IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

                                 ed

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 204 recante
attuazione  della  direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato, in particolare l'articolo 7, che prevede l'adozione
di  un  decreto  ministeriale  per definire gli aspetti organizzativi
relativi allo svolgimento delle attivita' di competenza delle procure
generali  presso  le corti d'appello, del punto centrale di contatto,
nonche' le modalita' di raccordo con le attivita' di competenza delle
autorita' di decisione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 22 settembre
2008;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
   a)  per  «decreto  legislativo», il decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/ CE relativa
all'indennizzo delle vittime di reato;
   b)  per  «decisione»,  la  decisione 2006/337/CE della Commissione
delle  comunita' europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario
tipo   per   la   trasmissione   delle   domande  e  delle  decisioni
conformemente   alla  direttiva  2004/80/CE  del  Consiglio  relativa
all'indennizzo delle vittime di reato;
   c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia;
   d)  per  «autorita'  di  assistenza  italiana» la procura generale
della  Repubblica  presso la corte d'appello del luogo in cui risiede
il  richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente
in  Italia  ed il reato che da' luogo a forme di indennizzo sia stato
commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;
   e)   per  «autorita'  di  assistenza  del  diverso  Stato  membro»
l'autorita'  o  l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in
cui  risiede  stabilmente  il  richiedente,  cui questi ha diritto di
presentare  la  domanda,  qualora  il  reato che da' luogo a forme di
indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;
   f)  per  «autorita'  di  decisione italiana» le autorita' italiane
competenti,  secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a
carico  dello  Stato  a  favore  della  vittima di reato commesso nel
territorio  italiano,  o  dei  suoi superstiti, quando il richiedente
l'elargizione  sia  stabilmente  residente  in  un altro Stato membro
dell'Unione europea;
   g)   per   «autorita'  di  decisione  del  diverso  Stato  membro»
l'autorita'  o  l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in
cui   e'   stato   commesso   il   reato,   competente   a   decidere
sull'elargizione,  quando il richiedente sia stabilmente residente in
Italia.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
          Note alle premesse:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  204  (Attuazione della
          direttiva  2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime
          di reato.):
             «Art.  7  (Regolamento  di attuazione). - 1. Con decreto
          del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i Ministri
          dell'interno,  degli  affari esteri e dell'economia e delle
          finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  sono  definiti  gli  aspetti  organizzativi
          relativi  allo  svolgimento  delle  attivita' di competenza
          delle procure generali presso le corti d'appello, del punto
          centrale   di  contatto  di  cui  all'art.  5,  nonche'  le
          modalita'  di raccordo con le attivita' di competenza delle
          autorita' di decisione.
             2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la
          trasmissione delle domande e delle decisioni in conformita'
          alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile
          2006.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».