai  registri  previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti,
comunque  connessi  all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi
svolti  dall'amministrazione della giustizia, come previsti dall'art.
1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.
  2.  Per le modalita' di tenuta informatizzata dei registri e per la
sottoscrizione  con firma digitale dei documenti informatici si tiene
conto  anche  delle  regole  tecniche  emanate  ai  sensi del decreto
legislativo   7   marzo  2005,  n.  82  «Codice  dell'Amministrazione
digitale».
  3.  Le  regole  procedurali  di  cui  al  comma  1  sono  riportate
nell'allegato al presente decreto.

   Roma, 27 aprile 2009

                                                 Il Ministro : Alfano